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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 dicembre 2025

Cassazione n. 09057/2026

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rilevanti ai fini dell’accertamento di cause di non punibilità, così che la sentenza impugnata risultava affetta da carenza di motivazione nella parte in cui non aveva indicato espressamente i motivi per i quali aveva ritenuto non applicabile il disposto di cui all’art. 129 cod. prod. pen., e assumendo inoltre che un ulteriore profilo di carenza di motivazione emergeva per non avere la Corte territoriale valutato in maniera approfondita i criteri indicati nell’art. 133 cod. pen. 3.

Il ricorso è inammissibile in qu anto il motivo non è consentito.

Trova applicazione nel caso di specie il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità e condiviso da questo Collegio, secondo il quale, in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 – 01).

4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 11/12/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rilevanti ai fini dell’accertamento di cause di non punibilità, così che la sentenza impugnata risultava affetta da carenza di motivazione nella parte in cui non aveva indicato espressamente i motivi per i quali aveva ritenuto non applicabile il disposto di cui all’art. 129 cod. prod. pen., e assumendo inoltre che un ulteriore profilo di carenza di motivazione emergeva per non avere la Corte territoriale valutato in maniera approfondita i criteri indicati nell’art. 133 cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile in qu anto il motivo non è consentito. Trova applicazione nel caso di specie il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità e condiviso da questo Collegio, secondo il quale, in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 – 01). 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11/12/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09057/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris