CassazionedecretoSezione 5Decisione del 29 gennaio 2026
Cassazione n. 01983/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAIl Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5317/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] O [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Torino n.825/2019 depositata il 02/07/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 5317/2020 Numero sezionale 147/2026 Numero di raccolta generale 1983/2026 Data pubblicazione 29/01/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 28/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5317/2020 Numero sezionale 147/2026 Numero di raccolta generale 1983/2026 Data pubblicazione 29/01/2026