CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 dicembre 1970
Cassazione n. 16703/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/12/1970 avverso la sentenza del 29/06/2020 della [OSCURATO:PERSONA] MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Raffaele che ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo di ricorso, con conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni e la memoria depositata dal difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] per Favorito, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Messina, con sentenza del 29/06/2020, decidendo in merito all'appello proposto dall'odierna ricorrente, ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto del 10/09/2020 con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata alla pena di giustizia per il delitto alla stessa ascritto (art. 648 cod. pen.). 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo diversi motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 6490, cod. pen. e 192 e 530 cod. proc. pen.; la sentenza si fonda su presupposti erronei, ovvero che nel caso in esame ricorra una ricettazione di cosa già ricettata, essendosi la stessa limitata al mero uso del telefono a seguito della appropriazione dello stesso da parte della figlia [OSCURATO:PERSONA], in mancanza della possibilità di contestare alcun concorso nel reato di ricettazione rispetto al quale risulta già individuato il responsabile. Viene punita una condotta successiva, in realtà posta in essere dalla figlia della ricorrente; ricorre senza alcun dubbio la buona fede della stessa. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli art. 192 cod. proc. pen. e artt. 132 e 133 cod. pen. ricorrendo una illogica eccessività della pena, in mancanza di motivazione sul punto. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell'art. 13:1-bis cod. pen. attesa la pronuncia della Corte costituzionale n. 156 del 2020; sono riscontrabili agli atti del procedimento tutti gli elementi da ritenere presupposto per l'applicazione della previsione predetta. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo di ricorso, con conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi due motivi di ricorso sono inammissibili, mentre è fondato il terzo motivo di ricorso, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato non è punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Difatti la ricorrente non si confronta con la chiara motivazione della Corte di appello, limitandosi a proporre una propria lettura alternativa del merito non consentita in questa sede. Si deve in tal senso precisare che, sebbene la giurisprudenza cli legittimità abbia escluso che possa rispondere del reato di ricettazione colui che, non avendo preso parte alla commissione del comportamento acquisitivo del bene di origine illecita, perché proveniente da reato, si limiti a farne successivamente uso con chi ne abbia la disponibilità, pur nella consapevolezza della derivazione criminosa, sicché da questa sola condotta posta in essere successivamente, non può essere desunta l'esistenza di una compartecipazione, anche soltanto di natura morale, atteso appunto che il reato di ricettazione ha natura istantanea (Sez. 2, n. 22959 del 29/03/2017, Bogdan ed altri, Rv. 270292-01; Sez. 5, n. 42911 del 24/09/2014, Lommito, Rv. 260684-01; Sez. 2, n. 51424 del 05/12/2013, Ferrante ed altri, Rv. 258582-01; Sez. 2, n. 23395 del 13/04/2011, Faccioli e altri, RV. 250689-01), pur tuttavia il caso concreto in esame è diverso, atteso che se è vero che non emerge la partecipazione della Favorito all'attività volta al conseguimento della disponibilità del telefonino da parte della figlia, è però anche vero che risulta l'acquisizione della detenzione autonoma del dispositivo, cedutole proprio dalla figlia, visto che è stato oggetto di contestazione a seguito di specifico accertamento sul punto la circostanza che la stessa ricorrente avesse inserito nel telefonino la propria scheda telefonica. Ne è conseguita l'affermazione di responsabilità per la ricettazione di cosa ricettata.Con tale ampia motivazione, logica e persuasiva della Corte di appello la ricorrente non si confronta. 3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, oltre che generico, attesa la presenza di logica e persuasiva motivazione della Corte di appello in tema di trattamento sanzionatorio, in assenza di qualsiasi profilo di irragionevolezza. 4. E', invece, fondato il terzo motivo di ricorso, considerata l'intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis cod, pen. in relazione all'art. 648, comma 2, cod. pen., (Corte cost. n. 156 del 2020), con conseguente applicabilità nel caso di specie della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod.pen. Deve essere in tal senso considerata la ricorrenza dell'ipotesi attenuata di cui all'attuale comma quarto dell'art. 648 cod. pen. La pronuncia avrebbe applicato quasi il minimo della pena edittale prevista dall'art. 648, comma 2, c.p. e avrebbe tenuto conto dell'incensuratezza e delle altre circostanze rilevate nei motivi precedenti, quali le modalità della condotta, l'elemento psicologico, la personalità, l'esiguità del danno, la mancanza di interesse della persona offesa. La causa di esclusione della punibilità era effettivamente inapplicabile all'atto dell'emissione della sentenza di primo grado per il limite di pena massimo superiore a cinque anni di reclusione. La questione sollevata con il motivo di ricorso deve certamente essere ritenuta ammissibile, atteso che l'odierna ricorrente non aveva potuto dedurla davanti alla Corte di appello, perché la sentenza n. 156 del 2020 della Corte costituzionale -che ha reso applicabile la disposizione dell'art. 131-bis cod. pen. anche all'ipotesi di ricettazione lieve - è stata pubblicata il 21/7/2020, dopo la pronuncia della sentenza di appello (il 29/06/2020). 4.1. La richiesta proposta può essere decisa da questa Corte, attesa la ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. In tal senso si intende ribadire il principio di diritto secondo il quale «la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., a seguito della sentenza della Corte cost. n. 156 del 2020, può essere riconosciuta nel giudizio di legittimità, senza rinvio del processo alla sede di merito, anche con riferimento all'ipotesi lieve del delitto di ricettazione ex art. 648 cpv. cod. pen., a condizione che i presupposti di applicabilità siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali», (Sez. 2, n. 35033 del 12/11/2020, Stolarez, Rv. 279971-01; Sez. 2, n. 49446 del 03/10/2018, Zingari, Rv. 274476-01; Sez. 1, Sentenza n. 27752 del 09/05/2017, Menegotti, Rv. 270271 - 01). Ciò premesso, tenuto conto dello scarso valore del bene, delle modalità della condotta, dell'atteggiamento tenuto dalla ricorrente in sede di accertamento, in assenza di comportamento abituale, appare evidente la ricorrenza di tutti i presupposti di applicabilità della disciplina in questione, senza necessità di ulteriori accertamenti. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato non è punibile ai