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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 8 marzo 2022

Cassazione n. 07570/2022

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2019 ORDINANZA sul ricorso 38039/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]), domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore; - intimato - avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 26/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T R A V A G L I N O G I A C O M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : c c a 5 9 2 f 0 2 9 0 5 6 0 3 0 0 d b c c 4 5 f 1 b 6 7 e c e Numero registro generale 38039/2019 Numero sezionale 2414/2021 Numero di raccolta generale 7570/2022 Data pubblicazione 08/03/2022 [OSCURATO:PERSONA]:

1. – Con ricorso affidato ad unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]), cittadino di origine senegalese (originario, in particolare, della zona della Casamance), ha impugnato il decreto del Tribunale di Venezia, comunicato il 26 novembre 2019, che ne rigettava l’opposizione proposta avverso il diniego della competente Commissione territoriale di Verona del riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

2. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA]:

1. – In via preliminare ed assorbente - ciò che esime il Collegio dal dover illustrare i motivi di censura -, il ricorso deve esser dichiarato inammissibile per mancanza di valida procura speciale ai sensi dell’art.365 c.p.c. (e a prescindere, dunque, dalle ulteriori specifiche previsioni dettate dall’art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008).

Infatti, la procura alle liti, allegata al ricorso, difetta del carattere di specialità prescritto dall’art. 365 c.p.c., poiché, priva, peraltro, della data di rilascio, non menziona, quanto all’ufficio e alla relativa data di comunicazione, il decreto impugnato (bensì racchiude solo il generico conferimento del mandato difensivo “in merito a ricorso Cassazione avverso decreto del Tribunale”), ed anzi contiene espressioni incompatibili con la proposizione del ricorso per cassazione siccome riferibili ad un giudizio di merito (“transigere, conciliare, fare e ricevere pagamenti rilasciando quietanza, chiamare in causa terzi e svolgere F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T R A V A G L I N O G I A C O M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : c c a 5 9 2 f 0 2 9 0 5 6 0 3 0 0 d b c c 4 5 f 1 b 6 7 e c e Numero registro generale 38039/2019 Numero sezionale 2414/2021 Numero di raccolta generale 7570/2022 domande riconvenzionali, rinunciare agli atti del giudizio o del Data pubblicazione 08/03/2022 processo, farsi sostituire” etc.).

Questa Corte ha, invero, già più volte ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione per il caso in cui la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto all’atto ai sensi dell’art. 83, comma secondo, c.p.c., risulti priva di ogni riferimento al provvedimento impugnato e racchiuda altresì espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione in sede di legittimità (fra le molte, Cass. civ., 5 novembre 2018, n. 28146).

2. – Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, in assenza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 15 ottobre 2021.

Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T R A V A G L I N O G I A C O M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2019 ORDINANZA sul ricorso 38039/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]), domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore; - intimato - avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 26/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T R A V A G L I N O G I A C O M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c c a 5 9 2 f 0 2 9 0 5 6 0 3 0 0 d b c c 4 5 f 1 b 6 7 e c e Numero registro generale 38039/2019 Numero sezionale 2414/2021 Numero di raccolta generale 7570/2022 Data pubblicazione 08/03/2022 [OSCURATO:PERSONA]: 1. – Con ricorso affidato ad unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]), cittadino di origine senegalese (originario, in particolare, della zona della Casamance), ha impugnato il decreto del Tribunale di Venezia, comunicato il 26 novembre 2019, che ne rigettava l’opposizione proposta avverso il diniego della competente Commissione territoriale di Verona del riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. 2. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA]: 1. – In via preliminare ed assorbente - ciò che esime il Collegio dal dover illustrare i motivi di censura -, il ricorso deve esser dichiarato inammissibile per mancanza di valida procura speciale ai sensi dell’art.365 c.p.c. (e a prescindere, dunque, dalle ulteriori specifiche previsioni dettate dall’art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008). Infatti, la procura alle liti, allegata al ricorso, difetta del carattere di specialità prescritto dall’art. 365 c.p.c., poiché, priva, peraltro, della data di rilascio, non menziona, quanto all’ufficio e alla relativa data di comunicazione, il decreto impugnato (bensì racchiude solo il generico conferimento del mandato difensivo “in merito a ricorso Cassazione avverso decreto del Tribunale”), ed anzi contiene espressioni incompatibili con la proposizione del ricorso per cassazione siccome riferibili ad un giudizio di merito (“transigere, conciliare, fare e ricevere pagamenti rilasciando quietanza, chiamare in causa terzi e svolgere F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T R A V A G L I N O G I A C O M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c c a 5 9 2 f 0 2 9 0 5 6 0 3 0 0 d b c c 4 5 f 1 b 6 7 e c e Numero registro generale 38039/2019 Numero sezionale 2414/2021 Numero di raccolta generale 7570/2022 domande riconvenzionali, rinunciare agli atti del giudizio o del Data pubblicazione 08/03/2022 processo, farsi sostituire” etc.). Questa Corte ha, invero, già più volte ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione per il caso in cui la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto all’atto ai sensi dell’art. 83, comma secondo, c.p.c., risulti priva di ogni riferimento al provvedimento impugnato e racchiuda altresì espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione in sede di legittimità (fra le molte, Cass. civ., 5 novembre 2018, n. 28146). 2. – Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, in assenza di attività difensiva della parte intimata. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 15 ottobre 2021. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T R A V A G L I N O G I A C O M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3
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