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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 maggio 2023

Cassazione n. 16754/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 826/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , N. 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , N. 12, presso ll’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende; -controricorrente - Ric. 2019n. 826sez.

S2 - ud. 05/05/2023 avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di SALERNO n. 727/2018 depositata il 24/05/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno che aveva rigettato l’opposizione da lui proposta avverso tre ordinanze di ingiunzione rispettivamente per L. 300.000 L., 400.000 L. e 80.000 emesse dalla direzione provinciale del lavoro a titolo di sanzioni amministrative relative all’assunzione ed al licenziamento di un lavoratore.

A sostegno dell’appello il G alardi deduceva l’erroneità della decisione in relazione all’effettiva portata dell’opposizione avente ad oggetto la cartella esattoriale derivata dalle ordinanze di ingiunzione richiamate e inoltre eccepiva la carenza di legittimazione attiva dell’ente creditore e l’illegittimità della procedura di cartolarizzazione.

2. Si costituivano in appello il M inistero del lavoro e delle politiche sociali, Ispettorato nazionale del lavoro e l’Agenzia delle Entrate e Riscossioneresistendo al gravam e .

3. La Corte d’Appello di Salerno rigettava l’appello.

Il primo motivo non coglieva l’oggetto del giudizio , in quanto l’appellante lamentava l’annullamento delle ordinanze ingiunzione e dunque la loro inesistenza laddove, come correttamente rilevato dal primo giudice, non erano state annullate ma soltanto ritirate per la necessaria integrazione del contraddittorio.

Quanto al difetto di legittimazione osservava che E quit alia aveva semplicemente preso in carico il ruolo con le debitorie.

La procedura di Ric. 2019n. 826sez.

S2 - ud. 05/05/2023 cartolarizzazione si era svolta correttamente posto che il credito poteva essere ceduto.

Il mancato rispetto del termine decadenziale previsto per l’iscrizione a ruolo dei crediti contributivi comportava soltanto l’impossibilità di avvalersi del titolo esecutivo ma non comportava la perdita del diritto di chiedere in giudizio l’accertamento dell’esistenza dell’ammontare del proprio credito.

Ogni altra questione era assorbita. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] a sua volta erede di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza.

4. Il Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] si è costituito tardivamente al solo fine di partecipare alla discussione.

5. I ricorrenti in prossimità dell’udienza hanno depositato memoria con la quale hanno insist ito nell a richiest a di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza per violazione dell’articolo 132, commi 2, n. 4, c.p.c., motivazione inesistente,apparente, perplessa e incomprensibile.

La censura ha ad oggetto l’inesistenza della motivazionedella sentenza nella parte in cui ha rigettato l’appello riten end o legittime le cartell e esattorial i oppost e nonostante l’inesistenza dei titoli posti fondamento e la motivazione apparente perplessa incomprensibile laddove si afferma che l’erronea individuazione dell’oggetto del giudizio costituisce un falso problema e che i Ric. 2019n. 826sez.

S2 - ud. 05/05/2023 relativi titoli presupposti della cartella sono fungibil i e possono essere sostituiti.

In particolare, nel corso del giudizio sono state depositate le sentenze del Tribunale di Salerno che hanno annullato le prime ordinanza ingiunzione e quelle di annullamento sostitutive.

La direzione provinciale del lavoro di Salerno alla luce delle sentenze di annullamento delle ordinanze ingiunzio ne disponeva lo sgravio ed il discarico di queste ultime ordinando espressamente di cessare l’azione esecutiva in danno dell’allora ricorrente.

La cartella esattoriale, pertanto , era priva di qualsiasi valido titolo.

Invece, pur dando atto dell’avvenuto ri tiro delle ordinanz e ingiunzione originarie, si è ritenuto possibile la sostituzione del vecchio titolo con un nuovo e,dunque, la perdurante validità della cartella esattoriale.

I ricorrenti precisano che, in ogni caso, anche le ordinanz e ingiunzione sost itutive sono state annullate dal Tribunale di Salerno. 1.1 Il primo motivo di ricorso è fondato e il suo accoglimento determina l’assorbimento dei restanti.

L’annullamento delle ordinanze ingiunzione n. 6035/1999, 6036/1999 e 6037/1999 dell’Ispettorato del Lavoro direzione provinciale di Salerno, e d elle ordinanze ingiunzione nn. 6278/2000, 6279/2000 e 6280/2000 emesse in sostituzione delle prime comporta il necessario sgravio del la cartella esattoriale n.100 2000 00724551 54 000 impugnata dal ricorrente originario [OSCURATO:PERSONA], come del resto richiesto dallo stesso ente creditore.Sicché spettava all’agente della riscossione annullare la cartella per essere venuti meno i titoli sui quali si fondava a seguito dell’annullamento delle ordinanze ingiunzione con Ric. 2019n. 826sez.

S2 - ud. 05/05/2023 sentenze del Tribunale di Salerno divenute definitive.

La Corte d'Appello, pertanto , investita dell’opposizione avrebbe dovuto annullare la cartella per sopravvenuta inesistenza del titolo esecutivo.

2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : violazione dell’art. 112 c.p.c. omesso esame e omessa pronuncia in merito alle censure mosse al giudice di primo grado.

La sentenza sarebbe ulteriormente nulla avendo omesso qualsiasi esame e dunque la doverosa pronuncia in merito alle censure mosse dall’appellante.

A sostegno dell’appello,infatti, era stata dedotta l’assoluta inesistenza dell’ordinanza ingiunzione fondante la cartella opposta e la C orte d’ A ppello non ha effettuato alcun riferimento all’annullamento dell’ordinanza ingiunzione limitandosi a dire che le cartelle erano state sostituite.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

I fatti storici omessi riguardano l’annullamento delle ordinanzeingiunzione come documentato nel giudizio 3.1 Il secondo e terzo motivo di ricorso sono assorbiti dall’accoglimento del primo.

In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza n. 727 del 2018 della Corte d'Appello di Salerno deve essere cassata e, poiché non risultano necessari u lteriori accertamenti di fatto ex art. 384 comma 2° c.p.c., la causa deve essere decisa nel merito con accoglimento dell’originaria opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e annullamento della cartella n.100 2000 00724551 54 000 impugnata.

Ric. 2019n. 826sez.

S2 - ud. 05/05/2023 Il Ministero delle Politiche sociali e l’ Agenzia delle Entrate e Riscossione devono essere condannat i in solido al pagamento delle spese dei giudizi di merito, liquidate al minimo in considerazionedel valore della controversia pari ad euro 479,19 e della semplicità della causa: primo grado euro 332 ; secondo grado euro

673. Il Ministero delle Politiche sociali e l’Agenzia delle Entrate e Riscossione devono essere condannati, in solido, anche al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 900 più 200 per esborsi oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge con distrazione in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza n. 727 del 2018 della Corte d'Appello di Salerno e decidendo nel merito, ex art. 384 comma 2° c.p.c., accoglie l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e annulla la cartella impugnata; condanna il Ministero delle Politiche sociali e Agenzia delle Entrate e Riscossione in solido al pagamento delle spese dei giudizi di merito, liquidate in euro 332 per il primo grado e in euro 673 per il secondo grado e euro 900 più 200 per esborsi per il giudizio di legittimità, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge con distrazione in favore del difensore dei ricorrenti dichiaratosi ant

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 826/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , N. 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , N. 12, presso ll’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende; -controricorrente - Ric. 2019n. 826sez. S2 - ud. 05/05/2023 avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di SALERNO n. 727/2018 depositata il 24/05/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno che aveva rigettato l’opposizione da lui proposta avverso tre ordinanze di ingiunzione rispettivamente per L. 300.000 L., 400.000 L. e 80.000 emesse dalla direzione provinciale del lavoro a titolo di sanzioni amministrative relative all’assunzione ed al licenziamento di un lavoratore. A sostegno dell’appello il G alardi deduceva l’erroneità della decisione in relazione all’effettiva portata dell’opposizione avente ad oggetto la cartella esattoriale derivata dalle ordinanze di ingiunzione richiamate e inoltre eccepiva la carenza di legittimazione attiva dell’ente creditore e l’illegittimità della procedura di cartolarizzazione. 2. Si costituivano in appello il M inistero del lavoro e delle politiche sociali, Ispettorato nazionale del lavoro e l’Agenzia delle Entrate e Riscossioneresistendo al gravam e . 3. La Corte d’Appello di Salerno rigettava l’appello. Il primo motivo non coglieva l’oggetto del giudizio , in quanto l’appellante lamentava l’annullamento delle ordinanze ingiunzione e dunque la loro inesistenza laddove, come correttamente rilevato dal primo giudice, non erano state annullate ma soltanto ritirate per la necessaria integrazione del contraddittorio. Quanto al difetto di legittimazione osservava che E quit alia aveva semplicemente preso in carico il ruolo con le debitorie. La procedura di Ric. 2019n. 826sez. S2 - ud. 05/05/2023 cartolarizzazione si era svolta correttamente posto che il credito poteva essere ceduto. Il mancato rispetto del termine decadenziale previsto per l’iscrizione a ruolo dei crediti contributivi comportava soltanto l’impossibilità di avvalersi del titolo esecutivo ma non comportava la perdita del diritto di chiedere in giudizio l’accertamento dell’esistenza dell’ammontare del proprio credito. Ogni altra questione era assorbita. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] a sua volta erede di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza. 4. Il Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] si è costituito tardivamente al solo fine di partecipare alla discussione. 5. I ricorrenti in prossimità dell’udienza hanno depositato memoria con la quale hanno insist ito nell a richiest a di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza per violazione dell’articolo 132, commi 2, n. 4, c.p.c., motivazione inesistente,apparente, perplessa e incomprensibile. La censura ha ad oggetto l’inesistenza della motivazionedella sentenza nella parte in cui ha rigettato l’appello riten end o legittime le cartell e esattorial i oppost e nonostante l’inesistenza dei titoli posti fondamento e la motivazione apparente perplessa incomprensibile laddove si afferma che l’erronea individuazione dell’oggetto del giudizio costituisce un falso problema e che i Ric. 2019n. 826sez. S2 - ud. 05/05/2023 relativi titoli presupposti della cartella sono fungibil i e possono essere sostituiti. In particolare, nel corso del giudizio sono state depositate le sentenze del Tribunale di Salerno che hanno annullato le prime ordinanza ingiunzione e quelle di annullamento sostitutive. La direzione provinciale del lavoro di Salerno alla luce delle sentenze di annullamento delle ordinanze ingiunzio ne disponeva lo sgravio ed il discarico di queste ultime ordinando espressamente di cessare l’azione esecutiva in danno dell’allora ricorrente. La cartella esattoriale, pertanto , era priva di qualsiasi valido titolo. Invece, pur dando atto dell’avvenuto ri tiro delle ordinanz e ingiunzione originarie, si è ritenuto possibile la sostituzione del vecchio titolo con un nuovo e,dunque, la perdurante validità della cartella esattoriale. I ricorrenti precisano che, in ogni caso, anche le ordinanz e ingiunzione sost itutive sono state annullate dal Tribunale di Salerno. 1.1 Il primo motivo di ricorso è fondato e il suo accoglimento determina l’assorbimento dei restanti. L’annullamento delle ordinanze ingiunzione n. 6035/1999, 6036/1999 e 6037/1999 dell’Ispettorato del Lavoro direzione provinciale di Salerno, e d elle ordinanze ingiunzione nn. 6278/2000, 6279/2000 e 6280/2000 emesse in sostituzione delle prime comporta il necessario sgravio del la cartella esattoriale n.100 2000 00724551 54 000 impugnata dal ricorrente originario [OSCURATO:PERSONA], come del resto richiesto dallo stesso ente creditore.Sicché spettava all’agente della riscossione annullare la cartella per essere venuti meno i titoli sui quali si fondava a seguito dell’annullamento delle ordinanze ingiunzione con Ric. 2019n. 826sez. S2 - ud. 05/05/2023 sentenze del Tribunale di Salerno divenute definitive. La Corte d'Appello, pertanto , investita dell’opposizione avrebbe dovuto annullare la cartella per sopravvenuta inesistenza del titolo esecutivo. 2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : violazione dell’art. 112 c.p.c. omesso esame e omessa pronuncia in merito alle censure mosse al giudice di primo grado. La sentenza sarebbe ulteriormente nulla avendo omesso qualsiasi esame e dunque la doverosa pronuncia in merito alle censure mosse dall’appellante. A sostegno dell’appello,infatti, era stata dedotta l’assoluta inesistenza dell’ordinanza ingiunzione fondante la cartella opposta e la C orte d’ A ppello non ha effettuato alcun riferimento all’annullamento dell’ordinanza ingiunzione limitandosi a dire che le cartelle erano state sostituite. 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. I fatti storici omessi riguardano l’annullamento delle ordinanzeingiunzione come documentato nel giudizio 3.1 Il secondo e terzo motivo di ricorso sono assorbiti dall’accoglimento del primo. In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza n. 727 del 2018 della Corte d'Appello di Salerno deve essere cassata e, poiché non risultano necessari u lteriori accertamenti di fatto ex art. 384 comma 2° c.p.c., la causa deve essere decisa nel merito con accoglimento dell’originaria opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e annullamento della cartella n.100 2000 00724551 54 000 impugnata. Ric. 2019n. 826sez. S2 - ud. 05/05/2023 Il Ministero delle Politiche sociali e l’ Agenzia delle Entrate e Riscossione devono essere condannat i in solido al pagamento delle spese dei giudizi di merito, liquidate al minimo in considerazionedel valore della controversia pari ad euro 479,19 e della semplicità della causa: primo grado euro 332 ; secondo grado euro 673. Il Ministero delle Politiche sociali e l’Agenzia delle Entrate e Riscossione devono essere condannati, in solido, anche al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 900 più 200 per esborsi oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge con distrazione in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza n. 727 del 2018 della Corte d'Appello di Salerno e decidendo nel merito, ex art. 384 comma 2° c.p.c., accoglie l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e annulla la cartella impugnata; condanna il Ministero delle Politiche sociali e Agenzia delle Entrate e Riscossione in solido al pagamento delle spese dei giudizi di merito, liquidate in euro 332 per il primo grado e in euro 673 per il secondo grado e euro 900 più 200 per esborsi per il giudizio di legittimità, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge con distrazione in favore del difensore dei ricorrenti dichiaratosi ant
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