CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 giugno 2022
Cassazione n. 26031/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA OnfiRLOOrakiA sul ricorso iscritto al n. 6371/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio presso I suoi uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa in forza di procura speciale a margine del controricorso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] pec [OSCURATO:EMAIL]; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 8532/01/15 depositata il 1 ottobre 2015.Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 22 giugno 2022, tenuta nelle forme previste dall'art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella I. 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la relazione scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] CM [OSCURATO:PERSONA] srl, società beneficiaria di una scissione parziale, aveva impugnato la cartella di pagamento per IRES e TARSU del 2004 notificata da [OSCURATO:SOCIETA]. A fondamento del ricorso, la [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] srl aveva sostenuto, tra l'altro, che il soggetto passivo di imposta era la società scissa, [OSCURATO:SOCIETA], ed erroneamente la cartella di pagamento era stata notificata alla ricorrente, nei confronti della quale, oltretutto, non era stato notificato alcun avviso di accertamento che giustificasse la successiva inizativa per la riscossione. La CTP Napoli, ritenuto che la beneficiaria fosse obbligata soltanto in via sussidiaria con la società scissa, aveva parzialmente accolto il ricorso, annullando la cartella impugnata limitatamente alla parte avente ad oggetto l'IRES e i relativi interessi. Avverso questa sentenza aveva proposto appello soltanto l'Agenzia mentre [OSCURATO:SOCIETA] aveva aderito alle eccezioni e deduzioni da questa formulate. Con la sentenza n. 8532/01/15 la CTR, ritenuto, tra l'altro,' che si fosse ormai formato il giudicato sulla nullità della cartella per vizi propri, a seguito della omessa impugnazione da parte dell'agente della riscossione, ha rigettato l'appello. Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate affidato a tre motivi.Ha resistito con controricorso la società. Ha depositato memoria l'Agenzia delle Entrate. La società ha proposto istanza di rinvio a nuovo ruolo e ha esposto che il Giudice delegato del Fallimento della scissa [OSCURATO:SOCIETA] aveva escluso dallo stato passivo crediti erariali sino all'importo di euro 7.803.984,27 per duplicazione della pretesa e che la società beneficiaria aveva presentato in autotutela istanza volta alla rideterminazione della pretesa, allegando documentazione in merito. Questa Corte, con ordinanza 12.10.2021, ha rinviato la causa a nuovo ruolo. L'Agenzia delle Entrate, con istanza 29.42022, ha chiesto la sollecita fissazione del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]: Essendo stata [OSCURATO:PERSONA] spa parte del grado di appello, va disposta l'integrazione del contraddittorio (Cass. sez. 6-5, 31209 del 2021; Cass. sez. 5; Cass. sez. 5, n. 24402 del 2020) ma nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione, succeduta ex lege all'agente della riscossione già parte in causa (Cass. sez. un. n. 4845 del 2021); Pertanto, la causa va rinviata a nuovo ruolo per talle adempimento; P.Q. M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione; Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezion