Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 giugno 2022

Cassazione n. 24064/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13677/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 121, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 237/2017depositata il 11/04/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], deducendo che la convenuta, dopo aver demolito un preesistente fabbricato, aveva realizzato una nuova costruzione in violazione dei distacchi previsti dallo strumento urbanistico vigente; di tale fabbricato l’attore ha chiesto la demolizione fino al rispetto delle distanze legali.

Il Tribunale ha accolto la domanda, riconoscendo che l’attività edificatoria realizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] aveva dato luogo a una nuova costruzione, soggetta alle normesulle distanze vigenti al tempo della ricostruzione.

Nello stesso tempo il Tribunale ha accolto la domanda riconvenzionale della [OSCURATO:PERSONA], condannando il Cordova a demolire un vano lavanderia edificato sulla sua proprietà.

La Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento parziale dell’appello della [OSCURATO:PERSONA], ha riformato la sentenza, circoscrivendo l’ordine di riduzione in pristino nei limiti delle parti eccedenti le dimensioni dell’edificio originario demolito.

La Corte di merito ha confermato altresì l’ordine di demolizione del vano lavanderia già impartito dal primo giudice nei confronti del Cordova, osservando che il costruttore non poteva giovarsi della regola della prevenzione, essendo preveniente non l’attore, ma la convenuta.

Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già parti del giudizio d’appello nella qualità di eredi dell’ origi nario attore Bernardino (deceduto nelle more del giudizio di appello) , propongono ricorso sulla base di sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

Le parti hanno depositato memoria [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 873 c.c. e dell’art. 9 del d.m. 1444 del 1968.

La sentenza è oggetto di censura nella parte in cui la Corte d’appello ha affermato che la domanda di demolizione, svolta nel merito dall’originario attore, doveva essere accolta solo nei limiti del ripristino dello stato quo ante .

Si sostiene che la qualificazione dell’opera, realizzata dalla convenuta post demolizione, come nuova costruzione, già proposta dal primo giudice e condivisa dalla Corte d’appello, portava ex se ad applicare la normati va sulle distanze prevista per le nuove costruzioni.

Il motivo è infondato.

La nozione di nuova costruzione, qualora usata per descrivere la ricostruzione di un edificio demolito, non portaautomaticamente con sé l’applicabilità della normativa vigente al tempo della riedificazione.

Questa Corte ha chiarito che «nell'ambito delle opere edilizie, in caso didemolizione di un edificio preesistente e successiva ricostruzione, comportante un aumento di volumetria, il manufatto nel suo complesso è sottoposto alla disciplina in tema di distanze, vigente al tempo della sua edificazione, solo ove lo strumento urbanistico rechi una norma espressa, con la quale le prescrizioni sulle maggiori distanze previste per lenuove costruzioni siano estese anche alle ricostruzioni; in mancanza di tale previsione, il manufatto va considerato comenuova costruzione solo nelle parti eccedenti le dimensioni dell'edificio originario e lademolizione va disposta non integralmente, ma esclusivamente per i volumi eccedenti, da accertare in concreto» (Cass. n. 12196/2022; v. anche SSUU, sentenzan. 21578/2011 in motivazione).

Essendo nella specie incontroverso che la “ nuova costruzione ” era stata realizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] al posto di un preesistente fabbricato demolito, si comprende che l’elemento essenziale della vicenda, diversamente da quanto sostengono i ricorrenti, non va ravvisato nella qualificazione dell’opera, come “nuova costruzione”, ma piuttosto nell’esistenza di una previsione dello strumento urbanistico specifica per le ricostruzioni nel senso sopra indicato.

Tale profilo è oggetto, come a breve si vedrà, del secondo motivo di ricorso.

2. Il secondo motivo denuncia violazione delle norme tecniche del programma di fabbricazione e del regolamento edilizio del Comune di [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, si sostiene che l’art. 21 delle norme tecniche del programma di fabbricazione, nel caso di nu ova costruzione derivante da demolizione di costruzione preesistente, consente di mantenere i distacchi precedenti limitatamente al fronte strada.

Secondo i ricorrenti, oltre il limite di quanto consentito dalla norma, si impone il rispetto delle distanzevigenti previste in generale per le nuove costruzioni.

In applicazione della norma tecnica in esame, non sarebbe quindi consentito, secondo i ricorrenti, mantenere distacchi e allineamenti, possibili all’epoca della costruzione, ma non più realizzabili.

Il motivo è infondato.

L’art. 21, rubricato “Zona storica di tipo B – Superfice insediata ”, prevede al n. 2 “Fabbricati di valore storico o aree libere edificabili.

I fabbricati privi di valore storico possono essere demoliti e ricostruiti, conservando gli allineamenti preesistenti sul fronte strada e l’altezza preesistente suscettibile di variazione in più o in meno non superiore al 5%.

Il manto di copertura dovrà essere realizzato in cotto con inclinazione del 40%.

Per tali fabbricati il piano si attua per intervento edilizio diretto, applicando i seguenti indici: a) If = 3mc./mq. b) H = altezza massima = 13,50; c) Q = 50%.

Vl = 0,50 per le fronti interne”.

Risulta dalla sentenza impugnata che tale norma fu richiamata non dal Cordova, ma dall’appella nte [OSCURATO:PERSONA] , la quale, secondo la ricostruzione della Corte d’appello, pose in evidenza che il regolamento edilizio e le norma tecnica di attuazione “non prevedono, nella ricostruzione, limiti e vincoli alla cubatura ed alla quota della linea di colmo”.

Sempre secondo la ricostruzione compiutadalla Corte d’appello con la decisione impugnata, l’attuale ricorrente, in quella sede appellato, aveva replicato che “ l’appellante non aveva dato prova della ricorrenza dei requisiti richiesti dall’art. 21 del regolamento edilizio.

La norma, infatti, consente la demolizione e ricostruzione, purché si tratti di un edificio privo di valore storico [...] e l’appellante non aveva provato che quello demolito fosse un edificio di valore storico”.

In questa sede di legittimità, la previsione dell’art. 21 è invece invocata dai ricorrenti con una ben diversa finalità, intendendosi accreditare la seguente lettura della stessa: dal momento chel’art 21 in esame consente il mantenimento degli allineamenti preesistenti sul frontestrada, se ne dovrebbe dedurre che è vietato il mantenimento dei distacchi precedenti per la parte a confine con il terzo.

Fatto è, però, che un simile procedimento interpretativo, in materia, non è consentito.

È stato chiarito che le normetecniche di attuazione, nella parte in cui derogano al regime ordinario delle distanze, sono di stretta interpretazione e, pertanto, insuscettibili di interpretazione analogica, ex art. 14 delle preleggi, o estensiva, in quanto quest'ultima, benché in astratto non preclusa per lenorme derogatorie o eccezionali, deve ritenersi comunque circoscritta alle ipotesi in cui il "plus" di significato, che si intenda attribuire allanorma interpretata, non riduca la portata dellanorma costituente la regola con l'introduzione d i nuove eccezioni (Cass. n. 4658/2018).

Si deve nello stesso tempo riconoscere che le previsioni tecniche, contenute nel seguito della disposizione in esame, sugli indici, l’altezza massima e la distanza dal fronte interno (supra), sono riferibili all’aree libere edificabili, non agli edifici demoliti e ricostruiti, per i quali, nella prima parte della disposizione, si prevede specificamente che essi possono conservare ” gli allineamenti preesistenti sul fronte strada e l’altezza preesistente suscettibile di variazione in più o in meno non superiore al 5%.” In conclusione, la norma, nel suo complesso, non consente di ricavare una disposizione espressa idonea a derogare al principio che, in presenza di demolizione e ricostruzione, il requisito della novità di una sola parte non si estende all’intero edificio ricostruito.

3. Il terzo motivo denuncia, infine, omesso esame di fatto decisivo, perché la Corte d’appello avrebbe tralasciato di considerare che la costruzione, precedentemente demolita, era in origine dotata di copertura con tetto a falde, mentre l’attuale copertura è a solaio piano.

Il motivoè infondato.

Con la censura in esame, di difficile comprensione , s embra che i ricorrenti vogliano alludere alla possibilità che la diversa forma del tetto potrebbe precludere la fedele ricostruzione dell’edificio preesistente.

Ebbene, t ratta s i di questione attinente in ipotesi alla fase di esecuzione, come riconoscono del resto gli stessi ricorrenti i quali, non a caso, denunciano l’omesso esame di un fatto, senza però f arsi carico di illustrarne la decisività.

Non si chiarisce, infatti, per quale ragione la considerazione della diversa forma del tetto avrebbe dovuto indurre la Corte d’appello a una decisione diversa da quella emessa (cfr. Cass., S.U., n. 8053/2014).

4. Con il quarto motivo i ricorrenti si dolgono, con riferimento alla disposta demolizione delvano lavanderia, del rigetto dell’eccezione di usucapione, denunciando, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2934 e 1158 c.c.

Il motivo è inammissibile.

La Corte d’appello, pur avendo richiamato in parte narrativa, allorché sono stati indicati i motivi di appello incidentale, le eccezioni di prescrizione e di usucapione, poi ne ha del tutto omesso qualsiasi esame.

L’appello incidentale del Cordova è stato rigettato perché è stata riconosciuta la violazione dei distacchi e in applicazione delle normesulla prevenzione.

Consegue da siffatto contenuto della decisione che i ricorrenti non avrebbero dovuto denunciare la decisione per la violazione delle norme sull’usucapione e sulla prescrizione, ma semmai la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in ragione della omessa pronuncia.

È stato chiarito che, « nel caso in cui il ricorrente lamenti l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 360 c.p.c., con riguardo all'art. 112 c.p.c., purché ilmotivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge» (Cass., S.U., n. 17931/2013).

5. Il quinto motivo denuncia violazione dell’art. 873 e del d.m. 1444 del 1968.

Si sostiene che il vano lavanderia, non essendo abitabile, non potrebbe considerarsi costruzione in senso tecnico.

I noltre, si afferma che la demolizione del preesistente fabbricato avrebbe fatto perdere alla [OSCURATO:PERSONA] la qualità di preveniente, che è stata acquisita dal ricorrente.

Il motivo è infondatosotto entrambi i profili in cui si articola.

Innanzitutto, come da tempo affermato in giurisprudenza, ai fini dell'osservanza delle norme in materia didistanze legali stabilite dall'articolo 873 c.c. o da norme regolamentari integrative, lanozione di " costruzione " comprende qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo (Cass. n. 22086/2007).

Sono comprese nellanozione di costruzione non solo le opere edilizie aventi attuale destinazione ad abitazione,deposito, luogo di ricetto di persone e di cose, ovvero ad opifici, ma anche ogni altro manufatto avente il carattere di consistenza e stabilita che emerga in modo sensibile al di sopra del livello del suolo, a prescindere dalla loro concreta destinazione o adibizione ad uso di abitazione (Cass. n. 1911/1980; n. 256/1983; v. anche S ez. 2 - , Sentenza n. 21173 del 08/08/2019 Rv. 655195; Sez. 2, Sentenza n. 4277 del 22/02/2011 Rv. 617015 sulla irrilevanza del requisito della destinazione ai fini dell’inquadramento dell’opera nel concetto di costruzione).

Quanto all’ulteriore assunto sostenuto dal ricorrente - e cioè che, una volta operata la demolizione, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva pretendere il rispetto delle distanze con riferimento al fabbricato demolito e poi ricostruito - il principio applicabile è diverso da quelli ipotizzato: il primo costruttore, in caso di ricostruzione dell’edificio demolito nella sua ubicazione originaria, conserva la facoltà di erigere la nuova costruzione sulla base della scelta a suo tempo effettuata (Cass. n. 790/1986).

In altre parole, la ricostruzione, nella posizione originaria, di un preesistente manufatto demolito lascia il vicino nella posizione di prevenuto, soggetto al principio, richiamato dalla Corte d’appello, secondo cui la scelta, in concreto operata dal prevenuto, di una delle tre soluzioni costruttive (a distanza legale, in aderenza o in appoggio) consentitegli può essere successivamente mutata, qualora la situazione lo consenta, opera incondizionatamente soltanto allorché la soluzione originariamente adottata sia legittima e non anche allorché la scelta originaria sia in contrasto con la legge ed il preveniente, titolare di un diritto soggettivo al rispetto delle norme sulle distanze fra le costruzioni, agisca in giudizio per l'eliminazione della situazione illegittima (Cass. n. 11448 del 2015; n. 1029/2000).

6. Con il sesto motivo i ricorrenti si dolgono della liquidazione delle spese del giudizio, compensate in primo grado, mentre dovevano essere poste a carico della [OSCURATO:PERSONA], essendo risultata fondata la domanda proposta contro di lei.

Il motivo si risolve in una petizione di principio, contraria al contenuto della decisione: la domanda dell’attore, accolta in primo grado, è stata infine accolta solo in parte in grado d’appello.

L’attore, inoltre, è stato poi soccombente in primo e in secondo grado sulla domanda di demolizione del vano lavanderia.

In presenza di tale situazione, oggettiva e indiscutibile, di reciproca soccombenza, la compensazione delle spese, operata dal giudice di merito, è incensurabile in cassazione (Cass. n. 14459/2021).

7. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con inevitabile addebito di spesealla parte soccombente.

Ricorrono le condizioni per dare atto ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater d.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto".

