CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00806/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.8893/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e già quale socio e rappresentante legale della cessata TRASPORTI F.[OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA] E C., rappresentato e difeso, giusta delega a margine del ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] de Mari ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, via F. [OSCURATO:PERSONA], n. 55. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del responsabile CER Campania dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli ed elettivamente domiciliata presso lo studio Cart. Pag. ILORdell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 19. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA - n. 13/46/2013, depositata in data 15 gennaio 2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. In data 12/05/2004, alla società – estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese in data 28 gennaio 2002– [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e C., veniva notificato un avviso di accertamento, per l’anno d’imposta 1997, avente ad oggetto – quale esito della rideterminazio ne del reddito operata dall’ufficio finanziario in sede accertativa – la maggiore ILOR dovuta dalla detta società. Contestualmente, in data 12- 13/05/2004, anche i soci Antonio, Ciro, Giacomo e [OSCURATO:PERSONA] ricevevano distinti avvisi di accertamento mediante cui si ripartiva tra gli stessi, pro quota, il maggior reddito accertato in capo alla società e, conseguentemente, si rideterminava la maggiore imposta personale da questi dovuta. L’odierno ricorrente, il sig. [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della società estinta, impugnava in proprio e per conto della società e dei germani tutti gli avvisi di accertamento dinanzi la C.t.p. di Napoli. L’ufficio si costituiva; tale Commissione, con sentenza n. 74/05/2005 accoglieva il ricorso del [OSCURATO:SOCIETA], senza tuttavia lasciar intendere se la pronuncia potesse spiegare effetti anche nei confronti dei fratelli del ricorrente, dallo stesso rappresentati. Di conseguenza, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] impugnava la pronuncia di prime cure dinanzi la C.t.r. della Campania, in proprio e come legale rappresentante della società estinta, mentre i fratelli Luigi, Giacomo e Ciro impugnavano personalmente la pronuncia, tutti al solo scopo di comprenderne l’efficacia soggettiva. L’ufficio si costituiva; la Commissione, con sentenza n. 164/29/2006, respingeva il gravame, difatti confermando l’operato del giudice di prime cure. Avverso tale pronuncia la società estinta ed i suoi soci proponevano ricorso per cassazione, pur tuttavia rinunciandovi successivamente, per carenza d’interesse, data la sopravvenienza della pronuncia 19 febbraio 2008, n. 14815 delle SS.UU. 2. Nelle more, l’allora concessionario del servizio nazionale di riscossione per la provincia di Napoli ([OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), provvedeva ad iscrivere a ruolo, a titolo provvisorio, un terzo delle maggiori imposte accertate, oltre interessi, e a notificare la cartella di pagamento n. 0712007014895447300. Il ricorrente, nelle dette qualità, presentava istanza di sgravio di quel ruolo, in virtù del giudicato formatosi sulla pronuncia n. 164/29/2006 che confermava le statuizioni di prime cure. 3. Avverso detta cartella di pagamento, la società [OSCURATO:SOCIETA]., nella persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Napoli, chiedendo l’annullamento della cartella di pagamento mai notificata nonché relativa ad un debito inesistente dato il giudicato formatosi sulla pronuncia anzidetta che, pur respingendo il gravame specifico degli appellanti in ordine alla estensibilità degli effetti della pronuncia ai soci Ciro, Luigi e [OSCURATO:PERSONA], confermava la statuizione di prime cure circa l’annullamento dell’avviso di accertamento limitatamente alla [OSCURATO:SOCIETA]. e al socio [OSCURATO:PERSONA]). Si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate, chiedendo, con ricorso incidentale, la propria estromissione per carenza di legittimazione passiva, dovendosi addebitare all’agente della riscossione la mancata notifica della cartella. Quest’ultimo non si costituiva. 4. La C.t.p., con sentenza n. 106/05/2011, depositata in data 11/02/2011, accoglieva il ricorso del contribuente e annullava l’atto impugnato, in ossequio ai principi sanciti dalle Sezioni Unite con sentenza n. 14815 del 2008. 5. Contro tale decisione proponeva appello l’ufficio finanziario dinanzi la C.t.r. della Campania , ove si costituiva anche il contribuente nelle predette qualità; tale Commissione, con sentenza n. 13/46/2013 , depositata in data 15 gennaio 201 3, accoglieva il gravame dell’ufficio, riformando le statuizioni del giudice di primecure. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Sia l’Agenzia delle Entrate che l’[OSCURATO:PERSONA] spa si sono costituiti con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 20 dicembre 2022per la quale il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: « Nullità dell’impugnata sentenza per violazione dell’art. 36, primo comma e, più in generale, dell’art. 132, secondo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» il ricorrente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha dato risposta alle doglianze dedotte in appello circa l’inammissibilità dell’appello medesimo perché proposto nei confronti di società cancellata – e, quindi, di soggetto inesistente – e perché inosservante dell’obbligo di specificità dei motivi. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità dell’impugnata sentenza per inammissibilità dell’appello dell’Ufficio perché proposto nei confronti di un soggetto non più esistente, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. » il ricorrente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha tenuto conto che la cancellazione della società dal registro delle imprese produce l’effetto irreversibile dell’estinzione della società anche in presenza di rapporti giuridici non definiti. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: « Nullità dell’impugnata sentenza per inosservanza dell’obbligo di specificità dei motivi d’appello, in violazione dell’art. 53, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e, più in generale, dell’art. 342 del Codice di procedura civile, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.»il ricorrente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha valutato l’inammissibilità dell’appello per la sua genericità, limitandosi a riprodurre i motivi delle difese svolte in primo grado. 1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: « Nullità dell’impugnata sentenza per insufficiente nonché erronea motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.» il ricorrente lamenta il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha inteso e stendere gli effetti della sentenza resa nei confronti della società e del socio [OSCURATO:PERSONA] ai soci Ciro, Luigi e [OSCURATO:PERSONA] ed ha accolto l’appello dell’ufficio sul presupposto che il ruolo emesso oggetto dell'odierno contendere e degli eventuali atti adesso collegati è la logica conseguenza dell'atto di rinuncia al ricorso per Cassazione ex articolo 390 cod. proc. civ . prodotto dalla società F ratelli [OSCURATO:SOCIETA]. e da suoi soci avverso la sentenza della C.t.r. n. 164/29/2006,favorevole all'ufficio e passata in giudicato . 1.5. Con il quinto motivo di ricorso, così rubricato: « Nullità dell’impugnata sentenza per erronea e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sotto altro profilo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.» il ricorrente lamenta il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che legittimamente l'ufficio finanziario hai messo la cartella di pagamento notificata in data 02/04/2009 perché era intervenuta la comunicazione di rinuncia al ricorso per cassazione all'Agenzia delle Entrate - direzione centrale normativa e contenzioso - in data 17/10/2008. 2. Preliminarmente, va rilevato che, con memoria depositata in data 15 settembre 2022, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] faceva presente che il socio [OSCURATO:PERSONA] aveva proceduto alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, della cartella n. 07120070148954473, nonché provveduto al pagamento di tutte le rate e dell’importo indicato da Equitalia servizi di riscossione s.p.a.; instava affinchè venisse pronunciata dichiarazione di estinzione del giudizio, riguardante appunto la cartella n. 0712007014895447300. 3. Pertanto, si profila la necessità che l’elenco della documentazione depositata da parte contribuente venga notificat o ex art. 372, secondo comma, cod. proc. civ. all’Agenzia delle Entrate, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, affinchè l’Agenzia esprima la permanenza dell’interesse o meno alla materia del contendere. Il tutto entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione della presente ordinanza. P.Q.M. La Corte rinvia il giudizio a nuovo ruolo, disponendo che venga notificata all’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 372, secondo comm