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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 09459/2022

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la seguente SENTENZA 21 MAR 2022 sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 30.9.2021 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 30.9.2021 il Tribunale di Napoli, adito con incidente di esecuzione, ha rigettato la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di sospensione o di revoca dell'ingiunzione di demolizione relativa alla sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti per abusi edilizi, consistiti nella realizzazione di un immobile ad uso abitativo su due livelli con annesso un ulteriore manufatto destinato a garage, dalla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli divenuta irrevocabile dal 10.5.1998 e correlato ordine di demolizione, sul rilievo che le due istanze di condono a suo tempo presentate dall'interessata erano state entrambe rigettate per non essere le opere conformi agli strumenti urbanistici.

2. Avverso il suddetto provvedimento l'istante ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo, nel premettere che l'opera oggetto dell'ordine di demolizione insiste su area sottoposta a vincolo paesistico-ambientale, deduce il vizio di violazione di legge riferito all'art. 32 L. 47/85, che prevede per il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria il previo parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, da intendersi come silenzio-rifiuto quando non vi sia stata alcuna pronuncia dell'autorità preposta decorsi centottanta giorni dalla richiesta, lamentando che il Tribunale abbia ritenuto acquisito il silenzio rifiuto e da esso desunto il rigetto dell'istanza di condono senza aver considerato che nessuna richiesta risultava mai essere stata inviata alla competente Commissione paesaggistica.

Deduce che in ogni caso il provvedimento impugnato non contenga alcun riferimento al dies a quo di decorrenza di detto termine, segno evidente che nessun parere negativo fosse stato mai espresso né desumibile per il decorso del tempo, onde, tenuto conto del parere positivo medio tempore formulato dall'[OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] in ordine alla prima istanza di condono, sussistevano tutti i presupposti per la sua definizione in termini positivi.

2.2. Con il secondo motivo lamenta il vizio di manifesta illogicità motivazionale mancando qualsiasi fondamento documentale a supporto del convincimento espresso dal G.E. in ordine al rilascio in termini negativi del parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, nonché l'erronea interpretazione da parte dello stesso giudice della determinazione dirigenziale del 20.4.2021 che si si esprimeva in termini di astratta condonabilità delle opere abusive, previa acquisizione di pareri degli Enti competenti alla tutela del vincolo ambientale. [OSCURATO:PERSONA] Va premesso, ai fini di una più chiara comprensione delle vicende in contestazione, che l'opera oggetto dell'ordine di demolizione, costituita da un immobile con destinazione abitativa articolato su due livelli (piano terra e pito primo) con garage di pertinenza distaccato dal manufatto principale, è stata oggetto di due distinte domande di condono, entrambe presentate dall'istante: la prima risalente al 16.2.1995 per il conseguimento del titolo in sanatoria ai sensi della L. 724/1994 del fabbricato composto dall'unica abitazione su due livelli e dell'annesso garage, acquisita dall'organo comunale come pratica n. 5424/95, e la seconda formalizzata in data 10.12.2004 volta al conseguimento ai sensi della L. 326/2003 del cambio di destinazione d'uso del garage ad abitazione.

Ad entrambe le suddette pratiche è riferito il provvedimento reso in data 20.4.2021 dal Comune di Napoli, allegato al ricorso e menzionato dalla stessa ordinanza impugnata, che ancorchè definito dalla difesa parere dell'ufficio tecnico comunale, è in realtà un ordine di demolizione delle opere abusive impartito alla ricorrente, con l'avvertenza che in difetto di adempimento entro novanta giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento, l'immobile così come l'area di sedime dovessero ritenersi automaticamente acquisiti al patrimonio comunale.

Nel corpo dell'atto viene espressamente affermato che l'istanza di condono di cui alla pratica n.6653/05 non fosse accoglibile concernendo opere non conformi in quanto realizzate su area sottoposta a plurimi vincoli paesaggistico ambientali, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e che, invece, con riferimento alla prima domanda la stessa mentre la parte relativa al corpo di fabbrica adibito ad autorimessa non potesse essere oggetto di sanatoria in quanto comprensiva di modifiche eseguite successivamente al termine fissato per l'ultimazione dalla stessa legge di condono, per la restante mancava il parere dell'autorità preposta al vincolo.

Ciò detto, di nessuna censura può ritenersi passibile il provvedimento impugnato.

Va infatti chiarito che il condono edilizio di cui alla L. n. 724 del 1994 non può essere concesso - per gli interventi realizzati in zona vincolata - in carenza della necessaria autorizzazione paesaggistica.

Per le opere abusive in zona sottoposta a vincolo paesistico l'effetto del condono si verifica, infatti, solo quando l'autorità preposta al vincolo, mediante una valutazione di compatibilità con le esigenze sostanziali di tutela, abbia ritenuto l'opera già eseguita suscettibile di conseguire l'autorizzazione in sanatoria.

La disposizione contenuta nell'art. 39, settimo comma della L. n. 724 del 1994, che prevedeva che "per le opere eseguite su immobili soggetti alla L. 29 giugno 1939, n. 1497, e al D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n. 431, relative ad ampliamento o tipologie d'abuso che non comportano aumento di superficie o di volume, il parere deve essere rilasciato entro centoventi giorni; trascorso tale termine il parere stesso si intende reso in senso favorevole", è stata abrogata dalla L. 23 dicembre 1996, n.662, art. 2, comma 43, ed il successivo comma 44 di detto articolo prevede che "il rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su immobili soggetti alle L. 1 giugno 1939, n. 1089, L. 29 giugno 1939, n. 1497, ed al D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n. 431, nonché in relazione a vincoli imposti da leggi statali e regionali e dagli strumenti urbanistici, a tutela di interessi idrogeologia e delle falde idriche nonché dei parchi e delle aree protette nazionali e regionali qualora istituiti prima dell'abuso, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso", che ove non reso entro centottanta giorni dalla domanda vale quale silenzio-rifiuto, impugnabile dal richiedente.

Nella fattispecie in esame non risulta rilasciato il provvedimento sanante, ne' è stato dimostrato che si sia formato silenzio-assenso in epoca anteriore all'entrata in vigore della L. n. 662 del 1996 (pubblicala nella [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 303, Supplemento ordinario).

Al contrario, è la stessa ricorrente ad allegare alla sua impugnativa un provvedimento a lei sfavorevole, qual è l'ordine di demolizione reso dall'amministrazione comunale con riferimento ad entrambe le domande di condono, senza aver mai prospettato un silenzio assenso, il quale soltanto avrebbe consentito di ritenere la prima domanda di condono asse ntita.

Le doglianze svolte, che non confutano in alcun modo il nucleo fondante il provvedimento di rigetto reso dal G.E., ovverosia la non condonabilità di un'opera realizzata su area soggetta a vincolo ambientale, risultano pertanto inammissibili, non potendo essere sollecitati a questa Corte di legittimità accertamenti in fatto riservati al giudice di merito.

Peraltro, anche a seguire la prospettazione difensiva secondo cui il silenzio- rifiuto della Soprintendenza non si sarebbe mai formato, è sufficiente rilevare che, nulla essedo stato dedotto in ordine alla tempistica per l'acquisizione di detto parere, il G.E. non aveva alcun obbligo, a fronte di una domanda di condono, qual è la prima presentata dalla Minervino, pendente da oltre venticinque anni, di sospendere l'ingiunzione demolitoria.

Come infatti ripetutamente affermato da questa Corte, in presenza di una istanza di condono o di sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, il giudice dell'esecuzione, investito della richiesta di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione di opere accertate come abusive, è tenuto ad una attenta disamina dei possibili esiti e dei tempi di definizione della procedura ed, in particolare a verificare il possibile risultato dell'istanza in ordine alla sussistenza di cause ostative al suo accoglimento e in caso negativo, a valutare i tempi di definizione del procedimento amministrativo e sospendere l'esecuzione solo nella prospettiva di un suo rapido esaurimento (Sez. 3, n.47263 del 25/9/2014 — dep. 17/11/2014, Rv. 261212).

Segue all'esito del ricorso la condanna della ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente liquidata come da dispositivo P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese process

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA 21 MAR 2022 sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 30.9.2021 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 30.9.2021 il Tribunale di Napoli, adito con incidente di esecuzione, ha rigettato la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di sospensione o di revoca dell'ingiunzione di demolizione relativa alla sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti per abusi edilizi, consistiti nella realizzazione di un immobile ad uso abitativo su due livelli con annesso un ulteriore manufatto destinato a garage, dalla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli divenuta irrevocabile dal 10.5.1998 e correlato ordine di demolizione, sul rilievo che le due istanze di condono a suo tempo presentate dall'interessata erano state entrambe rigettate per non essere le opere conformi agli strumenti urbanistici. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'istante ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo, nel premettere che l'opera oggetto dell'ordine di demolizione insiste su area sottoposta a vincolo paesistico-ambientale, deduce il vizio di violazione di legge riferito all'art. 32 L. 47/85, che prevede per il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria il previo parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, da intendersi come silenzio-rifiuto quando non vi sia stata alcuna pronuncia dell'autorità preposta decorsi centottanta giorni dalla richiesta, lamentando che il Tribunale abbia ritenuto acquisito il silenzio rifiuto e da esso desunto il rigetto dell'istanza di condono senza aver considerato che nessuna richiesta risultava mai essere stata inviata alla competente Commissione paesaggistica. Deduce che in ogni caso il provvedimento impugnato non contenga alcun riferimento al dies a quo di decorrenza di detto termine, segno evidente che nessun parere negativo fosse stato mai espresso né desumibile per il decorso del tempo, onde, tenuto conto del parere positivo medio tempore formulato dall'[OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] in ordine alla prima istanza di condono, sussistevano tutti i presupposti per la sua definizione in termini positivi. 2.2. Con il secondo motivo lamenta il vizio di manifesta illogicità motivazionale mancando qualsiasi fondamento documentale a supporto del convincimento espresso dal G.E. in ordine al rilascio in termini negativi del parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, nonché l'erronea interpretazione da parte dello stesso giudice della determinazione dirigenziale del 20.4.2021 che si si esprimeva in termini di astratta condonabilità delle opere abusive, previa acquisizione di pareri degli Enti competenti alla tutela del vincolo ambientale. [OSCURATO:PERSONA] Va premesso, ai fini di una più chiara comprensione delle vicende in contestazione, che l'opera oggetto dell'ordine di demolizione, costituita da un immobile con destinazione abitativa articolato su due livelli (piano terra e pito primo) con garage di pertinenza distaccato dal manufatto principale, è stata oggetto di due distinte domande di condono, entrambe presentate dall'istante: la prima risalente al 16.2.1995 per il conseguimento del titolo in sanatoria ai sensi della L. 724/1994 del fabbricato composto dall'unica abitazione su due livelli e dell'annesso garage, acquisita dall'organo comunale come pratica n. 5424/95, e la seconda formalizzata in data 10.12.2004 volta al conseguimento ai sensi della L. 326/2003 del cambio di destinazione d'uso del garage ad abitazione. Ad entrambe le suddette pratiche è riferito il provvedimento reso in data 20.4.2021 dal Comune di Napoli, allegato al ricorso e menzionato dalla stessa ordinanza impugnata, che ancorchè definito dalla difesa parere dell'ufficio tecnico comunale, è in realtà un ordine di demolizione delle opere abusive impartito alla ricorrente, con l'avvertenza che in difetto di adempimento entro novanta giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento, l'immobile così come l'area di sedime dovessero ritenersi automaticamente acquisiti al patrimonio comunale. Nel corpo dell'atto viene espressamente affermato che l'istanza di condono di cui alla pratica n.6653/05 non fosse accoglibile concernendo opere non conformi in quanto realizzate su area sottoposta a plurimi vincoli paesaggistico ambientali, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e