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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33246/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 26 settembre 2025, la quale ha confermato la condanna inflitta in primo grado per più delitti di furto.

La sentenza, da leggersi unitariamente rispetto a quella di primo grado, in quanto entrambe seguono analogo iter logico argomentativo e si fondano sulla medesima piattaforma probatoria (cfr ex multis, Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019 , Rv. 277218 - 0), motiva adeguatamente sia sul piano del ragionamento probatorio che su quello della qualificazione giuridica del fatto.

Il ricorso, di contro, è inammissibile.

Il primo motivo è meramente reiterativo e, comunque, sollecita una diversa valutazione in punto di fatto del materiale probatorio acquisito, in relazione al quale il giudice del merito ha fornito motivazione esaustiva e logica, con la quale ha dato corretta applicazione ai principi di diritto elaborati in sede di legittimità.

Quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è parimenti esaustivamente e ragionevolmente motivata con valutazione di merito insindacabile nella presente sede.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibil P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 26 settembre 2025, la quale ha confermato la condanna inflitta in primo grado per più delitti di furto. La sentenza, da leggersi unitariamente rispetto a quella di primo grado, in quanto entrambe seguono analogo iter logico argomentativo e si fondano sulla medesima piattaforma probatoria (cfr ex multis, Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019 , Rv. 277218 - 0), motiva adeguatamente sia sul piano del ragionamento probatorio che su quello della qualificazione giuridica del fatto. Il ricorso, di contro, è inammissibile. Il primo motivo è meramente reiterativo e, comunque, sollecita una diversa valutazione in punto di fatto del materiale probatorio acquisito, in relazione al quale il giudice del merito ha fornito motivazione esaustiva e logica, con la quale ha dato corretta applicazione ai principi di diritto elaborati in sede di legittimità. Quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è parimenti esaustivamente e ragionevolmente motivata con valutazione di merito insindacabile nella presente sede. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibil P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 33246/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris