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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 marzo 2025

Cassazione n. 01966/2026

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Agrigento il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo il 13/03/2025 udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, rigettato; lette le conclusione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per i reati di cui agli artt. 368 e 372 cod. pen.

Quanto alla calunnia, all'imputato si contesta di avere accusato, con dichiarazioni rese in più occasioni all'[OSCURATO:PERSONA] e sapendola innocente, [OSCURATO:PERSONA], segretario generale della Presidenza della Regione [OSCURATO:PERSONA], di una serie di fatti (tutti indicati nella imputazione), idonei ad originare un procedimento penale per il reato di concorso esterno in associazione nnafiosa e per altri reati coni-o la pubblica „c(L) amministrazione (capo 1).

Quanto al reato di cui all'art. 372 cod. pen, al ricorrente si imputa di avere, quale testimone davanti alla Corte di appello di Catania in un determinato procedimento penale, affermato il falso, riferendo di avere avuto contatti presso la sede della Regione [OSCURATO:PERSONA] con la [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva favorito, come componente della [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]", l'intermediazione con [OSCURATO:PERSONA], (all'epoca Presidente della Regione [OSCURATO:PERSONA]) per far ottenere a imprese vicine a [OSCURATO:PERSONA] la disponibilità di fondi regionali per la costruzione della RSA di Grammichele, affidamento dei lavori relativi al palazzo di giustizia di Marsala, nonché dichiarando che la stessa [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato al finanziamento della [OSCURATO:SOCIETA], società vicina alla organizzazione mafiosa, che avrebbe dovuto aggiudicarsi un dato appalto.

2. Ha proposto ricorso l'imputato articolando due motivi.

2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità per il delitto di calunnia.

Il tema attiene al dolo del reato, ritenuto sussistente, a dire del ricorrente, in ragione "della poca coerenza" delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] innanzi all'[OSCURATO:PERSONA], nonché dell'assenza di riscontri alle stesse da parte degli altri soggetti, sentiti nel0 corso del dibattimento.

Dunque, si sostiene, non un accertamento del dolo diretto, che richiede invece la certezza della consapevolezza della innocenza dell'incolpato.

Davanti ad uno specifico motivo di impugnazione, la sentenza sarebbe viziata, essendosi limitata la Corte ad affermare la possibilità che la prova del dolo possa farsi discendere dalle concrete circostanze e modalità esecutive dell'azione.

In particolare, si sottolinea, sarebbe inconferente il precedente giurisprudenziale richiamato sul punto dalla Corre di appello perché, attraverso il richiamo a detto precedente, si sarebbe avallata una valutazione probabilistica sulla consapevolezza della innocenza dell'accusato, basata sul fatto che le circostanze da questi riferite non avrebbero trovato elementi di conferma e che le stesse dichiarazioni, come detto, sarebbe state parzialmente contraddittorie.

2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge con riferimento ad entrambe le imputazioni.

Si sostiene che proprio la contraddittorietà delle dichiarazioni reiii{ dall'imputato rivelerebbe l'assenza di dolo, atteso che, diversamente, non sarebbe spiegabile perché l'imputato abbia potuto cambiare versione nel corso degli anni.3.

E' pervenuta una memoria nell'interesse dell'imputato con cui si riprendono e si sviluppano ulteriormente le questioni oggetto dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, è inammissibile.

2. La Corte di appello, anche richiamando la sentenza di primo grado, ha l con una motivazione puntuale e priva di contraddizioni, ricostruito i fatti, valutato le prove, spiegato perché, diversamente dagli assunti difensivi, nella specie sia stata raggiunta la prova dell'elemento psicologico dei reati contestati, cioè della consapevolezza certa della innocenza dell'incolpato e della falsità delle dichiarazioni rese; si è in particolare chiarito come, ai fini della prova del dolo, le specifiche dichiarazioni rese dal ricorrente nei riguardi della parte civile, accompagnate da riferimenti fattuali di tempo e di luogo, a terze persone e a specifici comportamenti soggettivi, escludano chiaramente che [OSCURATO:PERSONA] abbia potuto riferire i fatti per cui si procede per errore o per un mero ricordo sbagliato o per un mero fraintendimento di quanto appreso da terzi (cfr. pagg. 34 e ss. sentenza impugnata).

3. Nulla di specifico è stato dedotto, essendosi l'imputato limitato a reiterare - anche testualmente- le censure già portate alla cognizione dei Giudici di merito e da questi correttamente valutate, senza confrontarsi in nessun modo con la motivazione della sentenza impugnata.

Le censure dedotte si sviluppano sul piano della astratta ricostruzione fattuale e sono sostanzialmente volte a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai giudici di merito, piuttosto che a far emergere un vizio della motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.

Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione.

L'odierno ricorrente ha riproposto, peraltro in modo del tutto generico, la versione dei fatti dedotta in primo e secondo grado e disattesa dai Giudici del merito; compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è tuttavia quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.E' possibile che / nella valutazione sulla "tenuta" del ragionamento probatorio, la struttura motivazionale della sentenza di appello si saldi con quella precedente per formare un unico corpo argomentativo, atteso che le due decisioni di merito possono concordare nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, rv. 2574595; Sez. 2, n. 5606 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Conversa e altro, Rv. 236181; Sez. 1, n. 8868 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Sangiorgi, rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrósino; rv. 209145).

Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado, come nel caso in esame, esaminino le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con riferimenti alle determinazioni ed ai passaggi logico-giuridici della decisione di primo grado e, a maggior ragione, ciò è legittimo quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione del primo giudice (Cfr. la parte motiva della sentenza Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002, Lombardozzi, Rv. 221116).

Nel caso di specie, i giudici di appello, che pure hanno fatto riferimento alle argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, hanno fornito una valutazione analitica ed autonoma sui punti specificamente indicati nell'impugnazione di appello, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

L'imputato deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Agrigento il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo il 13/03/2025 udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, rigettato; lette le conclusione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per i reati di cui agli artt. 368 e 372 cod. pen. Quanto alla calunnia, all'imputato si contesta di avere accusato, con dichiarazioni rese in più occasioni all'[OSCURATO:PERSONA] e sapendola innocente, [OSCURATO:PERSONA], segretario generale della Presidenza della Regione [OSCURATO:PERSONA], di una serie di fatti (tutti indicati nella imputazione), idonei ad originare un procedimento penale per il reato di concorso esterno in associazione nnafiosa e per altri reati coni-o la pubblica „c(L) amministrazione (capo 1). Quanto al reato di cui all'art. 372 cod. pen, al ricorrente si imputa di avere, quale testimone davanti alla Corte di appello di Catania in un determinato procedimento penale, affermato il falso, riferendo di avere avuto contatti presso la sede della Regione [OSCURATO:PERSONA] con la [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva favorito, come componente della [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]", l'intermediazione con [OSCURATO:PERSONA], (all'epoca Presidente della Regione [OSCURATO:PERSONA]) per far ottenere a imprese vicine a [OSCURATO:PERSONA] la disponibilità di fondi regionali per la costruzione della RSA di Grammichele, affidamento dei lavori relativi al palazzo di giustizia di Marsala, nonché dichiarando che la stessa [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato al finanziamento della [OSCURATO:SOCIETA], società vicina alla organizzazione mafiosa, che avrebbe dovuto aggiudicarsi un dato appalto. 2. Ha proposto ricorso l'imputato articolando due motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità per il delitto di calunnia. Il tema attiene al dolo del reato, ritenuto sussistente, a dire del ricorrente, in ragione "della poca coerenza" delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] innanzi all'[OSCURATO:PERSONA], nonché dell'assenza di riscontri alle stesse da parte degli altri soggetti, sentiti nel0 corso del dibattimento. Dunque, si sostiene, non un accertamento del dolo diretto, che richiede invece la certezza della consapevolezza della innocenza dell'incolpato. Davanti ad uno specifico motivo di impugnazione, la sentenza sarebbe viziata, essendosi limitata la Corte ad affermare la possibilità che la prova del dolo possa farsi discendere dalle concrete circostanze e modalità esecutive dell'azione. In particolare, si sottolinea, sarebbe inconferente il precedente giurisprudenziale richiamato sul punto dalla Corre di appello perché, attraverso il richiamo a detto precedente, si sarebbe avallata una valutazione probabilistica sulla consapevolezza della innocenza dell'accusato, basata sul fatto che le circostanze da questi riferite non avrebbero trovato elementi di conferma e che le stesse dichiarazioni, come detto, sarebbe state parzialmente contraddittorie. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge con riferimento ad entrambe le imputazioni. Si sostiene che proprio la contraddittorietà delle dichiarazioni reiii{ dall'imputato rivelerebbe l'assenza di dolo, atteso che, diversamente, non sarebbe spiegabile perché l'imputato abbia potuto cambiare versione nel corso degli anni.3. E' pervenuta una memoria nell'interesse dell'imputato con cui si riprendono e si sviluppano ulteriormente le questioni oggetto dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, è inammissibile. 2. La Corte di appello, anche richiamando la sentenza di primo grado, ha l con una motivazione puntuale e priva di contraddizioni, ricostruito i fatti, valutato le prove, spiegato perché, diversamente dagli assunti difensivi, nella specie sia stata raggiunta la prova dell'elemento psicologico dei reati contestati, cioè della consapevolezza certa della innocenza dell'incolpato e della falsità delle dichiarazioni rese; si è in particolare chiarito come, ai fini della prova del dolo, le specifiche dichiarazioni rese dal ricorrente nei riguardi della parte civile, accompagnate da riferimenti fattuali di tempo e di luogo, a terze persone e a specifici comportamenti soggettivi, escludano chiaramente che [OSCURATO:PERSONA] abbia potuto riferire i fatti per cui si procede per errore o per un mero ricordo sbagliato o per un mero fraintendimento di quanto appreso da terzi (cfr. pagg. 34 e ss. sentenza impugnata). 3. Nulla di specifico è stato dedotto, essendosi l'imputato limitato a reiterare - anche testualmente- le censure già portate alla cognizione dei Giudici di merito e da questi correttamente valutate, senza confrontarsi in nessun modo con la motivazione della sentenza impugnata. Le censure dedotte si sviluppano sul piano della astratta ricostruzione fattuale e sono sostanzialmente volte a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai giudici di merito, piuttosto che a far emergere un vizio della motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione. L'odierno ricorrente ha riproposto, peraltro in modo del tutto generico, la versione dei fatti dedotta in primo e secondo grado e disattesa dai Giudici del merito; compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è tuttavia quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.E' possibile che / nella valutazione sulla "tenuta" del ragionamento probatorio, la struttura motivazionale della sentenza di appello si saldi con quella precedente per formare un unico corpo argomentativo, atteso che le due decisioni di merito possono concordare nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, rv. 2574595; Sez. 2, n. 5606 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Conversa e altro, Rv. 236181; Sez. 1, n. 8868 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Sangiorgi, rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrósino; rv. 209145). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado, come nel caso in esame, esaminino le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con riferimenti alle determinazioni ed ai passaggi logico-giuridici della decisione di primo grado e, a maggior ragione, ciò è legittimo quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione del primo giudice (Cfr. la parte motiva della sentenza Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002, Lombardozzi, Rv. 221116). Nel caso di specie, i giudici di appello, che pure hanno fatto riferimento alle argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, hanno fornito una valutazione analitica ed autonoma sui punti specificamente indicati nell'impugnazione di appello, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. L'imputato deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi e
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