CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 gennaio 2025
Cassazione n. 05481/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 23923 /20 1 9 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC:[OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) -controricorrente – perla revocazione del la sentenza della C o rte Suprema di cassazione n. 4388/2019 depositata in data 1 4 / 0 2 /20 1 9 notificata in data 05/07/2019; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Oggetto:revocazione sentenzaCorte di cassazione Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Rilevatoche: -[OSCURATO:PERSONA] impugnava tre avvisi di accertamento con i quali l’Agenzia delleDogane rettificava il valore dichiarato di partite di pesce congelato ; analoga impugnazione proponeva il contribuente avverso la cartella di pagamento conseguente detti avvisi, per complessivi euro 1.087.111,14; -sia il giudice di primo grado sia il giudice di secondo grado rigettavano iricorsi proposti; -ricorreva a questa Corte il contribuente; riuniti i giudizi, con la sentenza revocanda erano accolti i ricorsi del [OSCURATO:PERSONA] e annullati gli atti impugnati; - ricorre a questa Corte per revocazione ex art. 395 c. 4 c.p.c. l’AmministrazioneFinanziaria con atto affidato a un solo motivo; -resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; Consideratoche: - preliminarmente, con riguardo alla eccezione di improcedibilità del ricorso proposta da parte controricorrente, incentrata sulla mancata produzione della sentenza impugnata con revocazione, il Collegio ne rileval’infondatezza. Invero, detta sentenza risulta prodotta dalla parte controricorrentee tale circostanza – in forza della quale è consentito al giudice l’esame della notifica - rende procedibile il ricorso (Cass. Sez.2, Ordinanza n. 28781 del 08/11/2024 , Rv. 672812 – 01; Cass. Sez.3, Ordinanza n. 27883 del 29/10/2024 ); -il motivo è inammissibile; - venendo quindi al ricorso, la sola censura dedotta si duole della violazionedell’art. 395 c. 4 c.p.c. per avere questa Corte di cassazione operato un errato apprezzamento sul fatto assegnando alla sentenza impugnata un contenuto motivazionale secondo il quale la stessa ha implicitamente scritto qualcosa che risulta in realtà non scritto; nel dettaglio il giudice dell'appello - secondo la sentenza oggetto del presentegiudizio di revoc azione , nella lettura di parte ricorrente - non avrebbechiarito se la delega è valida e comunque opera il meccanismo Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 disanatoria riportato in sentenza o se la delega non è valida ma opera ilmeccanismo di sanatoria in argomento; - va premesso in esordio che la delega di firma in argomento risulta esserstata diligentemente trascritta nei ricorsi per cassazione iscritti al n. R . G . 15530/2013 , R . G . 15533/2013 e R . G . 15536/2013 che hanno originato– e sono stati tra loro poi riuniti - i giudizi poi definiti in unicum conla sentenza revocanda; -dalla lettura della sentenza impugnata risulta chiaramente il regolare ecompleto esame ad opera del collegio degli atti di impugnazione di cui si è detto ; regolare completo esame che con riguardo ai ricorsi introduttivi del giudizio di legittimità , incluso quello avverso la conseguente cartella di pagamento , anch’esso riunito a quelli sopra indicati; tale completo esame dei ricorsi per cassazione non è minimamente contestato dalla parte ricorrente la cui doglianza si appuntasu una asserita svista commessa nella lettura della pronuncia dellaCTR; - si deve quindi ritenere assodato che il C ollegio , la cui sentenza è oggettodi ricorso per revocazione, avendo esaminato tutti i ricorsi per cassazione, abbia esaminato e quindi regolarmente percepito il contenuto della delega che in tali atti è trascritta , costituendone parte integrante; -ciò chiarito, va ricordato che dal punto di vista generale, con riguardo all’errore revocatorio, ancora di recente questa Corte ha confermato (Cass. Sez. Un., Ordinanza n. 20013 del 19/07/ 2024) che in tema direvocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.: a) consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmenteesclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito terreno di discussionedelle parti); b) non può concernere l'attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere i caratteri dell'evidenza assoluta e dell'immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 lasentenza impugnata e gli atti di causa; d) deve essere