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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2021

Cassazione n. 39118/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza in data 25/11/2020, confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Caltanissetta in data 06/11/2018 che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di appropriazione indebita per difetto di querela.

La parte civile, [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare, quale formale motivo unico, motivazione apodittica e contraddittoria sulla responsabilità penale e sugli interessi civili.

Il ricorso è inammissibile.

La parte civile ricorrente, pur affermando in premessa di agire "giusta procura speciale in atto" non ha allegato al ricorso detta procura né ha indicato in modo specifico la sua collocazione all'interno del fascicolo processuale.

Orbene, la mancata produzione e la mancata indicazione della collocazione, nel fascicolo, dell'atto di nomina, rende il ricorso inammissibile (Sez. 5, n 5238 del 22/11/2013, dep. 2014, P.C., in proc.

Pinna, Rv. 258719).

In ogni caso, il motivo di ricorso appare del tutto generico e, come tale, manifestamente infondato.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 10/09/2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza in data 25/11/2020, confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Caltanissetta in data 06/11/2018 che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di appropriazione indebita per difetto di querela. La parte civile, [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare, quale formale motivo unico, motivazione apodittica e contraddittoria sulla responsabilità penale e sugli interessi civili. Il ricorso è inammissibile. La parte civile ricorrente, pur affermando in premessa di agire "giusta procura speciale in atto" non ha allegato al ricorso detta procura né ha indicato in modo specifico la sua collocazione all'interno del fascicolo processuale. Orbene, la mancata produzione e la mancata indicazione della collocazione, nel fascicolo, dell'atto di nomina, rende il ricorso inammissibile (Sez. 5, n 5238 del 22/11/2013, dep. 2014, P.C., in proc. Pinna, Rv. 258719). In ogni caso, il motivo di ricorso appare del tutto generico e, come tale, manifestamente infondato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10/09/2021 [OSCURATO:PERSONA]
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