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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01948/2022

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14422/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CS) il 14 novembre 1959, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (come emergente dalla procura in calce al ricorso), con domicilio eletto presso il citato difensore (con studio in Montalto LÀ , corso Italia n. 122); - con troricorrente - R.G.N.14422/2016-Cass. sez. 5 civ.-[OSCURATO:PERSONA], relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]A.E./[OSCURATO:PERSONA].

F avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per la Calabria (n. 2224/04/2015), pronunciata il 26 novembre 2015 e depositata il 15 dicembre 2015; udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 30 novembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. L'Agenzia delle Entrate («A.E.») ricorre, con un motivo, avverso il quale la contribuente si difende con controricorso, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la CTR dichiarò inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza (n. 541/02/2012) con la quale la CTP di Cosenza accolse l'impugnazione di tre avvisi di accertamento per l'esercizio 2008 e relativi ad IVA, IRPEF e IRAP.

2. [OSCURATO:PERSONA] regionale, in particolare, dichiarò l'inammissibilità dell'impugnazione in forza dell'omesso deposito della ricevuta di spedizione dell'appello notificato direttamente a mezzo posta, nonostante la costituzione in giudizio della controparte ed il deposito, contestuale al deposito dell'appello, dell'avviso di ricevimento del plico. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso merita accoglimento.

2. Con unico motivo, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., si deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 53, comma 2, e 22, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, in ragione della nullità della sentenza impugnata per aver ritenuto inammissibile l'impugnazione per l'omesso deposito della ricevuta di spedizione dell'appello notificato direttamente a mezzo posta, nonostante il deposito, contestuale al deposito dell'appello, dell'avviso di ricevimento del plico (da cui risulterebbero la data di spedizione e di ricevimento, rispettivamente il 5 ed il 10 giugno 2013).

R.G.N. 14422/2016-Cass. sez. 5 civ.-[OSCURATO:PERSONA], relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]A.E./[OSCURATO:PERSONA].2.1.

Il motivo unico è fondato, in applicazione di principio di diritto costantemente ribadito da questa Corte (proprio con riferimento agli artt. 53 e 22 del d.lgs. n. 546 del 1992).

Nel processo tributario, difatti, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l'appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario.

Solo in tal caso, infatti, l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell'appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto o della sentenza (ex plurimis, Cass. Sez.

U, 29/05/2017, n. 13452, Rv. 644364-03, e, tra le successive conformi, Cass. sez. 6-5, 11/05/2018, n. 11559, Rv. 648380-01, oltre che Cass. sez. 5, 08/10/2020, n. 21683, e Cass. sez. 5, 11/11/2021, n. 9568, entrambe in motivazione, le quali, riprendendo le argomentazioni di cui alle citate Sezioni Unite, ribadiscono la necessità che la produzione di copia dell'avviso di ricevimento avvenga, a pena di inammissibilità, nei termini di cui all'art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992, per la costituzione del ricorrente).

Nella specie, è pacifico, per quanto emerge tanto dalla sentenza impugnata quanto da ricorso e controricorso, che, nei termini di cui R.G.N. 14422/2016-Cass. sez. 5 civ.-[OSCURATO:PERSONA], relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]A.E./[OSCURATO:PERSONA]. all'art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992, sia stato depositato l'avviso di ricevimento che, allegato al presente ricorso, reca la data di spedizione asseverata dall'ufficio postale.

3. In conclusione, il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvio alla Commissione tributaria regionale per la Calabria, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Commissione tributaria regionale per la Calabria, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14422/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CS) il 14 novembre 1959, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (come emergente dalla procura in calce al ricorso), con domicilio eletto presso il citato difensore (con studio in Montalto LÀ , corso Italia n. 122); - con troricorrente - R.G.N.14422/2016-Cass. sez. 5 civ.-[OSCURATO:PERSONA], relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]A.E./[OSCURATO:PERSONA]. F avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per la Calabria (n. 2224/04/2015), pronunciata il 26 novembre 2015 e depositata il 15 dicembre 2015; udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 30 novembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. L'Agenzia delle Entrate («A.E.») ricorre, con un motivo, avverso il quale la contribuente si difende con controricorso, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la CTR dichiarò inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza (n. 541/02/2012) con la quale la CTP di Cosenza accolse l'impugnazione di tre avvisi di accertamento per l'esercizio 2008 e relativi ad IVA, IRPEF e IRAP. 2. [OSCURATO:PERSONA] regionale, in particolare, dichiarò l'inammissibilità dell'impugnazione in forza dell'omesso deposito della ricevuta di spedizione dell'appello notificato direttamente a mezzo posta, nonostante la costituzione in giudizio della controparte ed il deposito, contestuale al deposito dell'appello, dell'avviso di ricevimento del plico. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso merita accoglimento. 2. Con unico motivo, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., si deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 53, comma 2, e 22, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, in ragione della nullità della sentenza impugnata per aver ritenuto inammissibile l'impugnazione per l'omesso deposito della ricevuta di spedizione dell'appello notificato direttamente a mezzo posta, nonostante il deposito, contestuale al deposito dell'appello, dell'avviso di ricevimento del plico (da cui risulterebbero la data di spedizione e di ricevimento, rispettivamente il 5 ed il 10 giugno 2013). R.G.N. 14422/2016-Cass. sez. 5 civ.-[OSCURATO:PERSONA], relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]A.E./[OSCURATO:PERSONA].2.1. Il motivo unico è fondato, in applicazione di principio di diritto costantemente ribadito da questa Corte (proprio con riferimento agli artt. 53 e 22 del d.lgs. n. 546 del 1992). Nel processo tributario, difatti, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l'appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell'appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto o della sentenza (ex plurimis, Cass. Sez. U, 29/05/2017, n. 13452, Rv. 644364-03, e, tra le successive conformi, Cass. sez. 6-5, 11/05/2018, n. 11559, Rv. 648380-01, oltre che Cass. sez. 5, 08/10/2020, n. 21683, e Cass. sez. 5, 11/11/2021, n. 9568, entrambe in motivazione, le quali, riprendendo le argomentazioni di cui alle citate Sezioni Unite, ribadiscono la necessità che la produzione di copia dell'avviso di ricevimento avvenga, a pena di inammissibilità, nei termini di cui all'art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992, per la costituzione del ricorrente). Nella specie, è pacifico, per quanto emerge tanto dalla sentenza impugnata quanto da ricorso e controricorso, che, nei termini di cui R.G.N. 14422/2016-Cass. sez. 5 civ.-[OSCURATO:PERSONA], relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]A.E./[OSCURATO:PERSONA]. all'art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992, sia stato depositato l'avviso di ricevimento che, allegato al presente ricorso, reca la data di spedizione asseverata dall'ufficio postale. 3. In conclusione, il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvio alla Commissione tributaria regionale per la Calabria, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Commissione tributaria regionale per la Calabria, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese d
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