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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 aprile 1961

Cassazione n. 17729/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 18 marzo 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo, pronunciata in data 26 marzo 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 648 cod. pen. e 55, comma 9, d.lgs. 231/2007.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 15 e 648 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

I giudici di appello hanno fatto buon uso del principio di diritto secondo cui la ricezione ed il successivo utilizzo di carte di credito o di pagamento provenienti da delitto integra entrambe le ipotesi di reato contestate, aventi diversa struttura formale in relazione alla configurazione dell'elemento costitutivo di tipo materiale (vedi Sez. 2, n. 46652 del 18/09/2019, Orobosa, Rv. 277777 - 01; Sez. 2, n. 37761 del 29/09/2021, Spinozzi, non massimata). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 7 ma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 18 marzo 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo, pronunciata in data 26 marzo 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 648 cod. pen. e 55, comma 9, d.lgs. 231/2007. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 15 e 648 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità. I giudici di appello hanno fatto buon uso del principio di diritto secondo cui la ricezione ed il successivo utilizzo di carte di credito o di pagamento provenienti da delitto integra entrambe le ipotesi di reato contestate, aventi diversa struttura formale in relazione alla configurazione dell'elemento costitutivo di tipo materiale (vedi Sez. 2, n. 46652 del 18/09/2019, Orobosa, Rv. 277777 - 01; Sez. 2, n. 37761 del 29/09/2021, Spinozzi, non massimata). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 ma
Sentenza Cassazione n. 17729/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris