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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 maggio 2026

Cassazione n. 19634/2026

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ll’UDIENZA PRELIMINARE diTRANIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto il rigetto del ricorso;letti i motivi aggiunti della difesa del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] dell’Udienza Preliminare di Trani, con sentenza ex art. 444 cod.proc. pen. in data 22 dicembre 2025, applicava a [OSCURATO:PERSONA], su richiesta delleparti, la pena di anni quattro di reclusione ed euro 10.000 di multa in ordine aidelitti di associazione a delinquere ed usura in danno di diverse persone offeseallo stesso contestati.

Con la stessa pronuncia il giudice sostituiva la penadetentiva con quella della detenzione domiciliare per la stessa durata di anniquattro, stabilendo la prescrizione della possibilità per l'imputato di lasciare ildomicilio per due ore al giorno dalle ore 10.00 alle 12.00 dal lunedì al sabato.2.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensoredell’imputato, avv.to Alvisi, deducendo con unico motivo, violazione di legge esegnatamente dell'articolo 56 nella legge 689 del 1981 e successive modificheper avere, il giudice della sentenza di patteggiamento, imposto all'imputato lapossibilità di lasciare il proprio domicilio per un numero di ore inferiore al minimoprevisto dal primo comma della suddetta norma, secondo la quale il condannato,in ogni caso, può lasciare il domicilio per almeno quattro ore al giorno.3.

Con motivi aggiunti il difensore deduceva l’illegalità della pena inflitta echiedeva annullarsi la sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non è fondato e deve pertanto essere respinto.Ed invero, secondo l’interpretazione giurisprudenziale di questa Corte dilegittimità cui il Collegio intende dare continuità, in tema di pene sostitutive dipene detentive brevi, non determina illegalità della pena, che rimane pur semprericonducibile al paradigma normativo, la determinazione in misura inferiore alminimo previsto delle ore giornaliere per le quali è consentito l'allontanamentodiurno del condannato alla detenzione domiciliare, sicché, in caso dipatteggiamento, la stessa può essere rimossa, non già proponendo ricorso percassazione, ma con richiesta al magistrato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 678,comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 41487 del 16/10/2024, M., Rv. 287261-01).Ne consegue affermarsi che il giudice dell'udienza preliminare di Trani, purnon potendo stabilire un periodo di assenza quotidiana dal domicilio inferiore allequattro ore stabilite dalla norma, non ha irrogato una pena illegale con lasentenza di patteggiamento e tale previsione, che non determina un vizio tale datravolgere la pronuncia, andrà rettificata con istanza da proporre dinanzi algiudice della sorveglianza.2.

Il ricorso deve, pertanto, essere respinto e l’imputato condannato alpagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Roma, 13 maggio 2026IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PardoIL PRESIDENTEAndrea Pellegrino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ll’UDIENZA PRELIMINARE diTRANIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto il rigetto del ricorso;letti i motivi aggiunti della difesa del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] dell’Udienza Preliminare di Trani, con sentenza ex art. 444 cod.proc. pen. in data 22 dicembre 2025, applicava a [OSCURATO:PERSONA], su richiesta delleparti, la pena di anni quattro di reclusione ed euro 10.000 di multa in ordine aidelitti di associazione a delinquere ed usura in danno di diverse persone offeseallo stesso contestati. Con la stessa pronuncia il giudice sostituiva la penadetentiva con quella della detenzione domiciliare per la stessa durata di anniquattro, stabilendo la prescrizione della possibilità per l'imputato di lasciare ildomicilio per due ore al giorno dalle ore 10.00 alle 12.00 dal lunedì al sabato.2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensoredell’imputato, avv.to Alvisi, deducendo con unico motivo, violazione di legge esegnatamente dell'articolo 56 nella legge 689 del 1981 e successive modificheper avere, il giudice della sentenza di patteggiamento, imposto all'imputato lapossibilità di lasciare il proprio domicilio per un numero di ore inferiore al minimoprevisto dal primo comma della suddetta norma, secondo la quale il condannato,in ogni caso, può lasciare il domicilio per almeno quattro ore al giorno.3. Con motivi aggiunti il difensore deduceva l’illegalità della pena inflitta echiedeva annullarsi la sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è fondato e deve pertanto essere respinto.Ed invero, secondo l’interpretazione giurisprudenziale di questa Corte dilegittimità cui il Collegio intende dare continuità, in tema di pene sostitutive dipene detentive brevi, non determina illegalità della pena, che rimane pur semprericonducibile al paradigma normativo, la determinazione in misura inferiore alminimo previsto delle ore giornaliere per le quali è consentito l'allontanamentodiurno del condannato alla detenzione domiciliare, sicché, in caso dipatteggiamento, la stessa può essere rimossa, non già proponendo ricorso percassazione, ma con richiesta al magistrato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 678,comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 41487 del 16/10/2024, M., Rv. 287261-01).Ne consegue affermarsi che il giudice dell'udienza preliminare di Trani, purnon potendo stabilire un periodo di assenza quotidiana dal domicilio inferiore allequattro ore stabilite dalla norma, non ha irrogato una pena illegale con lasentenza di patteggiamento e tale previsione, che non determina un vizio tale datravolgere la pronuncia, andrà rettificata con istanza da proporre dinanzi algiudice della sorveglianza.2. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto e l’imputato condannato alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Roma, 13 maggio 2026IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PardoIL PRESIDENTEAndrea Pellegrino
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