CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2022
Cassazione n. 20835/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 29.10.2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Monza, in data 17.12.2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Paolo in relazione al reato di ricettazione di diversi farmaci e di due carte di identità provento di furto. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo, corre unico motivo, la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza. Il motivo è inammissibile. Le doglianze difensive reiterano ril evi compiutamente e correttamente scrutinati dalla corte territoriale, che li ha disattesi con il supporto di una motivazione esente da criticità giustificative. In particolare, i giudici d'appello hanno evidenziato la piena sussistenza del delitto di ricettazione, osservando che questi aveva la disponibilità dell'appartamento in cui sono state rinvenute i beni ricettati. La Corte ha inoltre espressamente confutato - non ritenendola credibile - la tesi difensiva del ricorrente, secondo cui l'appartamento sarebbe stato utilizzato da altro soggetto non compiutamente identificato, in questa sede riproposta senza il necessario confronto critico con le ragioni reiettive valorizzate dai giudici di merito (v. pag. 5 della sentenza impugnata). Del resto, in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Rv. 203428); esame nel caso di specie esattamente compiuto dai giudici di merito, con valutazioni complete, rispondenti ai motivi dell'appello e prive delle lamentate illogicità manifeste ed a fronte delle quali il ricorrente insiste in una interpretazione alternativa dei fatti non deducibile nella presente sede di legittimità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle amnende. Così deciso il 15/4/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Ag)[OSCURATO:PERSONA]