P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà at

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13677/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 121, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 237/2017depositata il 11/04/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], deducendo che la convenuta, dopo aver demolito un preesistente fabbricato, aveva realizzato una nuova costruzione in violazione dei distacchi previsti dallo strumento urbanistico vigente; di tale fabbricato l’attore ha chiesto la demolizione fino al rispetto delle distanze legali. Il Tribunale ha accolto la domanda, riconoscendo che l’attività edificatoria realizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] aveva dato luogo a una nuova costruzione, soggetta alle normesulle distanze vigenti al tempo della ricostruzione. Nello stesso tempo il Tribunale ha accolto la domanda riconvenzionale della [OSCURATO:PERSONA], condannando il Cordova a demolire un vano lavanderia edificato sulla sua proprietà. La Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento parziale dell’appello della [OSCURATO:PERSONA], ha riformato la sentenza, circoscrivendo l’ordine di riduzione in pristino nei limiti delle parti eccedenti le dimensioni dell’edificio originario demolito. La Corte di merito ha confermato altresì l’ordine di demolizione del vano lavanderia già impartito dal primo giudice nei confronti del Cordova, osservando che il costruttore non poteva giovarsi della regola della prevenzione, essendo preveniente non l’attore, ma la convenuta. Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già parti del giudizio d’appello nella qualità di eredi dell’ origi nario attore Bernardino (deceduto nelle more del giudizio di appello) , propongono ricorso sulla base di sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memoria [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 873 c.c. e dell’art. 9 del d.m. 1444 del 1968. La sentenza è oggetto di censura nella parte in cui la Corte d’appello ha affermato che la domanda di demolizione, svolta nel merito dall’originario attore, doveva essere accolta solo nei limiti del ripristino dello stato quo ante . Si sostiene che la qualificazione dell’opera, realizzata dalla convenuta post demolizione, come nuova costruzione, già proposta dal primo giudice e condivisa dalla Corte d’appello, portava ex se ad applicare la normati va sulle distanze prevista per le nuove costruzioni. Il motivo è infondato. La nozione di nuova costruzione, qualora usata per descrivere la ricostruzione di un edificio demolito, non portaautomaticamente con sé l’applicabilità della normativa vigente al tempo della riedificazione. Questa Corte ha chiarito che «nell'ambito delle opere edilizie, in caso didemolizione di un edificio preesistente e successiva ricostruzione, comportante un aumento di volumetria, il manufatto nel suo complesso è sottoposto alla disciplina in tema di distanze, vigente al tempo della sua edificazione, solo ove lo strumento urbanistico rechi una norma espressa, con la quale le prescrizioni sulle maggiori distanze previste per lenuove costruzioni siano estese anche alle ricostruzioni; in mancanza di tale previsione, il manufatto va considerato comenuova costruzione solo nelle parti eccedenti le dimensioni dell'edificio originario e lademolizione va disposta non integralmente, ma esclusivamente per i volumi eccedenti, da accertare in concreto» (Cass. n. 12196/2022; v. anche SSUU, sentenzan. 21578/2011 in motivazione). Essendo nella specie incontroverso che la “ nuova costruzione ” era stata realizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] al posto di un preesistente fabbricato demolito, si comprende che l’elemento essenziale della vicenda, diversamente da quanto sostengono i ricorrenti, non va ravvisato nella qualificazione dell’opera, come “nuova costruzione”, ma piuttosto nell’esistenza di una previsione dello strumento urbanistico specifica per le ricostruzioni nel senso sopra indicato. Tale profilo è oggetto, come a breve si vedrà, del secondo motivo di ricorso. 2. Il secondo motivo denuncia violazione delle norme tecniche del programma di fabbricazione e del regolamento edilizio del Comune di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, si sostiene che l’art. 21 delle norme tecniche del programma di fabbricazione, nel caso di nu ova costruzione derivante da demolizione di costruzione preesistente, consente di mantenere i distacchi precedenti limitatamente al fronte strada. Secondo i ricorrenti, oltre il limite di quanto consentito dalla norma, si impone il rispetto delle distanzevigenti previste in generale per le nuove costruzioni. In applicazione della norma tecnica in esame, non sarebbe quindi consentito, secondo i ricorrenti, mantenere distacchi e allineamenti, possibili all’epoca della costruzione, ma non più realizzabili. Il motivo è infondato. L’art. 21, rubricato “Zona storica di tipo B – Superfice insediata ”, prevede al n. 2 “Fabbricati di valore storico o aree libere edificabili. I fabbricati privi di valore storico possono essere demoliti e ricostruiti, conservando gli allineamenti preesistenti sul fronte strada e l’altezza preesistente suscettibile di variazione in più o in meno non superiore al 5%. Il manto di copertura dovrà essere realizzato in cotto con inclinazione del 40%. Per tali fabbricati il piano si attua per intervento edilizio diretto, applicando i seguenti indici: a) If = 3mc./mq. b) H = altezza massima = 13,50; c) Q = 50%. Vl = 0,50 per le fronti interne”. Risulta dalla sentenza impugnata che tale norma fu richiamata non dal Cordova, ma dall’appella nte [OSCURATO:PERSONA] , la quale, secondo la ricostruzione della Corte d’appello, pose in evidenza che il regolamento edilizio e le norma tecnica di attuazione “non prevedono, nella ricostruzione, limiti e vincoli alla cubatura ed alla quota della linea di colmo”. Sempre secondo la ricostruzione compiutadalla Corte d’appello con la decisione impugnata, l’attuale ricorrente, in quella sede appellato, aveva replicato che “ l’appellante non aveva dato prova della ricorrenza dei requisiti richiesti dall’art. 21 del regolamento edilizio. La norma, infatti, consente la demolizione e ricostruzione, purché si tratti di un edificio privo di valore storico [...] e l’appellante non aveva provato che quello demolito fosse un edificio di valore storico”. In questa sede di legittimità, la previsione dell’art. 21 è invece invocata dai ricorrenti con una ben diversa finalità, intendendosi accreditare la seguente lettura della stessa: dal momento chel’art 21 in esame consente il mantenimento degli allineamenti preesistenti sul frontestrada, se ne dovrebbe dedurre che è vietato il mantenimento dei distacchi precedenti per la parte a confine con il terzo. Fatto è, però, che un simile procedimento interpretativo, in materia, non è consentito. È stato chiarito che le normetecniche di attuazione, nella parte in cui derogano al regime ordinario delle distanze, sono di stretta interpretazione e, pertanto, insuscettibili di interpretazione analogica, ex art. 14 delle preleggi, o estensiva, in quanto quest'ultima, benché in astratto non preclusa per lenorme derogatorie o eccezionali, deve ritenersi comunque circoscritta alle ipotesi in cui il "plus" di significato, che si intenda attribuire allanorma interpretata, non riduca la portata dellanorma costituente la regola con l'introduzione d i nuove eccezioni (Cass. n. 4658/2018). Si deve nello stesso tempo riconoscere che le previsioni tecniche, contenute nel seguito della disposizione in esame, sugli indici, l’altezza massima e la distanza dal fronte interno (supra), sono riferibili all’aree libere edificabili, non agli edifici demoliti e ricostruiti, per i quali, nella prima parte della disposizione, si prevede specificamente che essi possono conservare ” gli allineamenti preesistenti sul fronte strada e l’altezza preesistente suscettibile di variazione in più o in meno non superiore al 5%.” In conclusione, la norma, nel suo complesso, non consente di ricavare una disposizione espressa idonea a derogare al principio che, in presenza di demolizione e ricostruzione, il requisito della novità di una sola parte non si estende all’intero edificio ricostruito. 3. Il terzo motivo denuncia, infine, omesso esame di fatto decisivo, perché la Corte d’appello avrebbe tralasciato di considerare che la costruzione, precedentemente demolita, era in origine dotata di copertura con tetto a falde, mentre l’attuale copertura è a solaio piano. Il motivoè infondato. Con la censura in esame, di difficile comprensione , s embra che i ricorrenti vogliano alludere alla possibilità che la diversa forma del tetto potrebbe precludere la fedele ricostruzione dell’edificio preesistente. Ebbene, t ratta s i di questione attinente in ipotesi alla fase di esecuzione, come riconoscono del resto gli stessi ricorrenti i quali, non a caso, denunciano l’omesso esame di un fatto, senza però f arsi carico di illustrarne la decisività. Non si chiarisce, infatti, per quale ragione la considerazione della diversa forma del tetto avrebbe dovuto indurre la Corte d’appello a una decisione diversa da quella emessa (cfr. Cass., S.U., n. 8053/2014). 