CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15876/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di VENE2'IA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 9 febbraio 2022, parzialmente riformando, in punto di pena, la decisione del Tribunale di Treviso, in data 9 ottobre 2014, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna in relazione al reato di ricettazione di alcuni timbri di uffici giudiziari. Ritenuto che il primo motivo, inerente alla sussistenza dell'elemento soggettivo, non è consentito in sede di legittimità in quanto, anche a fronte di un'argomentazione priva di criticità giustificative (si veda pag. 5 sulla prova d& dolo per la particolare natura dei beni ricettati, non in commercio, nonché per la non attendibile giustificazione fornita in ordine alla lecita provenienza), volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri do valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362) e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); osservato che il secondo motivo, con il quale si lamentano vizi rnotivazionali in punto di responsabilità e in relazione ai motivi di appello, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzione generiche, senza la puntuale indicazione del contenuto delle questioni che si assumono irrisolte e che, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02 e Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, B., Rv. 264879); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il