CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 15 dicembre 2022
Cassazione n. 03722/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria con cui l'Avvocatura Generale dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'economia e delle finanze, ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, che lo stesso sia rigettato; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 26/01/2022 il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di riparazione per l'ingiusta detenzione presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], imputato dei delitti di furto continuato pluriaggravato e di danneggiamento e dagli stessi assolto con sentenza del Tribunale di Latina del 21/05/2020, successivamente divenuta irrevocabile. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Gheorghe, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato un unico motivo di doglianza, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con tale motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 314 e 315 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione per contraddittorietà o manifesta illogicità in punto di ritenuta sussistenza di colpa grave nella causazione della detenzione. Assume che il Tribunale avrebbe disatteso la richiesta di indennizzo per la custodia cautelare agli arresti domiciliari, sofferta dal ricorrente nel periodo compreso tra il 28/05/2012 e il 20/02/2013, in palese violazione del disposto delle norme evocate, che richiedono, a giustificazione del diniego, la sussistenza di un atteggiamento dell'astretto connotato da dolo o, quantomeno, da colpa grave. Rileva, in particolare, che: erroneamente era stata ravvisata la colpa grave del Gheorghe nella consegna della propria scheda telefonica a un terzo, avvenuta senza verificare che ne fosse stata modificata l'intestazione; che ingiustificatamente erano state ritenute inidonee a scalfire il quadro indiziario le dichiarazioni da costui rese nel corso del proprio interrogatorio di garanzia, con cui si era sostenuto che detta scheda era, di fatto, in uso a un familiare dimorante in Romania; che indebitamente si era affermato che la condotta anzidetta avesse ingenerato la falsa apparenza del coinvolgimento del predetto nei delitti formanti oggetto di contestazione. Per altro verso, osserva che la decisione gravata risulterebbe fondata su un impianto argomentativo contraddittorio o, comunque, manifestamente illogico, posto che la colpa grave dell'astretto sarebbe stata ritenuta in esito a un processo inferenziale caratterizzato da evidenti criticità, essendosi desunta l'inverosimiglianza della giustificazione dallo stesso fornita durante il proprio interrogatorio (l'asserita consegna della scheda a un familiare dimorante in Romania) da un dato (la circostanza che detta scheda avesse agganciato celle ubicate in territorio nazionale) di significato non univoco, stante la possibilità che il familiare avesse ceduto la res a terzi o fosse entrato, a sua volta, in Italia ed essendosi, inoltre, semplicisticamente svilita la rilevanza dell'alibi offerto (l'asserita partecipazione alla festa organizzata dalla propria fidanzata e della madre). 3. L'Avvocatura Generale dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'economia e delle finanze, ha depositato memoria, in data 15/12/2022, chiedendo che fosse dichiarata l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, che lo stesso fosse rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Destituito di fondamento risulta l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per contraddittorietà o manifesta illogicità in punto di ritenuta sussistenza di colpa grave nella causazione della detenzione, sostenendo che il giudice della riparazione avrebbe disatteso la richiesta di indennizzo in palese violazione del disposto delle norme evocate, che richiedono, a giustificazione del diniego, la ricorrenza di un atteggiamento dell'astretto caratterizzato quantomeno da colpa grave e con argomentazioni del tutto prive di linearità e di logicità, essendosi desunta tale condizione in esito a un processo inferenziale connotato da evidenti criticità. Ritiene in proposito il Collegio che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la motivazione dell'ordinanza reiettiva resa dal giudice della riparazione non presenti la denunciata contraddittorietà, né sia connotata da evidente illogicità. Ciò perché, con un percorso argomentativo lineare, logico e coerente, si è chiarito che, a fronte di un quadro indiziario grave - costituito dalle propalazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], assertive dell'effettiva disponibilità, da parte del ricorrente, dell'utenza telefonica mobile a lui intestata e dall'accertato aggancio di essa, durante lo svolgimento dell'azione criminosa, alle celle ubicate in prossimità del luogo in cui era avvenuto il furto, a breve distanza dall'abitazione di un complice ove erano state rimosse dai cavi sottratti le guaine in gomma che li ricoprivano e nelle adiacenze del deposito in cui la refurtiva era stata trasportata per essere pesata - le dichiarazioni a discarico del Gheorghe, in quanto generiche e oltretutto mendaci, si sono rivelate indicative di una condotta caratterizzata da colpa grave, idonea a ingenerare la falsa apparenza del diretto coinvolgimento del predetto nella commissione dei delitti. D'altro canto, reputa la Corte che correttamente si sia ritenuto caratterizzato da colpa grave il comportamento tenuto dal ricorrente a seguito del proprio arresto, avendo finito per rafforzare un compendio indiziario già ex se ponderoso sia l'alibi del tutto generico dallo stesso fornito (costui riferì, in specie, di essere stato in compagnia della madre e della fidanzata nelle ore successive a quelle in cui veniva compiuta l'azione predatoria), sia la riferita disponibilità dell'utenza da parte di un familiare dimorante in Romania al momento dei fatti (asserto all'evidenza finalizzato a tenere indenne da responsabilità penale, oltre all'autore della dichiarazione, anche il parente indicato come utilizzatore della scheda telefonica monitorata), sia, infine, la pacifica ammissione di aver consentito a terzi di far uso di una scheda di cui era intestatario senza che fosse effettuata la doverosa modifica dell'intestazione (circostanza del pari riferita per allontanare da sé i sospetti del coinvolgimento nell'accaduto). Al riguardo, giova rammentare il consolidato insegnamento della Suprema Corte, secondo cui «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità» (così Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276458- 01). Né, d'altro canto, può ritenersi che l'ordinanza gravata sia stata adottata dalla Corte territoriale in violazione di legge, risultando essa pienamente conforme al disposto del novellato art. 314 cod. proc. pen. nell'interpretazione offertane, da ultimo, dal giudice di legittimità, che ha avuto modo di chiarire che «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante sulla determinazione cautelare, incide sull'accertamento dell'eventuale colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione anche a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 4, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, posto che la falsa prospettazione di situazioni, fatti o comportamenti non è condotta assimilabile al silenzio serbato nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen.» (così Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581-01, nonché, nello stesso senso, Sez. 4, n. 849 del 28/09/2021, dep. 13/01/2022, V., Rv. 282564-01). 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi in favore della Cassa delle Ammende la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila. 4. Non può, invece, essere disposta la rifusione delle spese sostenute, nel presente grado di giudizio, dal Ministero resistente, posto che la memoria difensiva rassegnata, nel suo interesse, dall'Avvocatura Generale dello Stato, per la genericità del contenuto, non consente di individuare riferimenti specifici al caso in concreto esaminato e induce a concludere che la parte resistente non abbia fornito alcun apporto alla materia del contendere. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro