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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 1983

Cassazione n. 00584/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 14/07/1983 avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso che lamenta violazione di legge ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., con particolare riferimento alla mancata riqualificazione del reato di rapina impropria consumata, in quello di rapina tentata, è manifestamente infondato avuto riguardo alla dinamica dei fatti e cioè all'esercizio della minaccia da parte dell'imputato, dopo l'avvenuta sottrazione dei beni per sottrarsi al controllo ed assicurarsi il possesso dei beni (si veda in particolare pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 18/11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 14/07/1983 avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso che lamenta violazione di legge ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., con particolare riferimento alla mancata riqualificazione del reato di rapina impropria consumata, in quello di rapina tentata, è manifestamente infondato avuto riguardo alla dinamica dei fatti e cioè all'esercizio della minaccia da parte dell'imputato, dopo l'avvenuta sottrazione dei beni per sottrarsi al controllo ed assicurarsi il possesso dei beni (si veda in particolare pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18/11
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