4. Con il quarto motivo i ricorrenti si dolgono, con riferimento alla disposta demolizione delvano lavanderia, del rigetto dell’eccezione di usucapione, denunciando, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2934 e 1158 c.c. Il motivo è inammissibile. La Corte d’appello, pur avendo richiamato in parte narrativa, allorché sono stati indicati i motivi di appello incidentale, le eccezioni di prescrizione e di usucapione, poi ne ha del tutto omesso qualsiasi esame. L’appello incidentale del Cordova è stato rigettato perché è stata riconosciuta la violazione dei distacchi e in applicazione delle normesulla prevenzione. Consegue da siffatto contenuto della decisione che i ricorrenti non avrebbero dovuto denunciare la decisione per la violazione delle norme sull’usucapione e sulla prescrizione, ma semmai la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in ragione della omessa pronuncia. È stato chiarito che, « nel caso in cui il ricorrente lamenti l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 360 c.p.c., con riguardo all'art. 112 c.p.c., purché ilmotivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge» (Cass., S.U., n. 17931/2013). 5. Il quinto motivo denuncia violazione dell’art. 873 e del d.m. 1444 del 1968. Si sostiene che il vano lavanderia, non essendo abitabile, non potrebbe considerarsi costruzione in senso tecnico. I noltre, si afferma che la demolizione del preesistente fabbricato avrebbe fatto perdere alla [OSCURATO:PERSONA] la qualità di preveniente, che è stata acquisita dal ricorrente. Il motivo è infondatosotto entrambi i profili in cui si articola. Innanzitutto, come da tempo affermato in giurisprudenza, ai fini dell'osservanza delle norme in materia didistanze legali stabilite dall'articolo 873 c.c. o da norme regolamentari integrative, lanozione di " costruzione " comprende qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo (Cass. n. 22086/2007). Sono comprese nellanozione di costruzione non solo le opere edilizie aventi attuale destinazione ad abitazione,deposito, luogo di ricetto di persone e di cose, ovvero ad opifici, ma anche ogni altro manufatto avente il carattere di consistenza e stabilita che emerga in modo sensibile al di sopra del livello del suolo, a prescindere dalla loro concreta destinazione o adibizione ad uso di abitazione (Cass. n. 1911/1980; n. 256/1983; v. anche S ez. 2 - , Sentenza n. 21173 del 08/08/2019 Rv. 655195; Sez. 2, Sentenza n. 4277 del 22/02/2011 Rv. 617015 sulla irrilevanza del requisito della destinazione ai fini dell’inquadramento dell’opera nel concetto di costruzione). Quanto all’ulteriore assunto sostenuto dal ricorrente - e cioè che, una volta operata la demolizione, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva pretendere il rispetto delle distanze con riferimento al fabbricato demolito e poi ricostruito - il principio applicabile è diverso da quelli ipotizzato: il primo costruttore, in caso di ricostruzione dell’edificio demolito nella sua ubicazione originaria, conserva la facoltà di erigere la nuova costruzione sulla base della scelta a suo tempo effettuata (Cass. n. 790/1986). In altre parole, la ricostruzione, nella posizione originaria, di un preesistente manufatto demolito lascia il vicino nella posizione di prevenuto, soggetto al principio, richiamato dalla Corte d’appello, secondo cui la scelta, in concreto operata dal prevenuto, di una delle tre soluzioni costruttive (a distanza legale, in aderenza o in appoggio) consentitegli può essere successivamente mutata, qualora la situazione lo consenta, opera incondizionatamente soltanto allorché la soluzione originariamente adottata sia legittima e non anche allorché la scelta originaria sia in contrasto con la legge ed il preveniente, titolare di un diritto soggettivo al rispetto delle norme sulle distanze fra le costruzioni, agisca in giudizio per l'eliminazione della situazione illegittima (Cass. n. 11448 del 2015; n. 1029/2000). 6. Con il sesto motivo i ricorrenti si dolgono della liquidazione delle spese del giudizio, compensate in primo grado, mentre dovevano essere poste a carico della [OSCURATO:PERSONA], essendo risultata fondata la domanda proposta contro di lei. Il motivo si risolve in una petizione di principio, contraria al contenuto della decisione: la domanda dell’attore, accolta in primo grado, è stata infine accolta solo in parte in grado d’appello. L’attore, inoltre, è stato poi soccombente in primo e in secondo grado sulla domanda di demolizione del vano lavanderia. In presenza di tale situazione, oggettiva e indiscutibile, di reciproca soccombenza, la compensazione delle spese, operata dal giudice di merito, è incensurabile in cassazione (Cass. n. 14459/2021). 7. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con inevitabile addebito di spesealla parte soccombente. Ricorrono le condizioni per dare atto ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater d.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto". P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà at
Sentenza Cassazione n. 24064/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris