CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 settembre 2021
Cassazione n. 09862/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30785/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Altamura V.le Martiri 1799 n.140, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende (pec: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (pec:[OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] (pec. ), presso il cui studio in Napoli alla via [OSCURATO:PERSONA] 87 è elettivamente domiciliata -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA]. COOP., [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO POTENZA n. 626/2021 depositata il24/09/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.La MPS [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in nome e per conto della [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena s.p.a., conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per far dichiarare l’inefficacia, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena, dell’atto di vendita con cui i coniugi, Martino e Scandiffo, avevano trasferito alla Capolupo la nuda proprietà di un appartamento. I convenuti si costituivano in giudizio, contestando la domanda e deducendo: a) la natura del “credito litigioso” della pretesa attorea, avendo proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo sulla base del quale l’attore agiva; b) la mancanza di danno per il creditore; c) la congruità del prezzo di vendita dell’immobile a nulla rilevando i rapporti di parentela tra le parti del contratto. A seguito del decesso della Capolupo il giudizio veniva riassunto nei confronti delle eredi. Interveniva anche la [OSCURATO:PERSONA] del Mezzogiorno, quale creditrice della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., cui era stato ingiunto, in solido con i coniugi Martino-Scandiffo, di pagare la somma di euro 171.454,69. Il Tribunale disponeva, infine, l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi della Capolupo. Il Tribunale di Matera, con la sentenza n. 732/2014, dichiarava l’inefficacia dell’atto di vendita nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena s.p.a. e della [OSCURATO:PERSONA] del Mezzogiorno s.p.a.. Avverso tale sentenza proponevano appello i coniugi [OSCURATO:PERSONA] lamentando la mancata rilevazione della nullità della notifica dell’atto di citazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e la mancanza dei presupposti per l’accoglimento della domanda di revocatoria. 2.La Corte d’Appello di Potenza, con sentenza n. 626/2021 del 24 settembre 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale ritenendo che: a) non era stato provato il pagamento del prezzo di vendita; b) non era stato provato da parte dei coniugi un patrimonio diverso da quello trasferito; c) sono stati accertati i presupposti dell’eventus damni e della scientia fraudis . 3. Avverso tale sentenza propongono ricorso in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ,in qualità di mandataria di Siena NPL 2018 s.r.l.. Considerato che: 4. I ricorrenti con la memoria sollevano l’eccezione di inammissibilità del controricorso per mancata prova della qualità di cessionario del credito. Tale eccezione deve essere disattesa. In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario l’indicazione nella pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] della categoria dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. n. 15884/2019; Cass. n. 31118/2017). Nel caso di specie risultano tutte le informazioni necessarie che dimostrano la qualità di cessionario del credito della Prelios (cfr. pag. 3 del controricorso). 5.1. Con il primo motivo di ricorso, articolato in due censure, i ricorrenti lamentano ex art. 360 n. 4 c.p.c., la violazione degli artt.143, 160, 161 e 354 c.p.c., e ex art. 360 n. 5 c.p.c. l’omesso esame, carenza di motivazione, illogicità e contraddittorietà della motivazione. In particolare, sostengono la nullità della notifica in riassunzione effettuata nei confronti dell’erede, [OSCURATO:PERSONA], perché erroneamente effettuata ai sensi dell’art. 143 c.p.c. che si applica alle sole fattispecie in cui “non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario”. Nel caso in specie, invece, la residenza era conosciuta, come emerge sia dal certificato di residenza, sia dalle dichiarazioni dell’ufficiale giudiziario. I ricorrenti, inoltre, sottolineano la distinzione tra il concetto di residenza e quello dimora/domicilio che possono non coincidere. Con la conseguenza che “la persona può anche non essere trovata in casa in modo continuativo…questo però non autorizza a ritenere la residenza non effettiva, non reale, ovvero sconosciuta”. I ricorrenti evidenziano, a conferma del corretto indirizzo di residenza della Martino, che la notifica dell’atto di appello è stata regolarmente ricevuta dalla sig.ra Martino. Il motivo è infondato. Il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto. (Cass. 40467/2021; Cass. 32444/2021). Ebbene nel caso di specie, l’ufficiale giudiziario ha dato espresso conto delle effettive ricerche compiute sul luogo (cfr. pag. 5 sentenza impugnata). La Corte d’Appello di Potenza, quindi, nel fare corretta applicazione della normativa codicistica e dei principi giurisprudenziali di questa Corte, ha evidenziato come nel caso dispecie si sia trattato di vera e propria irreperibilità oggettiva, rientrando quindi la fattispecie nell’ambito applicativo dell’art. 143 c.p.c. A tal riguardo, l’ulteriore eccezione proposta dai ricorrenti circa l’effettiva ricezione da parte della Sig.ra Martino della notifica di appello quale prova dell’effettività della residenza non risulta decisiva in quanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di notificazione degli atti processuali, è ben possibile che nel corso dello stesso processo una persona venga in una certa fase considerata come irreperibile all'indirizzo risultante dai certificati anagrafici ed in un’altra effettivamente presente al medesimo indirizzo in ragione di un mutamento dello stato di fatto (ad esempio a seguito di inserimento del nominativo del destinatario nella tastiera dei citofoni o di trasferimento presso la residenza della sua effettiva dimora), con la conseguenza che alcuni atti le siano regolarmente notificati ex art. 143 c.p.c. ed altri, a distanza di tempo, ai sensi dell'art. 140 c.p.c.” (Cass. n. 14879/2014). 5.2. Con il secondo motivo, anch’esso articolato in due censure, i ricorrenti lamentano, ex. art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 c.c., 1414 c.c., 115 c.p.c. e 342 c.p.c., ex. art. 360 n. 5 c.p.c., l’omesso esame, carenza di motivazione, illogicità e contraddittorietà della motivazione. In particolare, censurano che la decisione impugnata sarebbe errata per la carenza dei presupposti dell’art. 2901 c.c... A sostegno di tale doglianza, i ricorrenti sottolineano come la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sarebbe stata ammessa alla procedura di concordato preventivo con cessione di beni, procedura che avrebbe garantito il soddisfacimento integrale delle pretese creditorie. Secondo i ricorrenti, quindi, non avendo l’atto di disposizione inciso sul patrimonio della società, l’azione revocatoria sarebbe priva di fondamento. Infine, secondo i ricorrenti, a nulla rileva la valutazione del Giudice circa il fatto che l’ammissione al concordato preventivo fosse successiva all’atto di compravendita in quanto l’eventus damni andrebbe riscontrato al momento della proposizione dell’azione revocatoria e non al momento dell’atto dispositivo. Il motivo è inammissibile. In primo luogo, trattasi di censura inerente l’esistenza dei presupposti di fatto dell’azione revocatoria, la cui valutazione è riservata al giudice del merito. Come costantemente affermato da questa Corte, spetta, in via esclusiva, al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. In secondo luogo , il motivo è estraneo alla ratio decidendi e pertanto privo di decisività. Il giudice del merito ha accertato che l’atto di disposizione è antecedente la domanda di concordato preventivo, senza considerare che la circostanza opposta con la censura non è quella dell’estinzione dell’obbligazione ma quella del mero programma concordatario. 6.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. 6.1. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della Società controricorrente che liquida in complessivi Euro 7.000, oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello