CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 04040/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Ministero della Giustizia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Perugia visti gli atti, I provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Perugia - parzialmente riformando l'anteriore decisione del Magistrato di sorveglianza di Spoleto, adottata sull'istanza di ristoro del pregiudizio derivante dalle condizioni inumane e degradanti della detenzione che era stata avanzata, ai sensi dell'art. 35 -ter Ord. pen., dal detenuto [OSCURATO:PERSONA] - accordava, in relazione, la riduzione della pena detentiva da espiare nella più ampia misura complessiva di 160 giorni e liquidava la somma di 64 euro. Il pregiudizio allegato dal richiedente, in relazione a plurimi istituti di pena, era quello derivante dall'esiguo spazio individualmente a disposizione nella camera di pernottamento, dalla protratta mancanza di erogazione dell'acqua, dalle carenze dell'impianto di riscaldamento e da altre sfavorevoli condizioni di detenzione. 2. Avverso l'ordinanza resa in sede di gravame il Ministero della Giustizia, assistito dall'Avvocatura dello Stato, propone ricorso per cassazione, articolato su due motivi. 2.1. Con il primo motivo l'Amministrazione ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione. Dopo aver richiamato i più recenti arresti giurisprudenziali sul tema, l'Amministrazione stessa sostiene che il Tribunale di sorveglianza avrebbe errato nel concedere il ristoro. In particolare, rispetto alla carcerazione patita dall'interessato presso l'istituto penitenziario di Rebibbia, e a fronte di una superficie pro-capite in camera di pernottamento, calcolata come compresa tra i 3 e 4 MQ, il Tribunale avrebbe omesso di considerare la breve durata della relativa carcerazione, pari a soli dodici giorni, e di valutare la situazione detentiva complessiva. Rispetto alla carcerazione presso l'istituto penitenziario di Spoleto, la mancata erogazione dell'acqua sarebbe stata meramente transitoria, lo spazio in cella sarebbe risultato adeguato e buone dovrebbero giudicarsi le condizioni detentive generali. Rispetto alla carcerazione presso l'istituto penitenziario di [OSCURATO:PERSONA], le carenze dell'impianto di riscaldamento erano da ascrivere a forza maggiore e tali da integrare mero disagio. 2.2. Con il secondo motivo l'Amministrazione ricorrente deduce l'errata applicazione del principio dell'onere della prova. Il Tribunale di sorveglianza, con riferimento ai luoghi di detenzione e ai periodi per i quali facevano difetto specifici elementi conoscitivi, avrebbe invertito tale onere, addossandolo alla stessa Amministrazione, senza darsi carico di approfondire le ragioni delle eventuali mancate informazioni, né di esperire vie istruttorie alternative, ingiustamente convalidando, sic et sempliciter, le allegazioni del detenuto. La ricorrente lamenta, altresì, l'ingiustificata riforma della decisione adottata dal Magistrato di sorveglianza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è parzialmente fondato. 2. Questa Corte, pronunziando a Sezioni Unite (n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021, Commisso, Rv. 280433-02), ha di recente stabilito che il riconoscimento di trattamenti disumani e degradanti, tali da legittimare i rimedi risarcitori di cui all'art. 35-ter Ord. pen., è tendenzialmente frutto di una valutazione multifattoriale delle condizioni complessive di detenzione. Fattori negativamente incidenti sono, esemplificativamente, la ristrettezza dello spazio individualmente a disposizione nella camera di pernottamento (ancorché non inferiore al limite assoluto dei tre metri quadrati pro-capite), la mancanza di accesso al cortile, all'aria e alla luce naturale, la cattiva aereazione, la temperatura insufficiente o troppo elevata nei locali, l'assenza di riservatezza nei servizi igienici interni alle camere collettive di pernottamento, le cattive condizioni igienico-sanitarie in genere. Nella prospettiva della violazione dell'art. 3 CEDU non è richiesta la contestuale presenza di tutti i fattori negativi, dovendosi procedere ad un apprezzamento globale, che tenga conto dell'entità e durata del pregiudizio patito, e altresì dei concorrenti aspetti dell'offerta trattamentale idonei ad essere posti in bilanciamento, agendo da fattori compensativi. Un singolo fattore negativo può integrare la violazione, solo se per la sua intensità lesiva esso risulti astrattamente non bilanciabile. Fuori da quest'ultima ipotesi, è fondamentale la valutazione d'insieme, che consenta di stabilire se, in conseguenza della negazione di uno o più diritti riconosciuti dall'ordinamento penitenziario, o anche solo di condizioni detentive ingiustamente afflittive, non riequilibrate da elementi favorevoli, risulti oltrepassata la soglia sotto la quale si determina l'irrimediabile offesa della dignità umana, integrante violazione dell'art. 3 CEDU. 3. L'indicato arresto delle Sezioni Unite, con specifico riferimento al profilo di lesione integrato dalla ristrettezza dello spazio all'interno della camera di pernottamento, ha poi precisato che i suddetti fattori compensativi (breve durata della detenzione, dignitose condizioni carcerarie, sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività), se congiuntamente ricorrenti, possono finanche permettere di superare la presunzione di violazione dell'art. 3 della CEDU, derivante dalla disponibilità nella cella collettiva di uno spazio minimo individuale inferiore a 3 MQ; nel caso, invece, di disponibilità di uno spazio individuale compreso fra i 3 e i 4 MQ, i predetti fattori compensativi concorrono, unitamente ad altri di carattere negativo, alla valutazione unitaria delle condizioni complessive di detenzione. 4. L'ordinanza impugnata, quanto alla detenzione patita da Caporrimo nell'istituto penitenziario di Rebibbia, e al ristoro corrispondentemente accordato, non è conforme agli esposti principi. Il Tribunale di sorveglianza, nello stimare la superficie utile a disposizione del detenuto in misura compresa tra i 3 e i 4 MQ, ha effettivamente omesso di valutare adeguatamente l'offerta detentiva e trattamentale globale, in rapporto anche alla brevità del periodo di carcerazione. 5. Nella rimanente parte il motivo, benché intestato come violazione di legge, si risolve in censure di tipo motivazionale, non consentite in questa sede. Nel procedimento susseguente a reclamo giurisdizionale proposto a norma degli artt. 35 -bis e 35 -ter Ord. pen., il sindacato di legittimità è infatti circoscritto ai profili di violazione di legge (Sez. 1, n. 5697 del 12/12/2014, dep. 2015, Ministero della giustizia, Rv. 262356-01), comprendenti solo l'inesistenza, o la mera apparenza, della motivazione, e non già lo scrutinio di completezza e coerenza logica della stessa; requisiti, questi ultimi, che nella specie, a fronte delle plausibili argomentazioni spese dal giudice a quo, sono stati revocati in dubbio in modo palesemente assertivo e tramite deduzioni prive di autosufficienza. 6. Infondato risulta il secondo motivo, quanto alla questione di diritto della perimetrazione dell'onere probatorio. Il Tribunale di sorveglianza ha fatto infatti buon governo del principio di diritto, secondo cui, nei procedimenti instaurati ai sensi dell'art. 35 -ter Ord. pen., le allegazioni dell'istante sul fatto costitutivo della lesione, addotte a fondamento di una domanda sufficientemente determinata, e riscontrata sotto il profilo dell'esistenza e della decorrenza della detenzione, sono assistite da una presunzione relativa di veridicità del contenuto, per effetto della quale incombe sull'Amministrazione penitenziaria l'onere di fornire idonei elementi di valutazione di segno contrario (Sez. 5, n. 18328 del 08/06/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279208-01; Sez. 1, n. 23362 del 11/05/2018, Lucchese, Rv. 273144-01). Il mancato assolvimento dell'onere ha determinato l'esito decisorio, in questa sede vanamente contestato. 7. Il secondo motivo è inammissibile nel resto, per l'assoluta genericità della contestazione. 8. Il ricorso deve essere conclusivamente accolto, limitatamente al periodo detentivo riguardante l'istituto penitenziario di Rebibbia, e l'ordinanza impugnata deve essere in questa parte annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Perugia per nuovo giudizio. Il ricorso deve essere respinto nel resto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente al periodo di giorni dodici trascorso presso l'istituto penitenziario di Rebibbia, con rinvio per nuovo giudizio al riguardo al Tribunale di sorveglianza di Per