CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 14496/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il 17 luglio 1986,avverso la sentenza del 7 ottobre 2025 della Corte d'appello di L’Aquila;letti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per ilrigetto del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Roma, che ha concluso perl’accoglimento del ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Pescara, che ha concluso perl’accoglimento del ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 7 ottobre 2025 la Corte d’appello di L’Aquila, previaesclusione dell’aggravante di cui all’art. 80 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, harideterminato la pena che il Tribunale di Pescara aveva inflitto a [OSCURATO:PERSONA] e Angelica1.1. Più in particolare, [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata per aver fattorecapitare al proprio compagno [OSCURATO:PERSONA], presso il luogo in cui era detenuto, unpacco contenente della sostanza stupefacente, nascosta all’interno di unasciugamano, per il tramite di [OSCURATO:PERSONA] (inconsapevole del contenuto illecito delpacco), moglie di [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo compagno di cella del [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzodel proprio difensore, formulando i seguenti motivi (enunciati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall’art. 173 disp. att. cod.proc. pen.).2.1. Con il primo motivo denuncia violazione della legge processuale penale, inrelazione agli artt. 178, comma 1, lett. c), 179 e 185 cod. proc. pen.Lamenta il ricorrente di aver rinunciato a comparire alla sola udienza del 3 luglio2023 e, invece, di non essere stato tradotto alla successiva udienza del 27 novembre2023.La mancata traduzione dell’imputato detenuto ha determinato quindi la nullitàassoluta ed insanabile dell’attività svolta, tale da invalidare anche gli atti successivi aisensi dell’art. 185 cod. proc. pen., nonché il provvedimento conclusivo del giudizio.2.2. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione, poiché manifestamenteillogica e contraddittoria (p. 4 ricorso).Osserva il ricorrente che l’affermazione di responsabilità è stata fondata sulledichiarazioni rese dalla coimputata [OSCURATO:PERSONA], senza effettuare alcuna verificadell’attendibilità intrinseca del dichiarato e senza individuare riscontri esterniindividualizzanti nei confronti del [OSCURATO:PERSONA].D’altra parte, gli elementi valorizzati dalla Corte territoriale non provano né laconsapevolezza dell’imputato circa il contenuto illecito del pacco, né che egli fosse ilreale destinatario dello stupefacente (p. 5 ricorso).3. Ricorre per cassazione anche [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore,formulando i seguenti motivi (enunciati nei limiti strettamente necessari per lamotivazione, secondo quanto stabilito dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.).3.1. Con un unico motivo lamenta che la Corte d’appello ha esaminato soltantole doglianze relative al trattamento sanzionatorio, mentre invece non ha in alcunmodo risposto, neppure implicitamente, al motivo riguardante l’affermazione dellapenale responsabilità della ricorrente (sviluppato alle pp. 1 – 5 dell’atto di appello).4. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hannoformulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Allo scrutinio dei motivi è utile premettere che, in presenza di una doppiaconforme, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai fini del controllodi legittimità sul vizio di motivazione - dedotto in entrambi i ricorsi - la strutturagiustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formareun unico complessivo corpo argomentativo e le motivazioni dei due provvedimenti siintegrano a formare un corpo unico, con il conseguente obbligo per il ricorrente diconfrontarsi in maniera puntuale con i contenuti delle due sentenze (Sez. 4, n. 26493del 13/06/2025, Esposito, non mass.; Sez. 4, n. 26800 del 26/06/2024, Pottino, nonmass.; Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 – 01; Sez. 2, n. 37295del 12/06/2019, E., Rv. 277218 – 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri,Rv. 257595 – 01; Sez. 1, n. 8868 del 26/6/2000, Sangiorgi, Rv. 216906 – 01; Sez.2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145 - 01).Ciò si verifica quando, come nel caso in esame, i giudici del gravame hannoesaminato le censure proposte dagli appellanti con criteri omogenei a quelli del primogiudice e operato frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della primasentenza, concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti afondamento della decisione.2. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.2.1. Il primo motivo, con cui si deduce la nullità derivante dall’omessatraduzione dell’imputato detenuto, deve ritenersi infondato.All’esame della doglianza è utile premettere che allorché sia dedotto, mediantericorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.c), cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere larelativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (secondo ilpacifico orientamento risalente a Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092 - 01; conf., Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., Rv. 273525 -01; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304 - 01; Sez. 4, n. 47891 del28/09/2004, Mauro, Rv. 230568 - 01).Nella specie dall’esame degli atti emerge che il ricorrente, con dichiarazione del1° luglio 2023, rinunciò a comparire all’udienza del 3 luglio 2023, per la quale, quindi,non fu tradotto, come si afferma anche in ricorso (p. 2).Nel prosieguo, il ricorrente non chiese di poter comparire alla successiva udienzadel 27 novembre 2023, o comunque di partecipare mediante collegamento video.La Corte d’appello ha dunque correttamente ritenuto il ricorrente rinunciante acomparire anche per le udienze successive, in applicazione del principio di diritto, chequi si intende ribadire, secondo il quale la rinuncia a comparire all'udienza da partedel detenuto - a seguito della quale l'imputato è legittimamente considerato assentee, come tale, rappresentato dal difensore – ha effetto non solo per l'udienza inrelazione alla quale essa è formulata ma anche per quelle successive, tanto in caso dicostante restrizione in esecuzione del medesimo titolo quanto nel caso in cui tra ledue udienze intervenga una nuova forma di restrizione per altra causa (Sez. 2, n.15660 del 27/03/2025, Perini, non mass.; Sez. 4, n. 50444 del 10/12/2019, Stafa,Rv. 277950 - 01).Questo in quanto gli effetti della rinuncia a comparire in udienza, da partedell'imputato detenuto, permangono fino al momento della revoca espressa di talerinuncia, cioè fino a quando l'interessato non manifesti, nelle forme e nei termini dilegge, la volontà di essere nuovamente presente e di mettere nel nulla il suoprecedente consenso alla celebrazione dell'udienza in sua assenza; è, quindi, oneredell'imputato detenuto concorrere alla chiarezza delle modalità di espressione delleproprie dichiarazioni (Sez. 6, n. 36708 del 22/07/2015, Piscitelli, Rv. 264670 – 01, inun caso in cui l'imputato, dopo aver formalmente rinunciato a presenziare adun'udienza, non aveva fatto pervenire alcuna contraria manifestazione di volontà dipartecipazione al procedimento; conf., Sez. 4, n. 27974 del 26/03/2014, Bruno, Rv.261567 – 01; Sez. 5, n. 36609 del 15/07/2010, Panzariello, Rv. 248433 - 01).Contrariamente a quanto si assume in ricorso, quindi, la rinuncia a comparireproduce i suoi effetti non solo per l'udienza in relazione alla quale essa è formulatama anche per quelle successive, fissate a seguito di rinvio a udienza fissa, fino aquando egli non manifesti la volontà di essere tradotto, circostanza che non è statain alcun modo provata, né allegata dalla difesa con il ricorso o eccepita dal difensorepresente davanti alla Corte di appello in occasione dell’udienza del 27 novembre 2023.In senso contrario non può essere valorizzata la deduzione, poiché meramenteipotetica, secondo cui il ricorrente “probabilmente avrebbe partecipato” alle udienzesuccessive a quella per cui vi fu rinuncia, dovendo rendere esame, come richiestoall’udienza del 21 febbraio 2023.Richiesta, quest’ultima, comunque formulata prima della rinuncia a comparire.2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’elusione dell’obbligo, ricadentesul giudice di merito, di valutare la credibilità delle dichiarazioni della coimputataSonia [OSCURATO:PERSONA], e di corroborarne l’attitudine dimostrativa con la ricerca di elementiesterni di conferma, in violazione dell’articolo 192, comma 3, cod. proc. pen.Osserva il Collegio che, come emerge dalla lettura delle conformi decisioni dimerito, [OSCURATO:PERSONA] si presentò presso la casa circondariale di Pescara, dov’eradetenuto il marito [OSCURATO:PERSONA], per recapitargli un pacco contenente indumentie generi alimentari.Tuttavia, nel corso dei controlli di rito, si accertò che nelle cuciture di alcuniasciugamani vi erano dei rigonfiamenti, nei quali era occultata della sostanzastupefacente del tipo hashish.Sia nell’immediatezza, sia nel corso del suo interrogatorio, la [OSCURATO:PERSONA] haspecificato che fu suo marito, [OSCURATO:PERSONA], che le chiese di attivarsi in favore delsuo compagno di cella, poi identificato nel ricorrente [OSCURATO:PERSONA].Ignara della presenza dell’hashish, la [OSCURATO:PERSONA], quindi, si relazionòtelefonicamente con la compagna del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], fissando un incontro perla consegna del pacco.L’incontro, tuttavia, non si tenne, per la indisponibilità della [OSCURATO:PERSONA], la qualeindicò alla [OSCURATO:PERSONA] di aver parcheggiato la propria autovettura - una [OSCURATO:PERSONA] contarga [OSCURATO:TARGA] – nei pressi del Tribunale, lasciandola aperta, così consentendole diprelevare il pacco.Il fatto è stato così ricostruito in forza delle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] (assoltaper difetto dell’elemento psicologico), che i giudici hanno ritenuto intrinsecamenterequisito della costanza, poiché ribadite nel corso del suo interrogatorio (p. 3 sentenzadel Tribunale; pp. 5 e 6 sentenza impugnata).L’attendibilità di tali dichiarazioni, secondo i giudici, è stata confermata dallaindividuazione di alcuni elementi esterni di conferma: non solo, infatti, [OSCURATO:PERSONA] èrisultato essere al tempo detenuto nella stessa cella di [OSCURATO:PERSONA], ma sonostati censiti una nutrita serie di contatti telefonici, di cui diversi proprio nel giorno incui fu rinvenuto lo stupefacente.Inoltre, è stato accertato che effettivamente [OSCURATO:PERSONA] utilizzasse unapacco con lo stupefacente (p. 3 sentenza del Tribunale; pp. 5 e 6 sentenzaimpugnata).A fronte di tale percorso motivazionale, non può certo affermarsi che i giudiciabbiano omesso la verifica sull’attendibilità intrinseca della chiamante (così, invece,p. 5 ricorso), che la difesa contesta evidenziando il generico interesse a renderedichiarazioni etero accusatorie inquinate, facendolo discendere dalla mera qualifica dicoimputata del medesimo reato, ma senza indicare dati concreti su cui fondarealmeno un dubbio sulla inattendibilità delle dichiarazioni (ad es., poiché caratterizzateda malanimo, astio, rancore, intese collusive, ecc.), tale da dover indurre il giudice amaggiore cautela valutativa, soppesandone l’incidenza sulla credibilità complessivadella chiamata.Quanto, invece, alla dedotta violazione della regola di cui all’art. 192, comma 3,cod. proc. pen., il ricorrente lamenta che i pretesi riscontri non dimostrerebbero il suoconsapevole coinvolgimento nell’azione illecita.Osserva al riguardo il Collegio che la critica si fonda su una nozione di riscontroche non trova dimora nel testo della disposizione, come interpretata secondo il dirittovivente.Invero, è principio consolidato quello per cui i riscontri possono essere costituitida qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizioneche sia indipendente e, quindi, anche da altre chiamate in correità, purché laconoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorreriscontrare, ed a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioèriguardare non soltanto il fatto - reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato(Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Campo, Rv. 276744 – 01).Il riscontro, in altri termini, può dunque dirsi individualizzante quando nonconsiste semplicemente nell'oggettiva conferma del fatto riferito dal chiamante, maoffre elementi che collegano il fatto stesso alla persona del chiamato, fornendo unpreciso contributo dimostrativo dell'attribuzione a quest'ultimo del reato contestato.Contrariamente a quanto assume il ricorrente, invece, gli "altri elementi diprova" che, a norma dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., confermanol'attendibilità della dichiarazione non devono valere a provare il fatto-reato e laresponsabilità dell'imputato, perché, in caso contrario, la suddetta disposizionesarebbe del tutto pleonastica; la loro funzione processuale è, invece, semplicementequella di confermare l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, il che comporta chetali elementi sono in posizione subordinata ed accessoria rispetto alla prova derivantedalla chiamata in correità (Sez. 5, n. 2066 del 15/10/2025, dep. 2026, J., Rv. 289314– 02; Sez. 3, Sentenza n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260607 – 01; Sez. 2,n. 8125 del 30/01/2013, Ragaglia, Rv. 255244 – 01; Sez. 6, n. 3846 del 20/11/2000,dep. 2001, Finini, Rv. 218414 – 01).D’altra parte, se nel caso in cui gli "altri elementi di prova" avessero autonomavalenza dimostrativa della responsabilità dell'indagato, non entrerebbe in gioco laregola dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., ma quella generale in tema di pluralitàdi prove e di libera valutazione del giudice della loro attitudine dimostrativa.3. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato.3.1. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, non è censurabile, insede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a unaspecifica deduzione prospettata con il gravame, quando il rigetto risulti dallacomplessiva struttura argomentativa della sentenza (Sez. 2, n. 2103 del 17/12/2024,dep. 2025, Verdicaro, Rv. 287330 - 01; Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023,Lakrafy, Rv. 284096 - 01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv.275500 - 01; Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741 - 01).Così come non è necessaria, da parte del giudice del merito, l’esplicitaconfutazione delle tesi difensive disattese, essendo invece sufficiente unaricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione, senzalasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 4, n. 8155 del 13/02/2026, Fiore, nonmass.; Sez. 3, n. 3239 del 04/10/2022, dep. 2023, T., Rv. 284061 – 01).Non può invece parlarsi di motivazione implicita quando, come nel caso inesame, il profilo di gravame non risulti neppure preso in carico dal giudice di appello.In tale ultima ipotesi, non può ragionevolmente trarsi alcunché dall'apparatoargomentativo, pur complessivamente considerato, posto che le deduzioni difensivenon hanno mai effettivamente fatto ingresso nel novero delle questioni - e, più ingenerale, dei punti della decisione - a cui i giudici di appello hanno inteso offrireriscontro (Sez. 4, n. 4163 del 01/02/2022, Baumhauer, non mass.).Come è stato condivisibilmente osservato, diversamente opinando, si finirebbeper consentire al giudice di legittimità di sostituire irritualmente il proprioragionamento a quello del giudice di merito, che non ha mai preso in carico laquestione e, quindi, non l'ha mai scrutinata.Nella specie con il primo motivo di appello, di cui si lamenta la sostanzialepretermissione, [OSCURATO:PERSONA] ha sottoposto a specifica critica la sentenza delTribunale sul punto relativo all’attendibilità del narrato della [OSCURATO:PERSONA] ed allasussistenza di elementi esterni di conferma.Il motivo d’appello, non inammissibile per genericità, non solo non ha ricevutoesplicita risposta, ma non risulta neppure sintetizzato o richiamato nel corpo dellamotivazione della sentenza impugnata; sentenza con la quale, inoltre, si è esclusal’aggravante di cui all’art. 80 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 anche per FerrettiAngelica, sebbene costei non avesse formulato motivo sul punto.Tutto ciò preclude la possibilità di prendere in considerazione l’eventualità di unamotivazione implicita, perché depone nel senso di ritenere che la Corte territorialenon ha affatto esaminato le questioni che le erano state devolute.4. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata nei confronti di4.1. Al rigetto del ricorso segue invece la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e rinvia pernuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle speseprocessuali. Così deciso in Roma, il 24 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDavide [OSCURATO:PERSONA]