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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 giugno 2026

Cassazione n. 22056/2026

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esentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] .-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato-controricorrenti-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roman.7771/2017 depositata il 19/12/2017;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate inNumero registro generale 16004/2018Numero sezionale 1809/2026Numero di raccolta generale 22056/2026Data pubblicazione 27/06/2026considerazione delle antinomie, ed oscillazioni, emerse negli orientamentigiurisprudenziali, col progressivo consolidarsi in corso di giudizio dellapertinente giurisprudenza della Corte.

P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Compensa fra le parti delle spese del giudizio.Così deciso in Roma, il 26/06/2026.Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Liberato Paolitto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] .-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato-controricorrenti-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roman.7771/2017 depositata il 19/12/2017;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate inNumero registro generale 16004/2018Numero sezionale 1809/2026Numero di raccolta generale 22056/2026Data pubblicazione 27/06/2026considerazione delle antinomie, ed oscillazioni, emerse negli orientamentigiurisprudenziali, col progressivo consolidarsi in corso di giudizio dellapertinente giurisprudenza della Corte. P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Compensa fra le parti delle spese del giudizio.Così deciso in Roma, il 26/06/2026.Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Liberato Paolitto