che, invece, con riferimento alla prima domanda la stessa mentre la parte relativa al corpo di fabbrica adibito ad autorimessa non potesse essere oggetto di sanatoria in quanto comprensiva di modifiche eseguite successivamente al termine fissato per l'ultimazione dalla stessa legge di condono, per la restante mancava il parere dell'autorità preposta al vincolo. Ciò detto, di nessuna censura può ritenersi passibile il provvedimento impugnato. Va infatti chiarito che il condono edilizio di cui alla L. n. 724 del 1994 non può essere concesso - per gli interventi realizzati in zona vincolata - in carenza della necessaria autorizzazione paesaggistica. Per le opere abusive in zona sottoposta a vincolo paesistico l'effetto del condono si verifica, infatti, solo quando l'autorità preposta al vincolo, mediante una valutazione di compatibilità con le esigenze sostanziali di tutela, abbia ritenuto l'opera già eseguita suscettibile di conseguire l'autorizzazione in sanatoria. La disposizione contenuta nell'art. 39, settimo comma della L. n. 724 del 1994, che prevedeva che "per le opere eseguite su immobili soggetti alla L. 29 giugno 1939, n. 1497, e al D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n. 431, relative ad ampliamento o tipologie d'abuso che non comportano aumento di superficie o di volume, il parere deve essere rilasciato entro centoventi giorni; trascorso tale termine il parere stesso si intende reso in senso favorevole", è stata abrogata dalla L. 23 dicembre 1996, n.662, art. 2, comma 43, ed il successivo comma 44 di detto articolo prevede che "il rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su immobili soggetti alle L. 1 giugno 1939, n. 1089, L. 29 giugno 1939, n. 1497, ed al D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n. 431, nonché in relazione a vincoli imposti da leggi statali e regionali e dagli strumenti urbanistici, a tutela di interessi idrogeologia e delle falde idriche nonché dei parchi e delle aree protette nazionali e regionali qualora istituiti prima dell'abuso, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso", che ove non reso entro centottanta giorni dalla domanda vale quale silenzio-rifiuto, impugnabile dal richiedente. Nella fattispecie in esame non risulta rilasciato il provvedimento sanante, ne' è stato dimostrato che si sia formato silenzio-assenso in epoca anteriore all'entrata in vigore della L. n. 662 del 1996 (pubblicala nella [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 303, Supplemento ordinario). Al contrario, è la stessa ricorrente ad allegare alla sua impugnativa un provvedimento a lei sfavorevole, qual è l'ordine di demolizione reso dall'amministrazione comunale con riferimento ad entrambe le domande di condono, senza aver mai prospettato un silenzio assenso, il quale soltanto avrebbe consentito di ritenere la prima domanda di condono asse ntita. Le doglianze svolte, che non confutano in alcun modo il nucleo fondante il provvedimento di rigetto reso dal G.E., ovverosia la non condonabilità di un'opera realizzata su area soggetta a vincolo ambientale, risultano pertanto inammissibili, non potendo essere sollecitati a questa Corte di legittimità accertamenti in fatto riservati al giudice di merito. Peraltro, anche a seguire la prospettazione difensiva secondo cui il silenzio- rifiuto della Soprintendenza non si sarebbe mai formato, è sufficiente rilevare che, nulla essedo stato dedotto in ordine alla tempistica per l'acquisizione di detto parere, il G.E. non aveva alcun obbligo, a fronte di una domanda di condono, qual è la prima presentata dalla Minervino, pendente da oltre venticinque anni, di sospendere l'ingiunzione demolitoria. Come infatti ripetutamente affermato da questa Corte, in presenza di una istanza di condono o di sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, il giudice dell'esecuzione, investito della richiesta di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione di opere accertate come abusive, è tenuto ad una attenta disamina dei possibili esiti e dei tempi di definizione della procedura ed, in particolare a verificare il possibile risultato dell'istanza in ordine alla sussistenza di cause ostative al suo accoglimento e in caso negativo, a valutare i tempi di definizione del procedimento amministrativo e sospendere l'esecuzione solo nella prospettiva di un suo rapido esaurimento (Sez. 3, n.47263 del 25/9/2014 — dep. 17/11/2014, Rv. 261212). Segue all'esito del ricorso la condanna della ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente liquidata come da dispositivo P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese process