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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 25603/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31 marzo 1973 avverso la sentenza emessa I'll gennaio 2021. dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 26 maggio 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata per difetto di condizione di procedibilità; Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che si è associato alle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza dell'Il gennaio 2021 la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Castrovillari, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 638 cod. pen.

Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha chiesto di dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale per intervenuta remissione della querela.

Ha dedotto, inoltre, i seguenti motivi: 1) violazione di legge per il mancato riconoscimento della circostanza esimente del caso fortuito; 2) erronea applicazione della legge in punto di omessa valutazione della contraddittorietà delle dichiarazioni testimoniali.

Il 27 aprile 2022 è pervenuta la richiesta di discussione orale con allegate le dichiarazioni di remissione di querela e di accettazione di tale remissione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Questa Corte è ferma nel ritenere che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez.

U, n. 24246 del 25/2/2004, Rv. 227681, ribadita da pronunce successive: da ultimo„ Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, Rv. 281326).

Nel caso in esame è intervenuta la remissione della querela con la relativa accettazione da parte dell'imputato, a cui è stato ascritto il reato di cui all'art.638 cod. pen., procedibile a querela.

Considerato, inoltre, che il ricorso è stato tempestivamente proposto, ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per intervenuta remissione della querela.

2. Le spese vanno poste a carico del querelato, ai sensi dell'art. 340 cod. proc. pen.

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato alle spese del procedimento.

Sentenza con motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, udienza del 26 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31 marzo 1973 avverso la sentenza emessa I'll gennaio 2021. dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 26 maggio 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata per difetto di condizione di procedibilità; Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che si è associato alle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza dell'Il gennaio 2021 la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Castrovillari, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 638 cod. pen. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha chiesto di dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale per intervenuta remissione della querela. Ha dedotto, inoltre, i seguenti motivi: 1) violazione di legge per il mancato riconoscimento della circostanza esimente del caso fortuito; 2) erronea applicazione della legge in punto di omessa valutazione della contraddittorietà delle dichiarazioni testimoniali. Il 27 aprile 2022 è pervenuta la richiesta di discussione orale con allegate le dichiarazioni di remissione di querela e di accettazione di tale remissione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Questa Corte è ferma nel ritenere che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/2/2004, Rv. 227681, ribadita da pronunce successive: da ultimo„ Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, Rv. 281326). Nel caso in esame è intervenuta la remissione della querela con la relativa accettazione da parte dell'imputato, a cui è stato ascritto il reato di cui all'art.638 cod. pen., procedibile a querela. Considerato, inoltre, che il ricorso è stato tempestivamente proposto, ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per intervenuta remissione della querela. 2. Le spese vanno poste a carico del querelato, ai sensi dell'art. 340 cod. proc. pen. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato alle spese del procedimento. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso in Roma, udienza del 26 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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