CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 aprile 2026
Cassazione n. 08411/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], inpersona del Direttore Generale e legale rappresentante pro2026 tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]834 COCCIOLI;- controricorrente -avverso la sentenza n. 1411/2023 della CORTE D'APPELLO diBARI, depositata il 05/07/2023 R.G.N. 178/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24672/20231. Con sentenza n. 11411 del 5/7/2023 la Corte di Appello diN umero sezionale 834/2026Numero di raccolta generale 8411/2026Bari, accogliendo il gravame proposto dalla Azienda SanitariaData pubblicazione 03/04/2026Locale della Provincia di Foggia avverso la sentenza delTribunale di Foggia del 9/1/2020, rigettava le domandeproposte da [OSCURATO:PERSONA].2. [OSCURATO:PERSONA], che aveva rivestito dal 1998, sulla base didelibera n.300 del 10/2/98, l’incarico, conferitogli dall’allora ASLb) dell’art. 27 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA], di Responsabile dell’U.O.[OSCURATO:PERSONA] (Struttura semplice), ne aveva subìto larevoca, con delibera n.906/2016, parzialmente modificata condelibera n. 977/2016, disposta, per tutti gli incarichi cosìconferiti nel 1998, con effetto dal 1/8/2016, anche in ragionedell’annullamento, da parte di sentenza del Tar della Puglian.3338/2002, della delibera del 1998. A ciò era seguitol’affidamento di incarico di inferiore tipologia c), con retribuzionedi posizione inferiore.3. Il Tribunale aveva dichiarato il diritto del Caruso allariassegnazione dell’incarico di dirigente di struttura semplice,con conseguente ripristino della retribuzione precedente, econdannato l’Azienda al pagamento delle differenze in questioneperché la ragione della revoca, ravvisabile nella sentenza delTar Puglia, era infondata, andando questa interpretata, secondoil suo tenore complessivo, nel senso di aver annullato ladelibera del 1998 solo nella parte del conferimento dell’incaricoad un terzo.4. L’Azienda aveva proposto appello sull’assunto che lasentenza del [OSCURATO:PERSONA] avesse efficacia erga omnes, stante lanatura di atto amministrativo generale della delibera del 1998.5. La Corte di merito accoglieva l’appello perché (in sintesi):premesso che con la delibera del 1998 l’Azienda aveva nominatoNumero registro generale 24672/2023Numero sezionale 834/2026alcuni responsabili di Unità operative in via temporaNnumeearo dei r accolta generale 8411/2026Data pubblicazione 03/04/2026provvisoria, il [OSCURATO:PERSONA], pur pronunciandosi su ricorsoproposto da una candidata pretermessa dall’assegnazione di unincarico conferito ad un terzo, e pur dando atto che la primaaveva chiesto l’annullamento della delibera del 1998 solo nellaparte relativa alla nomina di detto terzo, aveva annullato l’interadelibera per mancanza di una motivata valutazione comparativadelle posizioni dei candidati, e conseguente violazione dell’art.3 della legge n.241/90; quindi, per un vizio di carattere generaleestensibile a tutte le nomine.L’Azienda ne aveva preso atto già nel 2006, disponendo tuttaviain via d’urgenza una sanatoria retroattiva degli incarichi affidatinel 1998, fino al termine improrogabile del 30/8/2007, nellemore del rifacimento delle procedure selettive “a regime”secondo la legge e la contrattazione collettiva; nelle more, laL.R. n.39 del 28/12/2006 aveva però accorpato, dal 1/1/2007,le 3 Asl foggiane preesistenti in un’unica di nuova istituzione, icui organi avevano ulteriormente rilevato, tra altre, l’anomaliadella procedura del 1998. Infine, nel 2016 si era rilevato che ilnumero degli incarichi di struttura semplice superava il limitemassimo di 102 fissato da delibere regionali giuntali del 2011 edel 2012; e che erano seguite, nel 2015, intimazioni di sollecitoadempimento da parte della Regione, e rilievi del Collegiosindacale della Azienda, cui era seguìto un tavolo dinegoziazione sindacale.La Corte barese ne faceva derivare che il Caruso non potevavantare alcun diritto alla conservazione dell’incarico, sia perchénominato in modo illegittimo oltre che temporaneo/provvisorio,sia perché il medesimo incarico gli era stato poi prorogato neglianni, «anche in via di fatto fino alla revoca», sempre in viaprovvisoria e precaria, «nelle more della completa definizioneNumero registro generale 24672/2023Numero sezionale 834/2026dell’assetto organizzativo del Dipartimento»; in un coNnumteerso tdoi r accolta generale 8411/2026Data pubblicazione 03/04/2026peraltro ulteriormente caratterizzato dall’emersione, dal2011/2012, della necessità di ridurre il numero delle strutturesemplici, e quindi da una «complessiva e necessitata (per ilperseguimento dell’interesse pubblico) riorganizzazione delproprio assetto strutturale ed organizzativo», sicché la revocaera anche conforme al principio generale di buona fede.[OSCURATO:PERSONA] non poteva vantare alcun affidamento incolpevole,stante l’univoco riferimento delle proroghe, a partire dallaprima, mai impugnata, al carattere del tutto precario dellestesse.La deduzione secondo la quale il 29/9/2016, dopo la revoca,l’Azienda avrebbe attribuito a terzi gli incarichi revocati senzaseguire le regole stabilite dalla contrattazione collettiva erairrilevante, sia perché i conferimenti erano avvenuti anch’essi invia d’urgenza e nelle more dell’adozione del nuovo attoaziendale, sia perché l’eventuale illegittimità di dette nominenon incideva sulla legittimità della revoca.L’art. 114 c.p.a non rilevava, perché la prescrizione dell’azionedi ottemperanza non implicava l’estinzione del diritto/poteredell’Azienda di conformarsi alla sentenza del 2002.La domanda subordinata volta al riconoscimento del diritto adincarico professionalmente ed economicamente equivalente(anche in relazione all’assunto di aver continuato a svolgere lemansioni espletate prima della revoca), e quella ulteriormentesubordinata avente ad oggetto le relative differenze retributivenon avevano fondamento non esistendo il diritto allaconservazione di un incarico né all’attribuzione di un incaricoequivalente, non trovando applicazione ai dirigenti pubblici gliartt.2103 c.c. e 52 del d.lgs. n.165/2001, e posto che a sensidell’art. 24 del medesimo d.lgs. il trattamento economicoNumero registro generale 24672/2023dirigenziale era omnicomprensivo, ed il CCNL non altroN umero sezionale 834/2026Numero di raccolta generale 8411/2026prevedeva che, all’art. 18, una indennità per le “sostituzioni”.Data pubblicazione 03/04/20266. Per la cassazione della sentenza ricorre il Caruso con attoaffidato a sette motivi.7. Resiste l’Azienda con controricorso.8. Entrambe le parti hanno presentato memoria.9. Il primo motivo denuncia, in relazione al n.4 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., violazione degli artt. 111, comma 6,della Costituzione, 132 n.4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.Si lamenta che la Corte territoriale abbia motivato, sullaquestione principale relativa alla revoca dell’incarico, perrelationem su propri precedenti in modo improprio, nontrattandosi di giudizi identici, sì da omettere di pronunciarsispecificamente sul punto.10. Il secondo motivo denuncia, in relazione al n.3 del primocomma dell’art. 360 c.p.c, violazione o falsa applicazione degliartt. 2909 c.c., 23 della legge n. 448/2001, 1, comma 132, dellalegge n. 311/2004 e 41, co.6, del d.l. n. 27/2008 conv. in leggen. 14/2009.Si nega che la sentenza del Tar avesse effetto esterno, sia peril suo significato quale emergente dalla motivazione, e dallamancata integrazione del contraddittorio, sia perché la deliberanon era un atto generale ma plurimo scindibile. Inoltre sitrattava di un atto di gestione del rapporto di lavoro.11. Il terzo motivo denuncia, in relazione al n. 5 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., omesso esame di fatto decisivo, datodal fatto che l’incarico conferito il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (delibera 139), peressere emesso dalla nuova azienda unificata, e per dare perdecaduti i precedenti incarichi con riattribuzione fino ariorganizzazione aziendale, non aveva alcun nesso con quellooriginario, né con le proroghe dello stesso fino al 30/8/2007.Numero registro generale 24672/202312. Il quarto motivo denuncia, in relazione al n. 4 del primoN umero sezionale 834/2026Numero di raccolta generale 8411/2026comma dell’art. 360 c.p.c., violazione degli artt. 111, comma 6Data pubblicazione 03/04/2026della Costituzione, 112, 115, 132 n.4 c.p.c. e 118 disp. att.c.p.c.Si lamenta che la Corte di appello (a causa della motivazioneper relationem): a) non abbia considerato la non contestazionedi “fatti e documenti”, con particolare riguardo alle delibere del2007 e successive; e che l’Azienda aveva contestato in appellosolo l’efficacia del giudicato; b) abbia valorizzato d’ufficio lamancata impugnazione della delibera del 2006; c) abbia omessodi esaminare l’eccezione secondo la quale comunque ilfenomeno riorganizzativo doveva preesistere alla revoca (art.39, comma 8, CCNL 8 giugno 2000); d) abbia omesso diesaminare l’eccezione basata sul fatto, documentato, cheancora nel 2016 la riorganizzazione non c’era stata, essendoallegata alla relativa delibera solo una bozza del nuovo attoaziendale; e) abbia travisato l’argomento difensivo riguardanteil fatto che anche gli incarichi conferiti nel 2016 non erano statiproceduralizzati (fatto meramente addotto a riprova che lestrutture semplici non erano state ridotte e quindi non c’erastata alcuna riorganizzazione aziendale); f) sia incorsa inextrapetizione nell’attribuirgli una difesa basata sulconsolidamento e sull’incolpevole affidamento; g) sia incorsa inextrapetizione nell’attribuirgli di aver eccepito la prescrizionedell’azione di ottemperanza (essendo stata eccepita solo laprescrizione ordinaria).13. Il quinto motivo denuncia, in relazione al n.3 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazione degliartt. 28 e 39 del CCNL area dirigenza medica e veterinaria del8/6/2000, dell’art. 5 della L.R. n. 39/2006, dell’art. 1 della L.R.n. 22/2011.Numero registro generale 24672/2023Da tali fonti, nonché dall’art. 37 del Contratto integrativoN umero sezionale 834/2026Numero di raccolta generale 8411/2026aziendale del 2011, che prevedeva la proroga transitoria degliData pubblicazione 03/04/2026incarichi già scaduti fino a riorganizzazione, il ricorrente faderivare che l’incarico non poteva essere revocato senza cheprima intervenisse una ristrutturazione aziendale (art. 39: “inconseguenza di una ristrutturazione aziendale”).14. Il sesto motivo denuncia, in relazione al n.4 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., violazione degli artt. 111, co.6 dellaCostituzione, 112, 132 e 346 c.p.c.Si lamenta omessa pronuncia sul capo di domanda, reiterato inappello, col quale il Caruso aveva rivendicato il diritto almantenimento della retribuzione di posizione di cui all’art. 27,lett. b) (domanda diversa per causa petendi da quella dimantenimento di incarico equivalente), sulla base del fatto,peraltro incontroverso, che egli fosse “dirigente di primo livello,ex X livello qualificato” secondo il DPR n.384/1990, già cometale fruente della retribuzione di posizione secondo l’art. 56,comma 1, fascia b), del CCNL 5/12/96, corrispondente, secondola tabella 1 del CCNL 2000 (2° biennio economico), ad incaricodi direzione di struttura semplice, come tale titolare del dirittoalla conservazione di incarico di tale livello secondo l’art. 39,commi 5, 6, 7, del CCNL (cd. posizione storica minima).15. Il settimo motivo denuncia, in relazione al n. 3 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazione degliartt. 24 del d.lgs n.165/2001, e 39 CCNL 2000.Riguardo al capo di domanda, ulteriormente subordinato, voltoal riconoscimento delle differenze retributive conseguenti allosvolgimento di fatto, anche dopo la revoca del 1/8/2016, dellemedesime funzioni di dirigente di struttura semplice, si sostieneche in base a dette disposizioni, e malgrado il ruolo unico didirigenza sanitaria introdotto col d.lgs. n.229/99, il CarusoNumero registro generale 24672/2023Numero sezionale 834/2026aveva comunque diritto a tali differenze, seppure limitataNmumeerno tdei r accolta generale 8411/2026Data pubblicazione 03/04/2026alla retribuzione di posizione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. [OSCURATO:PERSONA] rileva che il terzo motivo di ricorso investe untema, quello delle sorti e del regime degli incarichi dirigenzialipendenti in caso di estinzione dell’Amministrazione datrice dilavoro e successione di altra Amministrazione, che non risultaessere stato mai affrontato dalla giurisprudenza di questa Corte,e che per la sua generale rilevanza nomofilattica consiglia latrattazione in pubblica udienza.2. Ritiene poi di dover porre d’ufficio, in relazione allacensura inerente la violazione dell’art. 39, comma 8 del CCNLper la [OSCURATO:PERSONA] e Veterinaria del 8 giugno 2000, inpunto di presupposti per la revocabilità ante tempus dell’incaricodirigenziale, la questione dell’incidenza dell’art. 1, comma 18,del d.l. n. 138/2011 conv. in legge n.148/2011, prevedente che«Al fine di assicurare la massima funzionalità e flessibilità, inrelazione a motivate esigenze organizzative, le pubblicheamministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n.165, possono disporre, neiconfronti del personale appartenente alla carriera prefettiziaovvero avente qualifica dirigenziale, il passaggio ad altroincarico prima della data di scadenza dell'incarico ricopertoprevista dalla normativa o dal contratto. In tal caso il dipendenteconserva, sino alla predetta data, il trattamento economico ingodimento a condizione che, ove necessario, sia prevista lacompensazione finanziaria, anche a carico del fondo per laretribuzione di posizione e di risultato o di altri fondi analoghi». P.Q.MNumero registro generale 24672/2023Numero sezionale 834/2026La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissaziNounmeer o idni r accolta generale 8411/2026Data pubblicazione 03/04/2026udienza pubblica.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 18 febbraio2026La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]