CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 23757/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.La difesa di [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza descritta in epigrafe con la quale è stata data conferma alla condanna della ricorrente alla pena di giustizia per più fatti di resistenza e per le lesioni alla stessa ascritte. 2. Due i motivi di ricorso: 2.1. Avuto riguardo ai fatti di resistenza, si contesta la valutazione resa con riguardo al dolo, non avendo la Corte del merito preso in considerazione il sentimento di paura vissuto dall'imputata allorquando vide il componente della Polizia municipale "mettere mano alla fondina", ragione giustificativa della fuga apprestata. 2.2. In relazione alle lesioni di cui al punto 2 del capo di imputazione, parimenti si contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo, ritenuto convalutazione illogica avuto riguardo alla volontà dell'imputata di cagionare un danno all'operante nel momento in cui chiuse il finestrino dell'auto, stringendo il braccio dell'agentefche lo aveva immesso all'interno dell'abitacolo nel tentativo di afferrare le chiavi del mezzo condotto dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. li ricorso deve essere dichiarato inammissibile, siccome fondato su doglianze che si appalesano quantomeno manifestamente infondate. 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Deve, invero, rilevarsi che la situazione di fatto posta a fondamento della censura — e, segnatamente, il gesto con il quale l'operante avrebbe "staccato la linguetta della custodia che tiene la pistola nella fondina" — indicata quale circostanza assertivamente trascurata nella valutazione del dolo della contestata resistenza, non trova alcun riscontro nella ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito. La circostanza risulta, infatti, unicamente riferita dall'imputata in sede di spontanee dichiarazioni, senza che la stessa abbia poi trovato alcun ulteriore e valido momento di conferma probatoria. Il che rende, già in radice, non consentita la censura, anche a prescindere dalla stessa rilevanza del dato rivendicato, ove valutato alla luce del più ampio contesto fattuale offerto dalla vicenda sottoposta a giudizio. 3. secondo motivo, con il quale si contesta il giudizio reso in ordine all'elemento soggettivo sotteso alle lesioni ascritte alla ricorrente, è manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] territoriale, con motivazione corretta in diritto e immune da vizi di manifesta illogicità, ha ritenuto sussistente il dolo quantomeno eventuale, alla luce di una puntuale ricostruzione della dinamica fattuale. In particolare, è stato evidenziato che la ricorrente, allorché l'operante cercò di acquisire la disponibilità delle chiavi dell'autovettura inserendo il proprio avambraccio all'interno del veicolo — in ciò favorito dal fatto che il finestrino dello sportello lato conducente era parzialmente abbassato — azionò la chiusura elettrica, persistendo nella condotta sino a provocare all'agente le lesioni refertate e indicate nell'imputazione. Essendo incontroversa la sussistenza delle lesioni e la loro riconducibilità causale alla condotta della ricorrente, si sottrae a censure la conclusione cui è pervenuta la Corte di merito, secondo la quale, alla luce della descritta dinamicafattuale, l'imputata agì accettando il rischio della specifica offesa arrecata, essendo certamente consapevole delle possibili lesioni che avrebbe potuto cagionare all'operante quale conseguenza della propria azione. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616, comna 1, cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei termini indicati in dispositivo. P.Q.M. Dichiara P.Q.M'[OSCURATO:PERSONA] ijZI1O [OSCURATO:PERSONA].s .sc 3