CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2021
Cassazione n. 13880/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala del 20 giugno 2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi sei di reclusione e di euro seicento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 56, 624, 625, n. 2, cod. pen.. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione con riferimento all'omessa sostituzione della pena detentiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. In ordine all'unico motivo di ricorso, va osservato che la valutazione della sussi- stenza dei presupposti per l'adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena, e quindi il giudizio pro- gnostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescin- dere dal riferimento agli indici individuati dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 25085 del 18/06/2010, Amato, Rv. 247853). Nella fattispecie, la Corte di appello ha fornito congrua ed adeguata motivazione sulle ragioni della mancata applicazione della sanzione sostitutiva richiesta dall'im- putato. I rilievi difensivi non integrano precise carenze argomentative, a fronte di una valutazione complessiva ed esauriente della vicenda criminosa dell'organo giudi- cante. 2. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto solo dal consigliere esten- sore (più anziano del collegio) per impedimento del suo Presidente, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen.. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sposito [OSCURATO:PERSONA]