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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03952/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8768-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'ORO 202, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale adesivo - nonché INPS -[OSCURATO:PERSONA].; -resistente - avverso l'ordinanza n.

RG 243/2019 del TRIBUNALE di SONDRIO, depositata il 18/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel 2019 [OSCURATO:PERSONA], creditore di [OSCURATO:PERSONA], essendo munito di titolo esecutivo iniziò l’esecuzione forzata nelle forme dell’espropriazione di crediti.

Pignorò due crediti pensionistici vantati dal debitore nei confronti dell’INPS.

2. Intervenne nella procedura [OSCURATO:PERSONA], dichiaratasi anch’essa creditrice di [OSCURATO:PERSONA] in virtù di dieci cambiali. [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ritenne incidentalmente che il credito vantato dall’intervenuta era prescritto, e con ordinanza 2.11.2020 assegnò a [OSCURATO:PERSONA] le somme pignorate.

3. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., avverso la suddetta ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, a conclusione della fase sommaria del giudice di opposizione, emise l’ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale dichiarò “tardiva l’opposizione e quindi improcedibile nel merito”.

4. La suddetta ordinanza è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA], con ricorso fondato su un motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha notificato controricorso adesivo, chiedendo l’accoglimento dell’impugnazione principale. [OSCURATO:PERSONA] ha resistitocon controricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria.

L’INPS non ha notificato un controricorso, limitandosi a depositare una procura ai fini dell’eventuale discussione in pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo la ricorrente principale lamenta la violazione degli artt. 112, 487 e 617 c.p.c., nonché dell’art. 186 disp. att. c.p.c..

Deduce che il giudice dell’esecuzione non aveva il potere di dichiarare inammissibile per tardività l’opposizione da essa proposta, né poteva astenersi dal fissare il termine per l’introduzione della fase di merito del giudizio di opposizione.

Aggiunge che quel giudice, dichiarando “tardiva l’opposizione ed improcedibile il merito” ha pronunciato una decisione definitiva e quindi ricorribile per cassazione.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione chiude la fase sommaria del giudizio oppositivo è priva di contenuto decisorio, non acquista efficacia di giudicato e non vincola il giudice della fase di merito dell’opposizione agli atti esecutivi; e che pertanto eventuali statuizioni sul merito dell’opposizione in essa contenute sono da reputare tamquam non essent(ex multis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30300 del 20/11/2019, Rv. 656163 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9652 del 13/04/2017, Rv. 643828 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 22503 del 27/10/2011, Rv. 620241 -01).

Parimenti, questa Corte ha ripetutamente affermato che quando il giudice dell'esecuzione, a conclusione della fase sommaria, decida il merito della controversia senza fissare il termine per l'introduzione del giudizio di merito, è consentito alla parte introdurre comunque tale giudizio per far valere in quella sede ogni doglianza, e che di conseguenza è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la suddetta ordinanza del giudice dell’esecuzione (ex plurimis, Sez. 3- , Ordinanza n. 11848 del 12/04/2022, Rv. 664806 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30300 del 20/11/2019, Rv . 656163 -01).

2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

Il relativo importo, sulla base della notula depositata dal controricorrente, è stato così determinato: -) il valore della causa è pari al credito vantato dalla ricorrente principale (euro 187.000); -) si applicano le tariffe previste dal d.m. 55/14 come modificato dal d.m. 13.8.2022 n. 147, in virtù dell’art. 6 di tale ultimo decreto; -) èdovuto il compenso pari al valore medio tabellare per la fase di studio (3.402); per quella introduttiva (2.478) e per quella decisionale (1.775); -) è dovuto l’aumento di cui all’art. 4, comma 2, ultimo periodo, d.m. 55/14, per avere il controricorrente contrastato due diverse parti; tale aumento è fissato nella misura del 20% per ogni parte; -) è dovuto l’aumento per la manifesta infondatezza del ricorso, ex art. 4, comma 8, d.ml. 55/14, che si reputa equo nella misura del 20%; -) è dovuto l’aumento per l’avvenuta redazione degli atti del controricorrente con modalità informatiche che agevolano la consultazione, ex art. 4, comma 1-bis, d.m. 55/14; tale aumento si reputa equo nella misura del 20%; -) è dovuto l’aumento per il deposito della memoria, ex art. 4, comma 10 quater, d.m. 55/14; tale aumento si reputa equo nella misura del 20%.

2.1. La condanna alla rifusione delle spese va posta a carico della ricorrente principale e di [OSCURATO:PERSONA] in solido, avendo ambedue domandato la cassazione dell’ordinanza impugnata, e dunque dovendo ritenersi ambedue soccombenti, per i fini di cui all’art. 91 c.p.c..

Questa Corte ha infatti già stabilito che deve ritenersi soccombente rispetto alla parte vincitrice, e può perciò essere condannata al rimborso delle spese del processo, non solo la parte che propone domande, ma anche quella che interviene nel processo per sostenere le ragioni di una parte contro l'altra (ex aliis, Sez. 3, Sentenza n. 4213 del 23/02/2007, Rv. 595357 -01).

P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 12.603, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8768-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'ORO 202, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale adesivo - nonché INPS -[OSCURATO:PERSONA].; -resistente - avverso l'ordinanza n. RG 243/2019 del TRIBUNALE di SONDRIO, depositata il 18/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2019 [OSCURATO:PERSONA], creditore di [OSCURATO:PERSONA], essendo munito di titolo esecutivo iniziò l’esecuzione forzata nelle forme dell’espropriazione di crediti. Pignorò due crediti pensionistici vantati dal debitore nei confronti dell’INPS. 2. Intervenne nella procedura [OSCURATO:PERSONA], dichiaratasi anch’essa creditrice di [OSCURATO:PERSONA] in virtù di dieci cambiali. [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ritenne incidentalmente che il credito vantato dall’intervenuta era prescritto, e con ordinanza 2.11.2020 assegnò a [OSCURATO:PERSONA] le somme pignorate. 3. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., avverso la suddetta ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, a conclusione della fase sommaria del giudice di opposizione, emise l’ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale dichiarò “tardiva l’opposizione e quindi improcedibile nel merito”. 4. La suddetta ordinanza è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA], con ricorso fondato su un motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha notificato controricorso adesivo, chiedendo l’accoglimento dell’impugnazione principale. [OSCURATO:PERSONA] ha resistitocon controricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria. L’INPS non ha notificato un controricorso, limitandosi a depositare una procura ai fini dell’eventuale discussione in pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo la ricorrente principale lamenta la violazione degli artt. 112, 487 e 617 c.p.c., nonché dell’art. 186 disp. att. c.p.c.. Deduce che il giudice dell’esecuzione non aveva il potere di dichiarare inammissibile per tardività l’opposizione da essa proposta, né poteva astenersi dal fissare il termine per l’introduzione della fase di merito del giudizio di opposizione. Aggiunge che quel giudice, dichiarando “tardiva l’opposizione ed improcedibile il merito” ha pronunciato una decisione definitiva e quindi ricorribile per cassazione. 1.1. Il motivo è inammissibile. Questa Corte ha ripetutamente affermato che l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione chiude la fase sommaria del giudizio oppositivo è priva di contenuto decisorio, non acquista efficacia di giudicato e non vincola il giudice della fase di merito dell’opposizione agli atti esecutivi; e che pertanto eventuali statuizioni sul merito dell’opposizione in essa contenute sono da reputare tamquam non essent(ex multis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30300 del 20/11/2019, Rv. 656163 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9652 del 13/04/2017, Rv. 643828 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 22503 del 27/10/2011, Rv. 620241 -01). Parimenti, questa Corte ha ripetutamente affermato che quando il giudice dell'esecuzione, a conclusione della fase sommaria, decida il merito della controversia senza fissare il termine per l'introduzione del giudizio di merito, è consentito alla parte introdurre comunque tale giudizio per far valere in quella sede ogni doglianza, e che di conseguenza è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la suddetta ordinanza del giudice dell’esecuzione (ex plurimis, Sez. 3- , Ordinanza n. 11848 del 12/04/2022, Rv. 664806 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30300 del 20/11/2019, Rv . 656163 -01). 2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. Il relativo importo, sulla base della notula depositata dal controricorrente, è stato così determinato: -) il valore della causa è pari al credito vantato dalla ricorrente principale (euro 187.000); -) si applicano le tariffe previste dal d.m. 55/14 come modificato dal d.m. 13.8.2022 n. 147, in virtù dell’art. 6 di tale ultimo decreto; -) èdovuto il compenso pari al valore medio tabellare per la fase di studio (3.402); per quella introduttiva (2.478) e per quella decisionale (1.775); -) è dovuto l’aumento di cui all’art. 4, comma 2, ultimo periodo, d.m. 55/14, per avere il controricorrente contrastato due diverse parti; tale aumento è fissato nella misura del 20% per ogni parte; -) è dovuto l’aumento per la manifesta infondatezza del ricorso, ex art. 4, comma 8, d.ml. 55/14, che si reputa equo nella misura del 20%; -) è dovuto l’aumento per l’avvenuta redazione degli atti del controricorrente con modalità informatiche che agevolano la consultazione, ex art. 4, comma 1-bis, d.m. 55/14; tale aumento si reputa equo nella misura del 20%; -) è dovuto l’aumento per il deposito della memoria, ex art. 4, comma 10 quater, d.m. 55/14; tale aumento si reputa equo nella misura del 20%. 2.1. La condanna alla rifusione delle spese va posta a carico della ricorrente principale e di [OSCURATO:PERSONA] in solido, avendo ambedue domandato la cassazione dell’ordinanza impugnata, e dunque dovendo ritenersi ambedue soccombenti, per i fini di cui all’art. 91 c.p.c.. Questa Corte ha infatti già stabilito che deve ritenersi soccombente rispetto alla parte vincitrice, e può perciò essere condannata al rimborso delle spese del processo, non solo la parte che propone domande, ma anche quella che interviene nel processo per sostenere le ragioni di una parte contro l'altra (ex aliis, Sez. 3, Sentenza n. 4213 del 23/02/2007, Rv. 595357 -01). P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 12.603, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.
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