essenziale e decisivo;e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione eincidere unicamente sulla pronuncia della Corte ; -b en differente situazione è dato riscontrare nella presente fattispecie, incui certamente il contenuto – corretto o meno ex lege – della delega è stato percepito dalla sentenza qui impugnata per revoca zione , la cui interpretazionee valutazione del contenuto della sentenza di appello si ègiovato di tale esame; -si deve ricordare che l’ errore di fatto che può dare luogo a revocazione della sentenza (anche della Corte di cassazione: art. 391 - bis c.p.c. ) ai sensidell'art. 395, n.4, c.p.c. consiste nell'erronea percezione degli atti dicausa che si sostanzia nella supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa oppure nella supposizione dell'esistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito un punto controverso sulquale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato. Tal genere di errore presuppone quindi il contrasto tra due diverse rappresentazionidello stesso oggetto, emergenti l'una dalla sentenza e l'altradagli atti o dai documenti processuali, purché, da un lato, la realtà desumibiledalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione odi giudizio, e, dall'altro, quella risultante dagli atti e documenti non sia statacontestata dalle parti (v., per tutte, Cass. sent. n. 5303 /97) ; -l'errore di fatto revocatorio deve inoltre avere i ca ratteri della assoluta immediatezzae della semplice e concreta rilevabilità, in base al raffronto tradecisione oggetto della revocazione ed atti e documenti processuali, senzanecessità di argomentazioni induttive e tanto meno di particolari indaginiermeneutiche (v., per tutte, Cass. sent. n. 8118 /97) ; - n on si configura, quindi, in relazione alla delega in argomento, una contrapposizionetra difformi realtà frutto di erronea percezione. Questa Corte, nella pronuncia impugnata, ha da un lato preso in esame la delega; dall’altro ha interpretato – valutandone le operazioni anche ermeneutichecompiute - il contenuto della sentenza della CTR ; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 - d el resto, emerge dalla formulazione stessa del motivo che il vizio denunciato non è in concreto ricollegato da l ricorrent e ad un errore di percezionenel quale sarebbero caduti i giudici, bensì è argomentat o in via induttiva sulla base dell'interpretazione della motivazione della sentenzaimpugnata e quindi mediante un procedimento logico. E come giàrilevato, non è consentito prospettare per tale via un asserito errore revocatorio; - può ancora specificarsi che a i fini della revocazione, interessa solo il vizio di (mera) percezione (la semplice svista) e mai invece l’errore di giudizio. Sicché l’errore revocatorio deve pur sempre esser costituito dalla supposizione di esistenza di un fatto viceversa pacificamente escluso, ovvero quello di supposizione di inesistenza di un fatto viceversacerto, ove naturalmente tutto ciò non abbia costituito – come peraltro qui è avvenuto, avendo la questione della delega formato oggetto del giudizio di merito - elemento concernente il punto controversosul quale la Corte medesima sia stata chiamata a giudicare ; -l'errore di fatto ricorre allora quando la Corte di cassazione non ha avuto contezza dell'esistenza di un documento, e non già quando lo abbia esaminato - e quindi di necessità anche valutato - come nel presente caso è avvenuto: la sentenza revocanda ha infatti pacificamente esaminato la sentenza impugnata, attribuendo alla stessa,a seguito di proprio giudizio, un determinato contenuto avente inquesto caso effetti sfavorevoli a parte ricorrente ; - e a ncora, va nuovamente ribadito che l’errore revocatorio si deve manifestareal di fuori di ciò che è stato il dibattito processuale (dibattito chenella fattispecie ha riguardato proprio il profilo denunciato in ricorso, valea dire la validità della c.d. “delega di firma” e l’operare o meno in casodi vizi della stessa di meccanismi di sanatoria), estrinsecandosi in un vizio soltanto percettivo, che non coinvolge in nessun modo la valutazionedel giudice di situazioni processuali esattamente percepite o percepibili nella loro oggettività (in argomento, tra molte, Cass. Sez.1, Ordinanza n. 5326 del 21/02/2023 ) ; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 - pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile (Cass. Sez.3, Sentenza n . 10040 del 29/03/2022 ); - le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in d