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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 gennaio 2021

Cassazione n. 13438/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le note di replica dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata emessa il 26 gennaio 2021 dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la decisione del Tribunale della stessa città che aveva condannato, anche a fini civili, [OSCURATO:PERSONA] per: - (capo 5) il reato di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti per avere utilizzato, ai fini delle dichiarazioni fiscali della società [OSCURATO:SOCIETA]. da lui amministrata, una fattura della società Romtelecom relativa ad un'operazione inesistente; - (capo 9) i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e da operazioni dolose rispetto al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., dichiarato dal Tribunale di Milano il 9 maggio 2013, per avervi concorso, in proprio e quale amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA]. e Two brothers production s.r.I., quale extraneus, ricevendo dalla fallita somme non dovute.

Giova osservare — poiché il ricorso si sofferma anche su tale reato — che Pecchia era stato prosciolto per prescrizione in primo grado dal reato di cui al capo 6), che riguardava l'emissione di due fal:ture per operazioni inesistenti della [OSCURATO:SOCIETA] a favore della [OSCURATO:SOCIETA].

2. Contro l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, affidandosi a dieci motivi, cui ha fatto precedere una sintesi della vicenda processuale ed una premessa circa la tecnica redazionale adoperata nella stesura dei motivi di ricorso per cassazione.

Quanto ai veri e propri motivi di ricorso, se ne riporta una sintesi nei limiti di cui all'art. 173 da. cod. proc. pen. 2.1.

Il primo motivo deduce mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto alla tecnica redazionale adoperata dalla Corte di appello, proponendo un dettagliato resoconto mirato a porre in luce come gran parte della pronunzia consistesse nella sintesi della sentenza di primo grado e dei motivi di appello.

2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto alle condotte di bancarotta di cui ai capi 9A1), 9A2), 9A3), 9A4).

2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto al reato di bancarotta fraudolenta distrattiva.

I due motivi di ricorso sono proposti insieme ed insieme verranno sintetizzati.

Sostiene il ricorrente che l'argomentazione della Corte territoriale secondo cui i versamenti in denaro a Pecchia e alle società a lui riconducibili non fossero giustificati da reali rapporti commerciali con la [OSCURATO:SOCIETA] non sarebbe condivisibile, perché tali rapporti esistevano, sicché si tratterebbe di un travisamento della prova.

A questo riguardo, il ricorrente trascrive nell'atto di impugnazione stralci dell'esame dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] e del teste [OSCURATO:PERSONA] sotto il profilo del coefficiente soggettivo, la sentenza impugnata sarebbe viziata in quanto fondata sul canone di valutazione del "non poteva non sapere".

Pecchia era estraneo alla [OSCURATO:SOCIETA]. e certo non poteva occuparsi di verificare la corretta contabilizzazione dei pagamenti disposti da [OSCURATO:PERSONA].

Per ritenere Pecchia responsabile di bancarotta fraudolenta distrattiva quale extraneusi si sarebbe dovuta provare la volontarietà della sua condotta di apporto a quella dell'intraneus ovvero la volontà di incidere materialmente o moralmente sulla condotta del predetto; e la consapevolezza che la propria condotta determinasse un depauperamento del patrimonio sociale in danno del ceto creditorio.

Tanto premesso, il ricorrente evidenzia che, all'epoca dei pagamenti a favore di Pecchia e delle società a lui riconducibili, non vi era alcuna situazione di dissesto in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]., né è stata raggiunta la prova in merito alla conoscenza, in capo all'imputato, di un eventuale rischio di insolvenza, tanto più che era stato proprio il Tribunale di Milano ad escludere un coinvolgimento dell'imputato nella gestione della società poi fallita.

2.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta violazione di legge in ordine al reato di cui al sottocapo di imputazione 9C).

2.5. Il quinto motivo di ricorso denunzia mancanza e/o illogicità della motivazione quanto al medesimo aspetto.

Anche in questo caso i motivi, siccome unitariamente proposti dal ricorrente, saranno riportati insieme.

Anche per la bancarotta da operazioni dolose — sostiene il ricorrente — la Corte distrettuale aveva adoperato mere clausole di stile, svincolate dalle risultanze dibattimentali; in secondo luogo, i Giudici di merito non avevano considerato l'effettivo ruolo rivestito dall'imputato.

Si ribadisce, quindi, l'effettività delle operazioni commerciali tra Pecchia e le società a lui riconducibili, da una parte, e la [OSCURATO:SOCIETA]., dall'altra.

2.6. Il sesto motivo di ricorso lamenta violazione di legge in ordine ai reati tributari di cui ai capi 5) e 6).

2.7. Il settimo motivo di ricorso deduce mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto ai medesimi capi della sentenza impugnata.

Precisa il ricorrente che, ancorché, per il reato di cui al capo 6), già il Tribunale di Milano avesse emesso sentenza di non doversi procedere per prescrizione, la connessione con il reato sub 5) evidenziata nelle motivazioni rese i dai Giudici di merito, impone una trattazione anche per quanto riguarda questo capo della decisione.

Il ricorrente contesta la motivazione della Corte territoriale secondo cui la fittizietà delle operazioni sottostanti le fatture si sarebbe evinta perché le operazioni non erano rilevate dalle strutture tecniche di [OSCURATO:SOCIETA] e perché [OSCURATO:SOCIETA] non aveva alcuna struttura tecnica adeguata a giustificare l'acquisto e la vendita del traffico telefonico.

Si tratterebbe — obietta il ricorrente — di elementi indiziari certamente non sufficienti a provare la responsabilità del prevenuto oltre ogni ragionevole dubbio, donde egli avrebbe dovuto essere assolto quantomeno ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

Osserva, infine, il ricorrente che, alla riforma della sentenza impugnata, dovrà conseguire la revoca della confisca e che l'aumento di sei mesi di reclusione per il reato tributario sub 5) è manifestamente sproporzionato ed eccessivo.2.8.

L'ottavo motivo di ricorso denunzia violazione di legge quanto al trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nonché in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall.

2.9. Il nono motivo di ricorso deduce mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione sugli stessi punti.

Si legge nei suddetti motivi che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, in appello erano stati contestati gli aumenti di pena applicati per effetto delle aggravanti e, comunque, che iquando l'appellante aveva respinto gli addebiti di bancarotta, aveva implicitamente criticato anche la sussistenza delle aggravanti, in particolare quella dei più fatti di bancarotta, che è strettamente collegata alla pluralità di reati.

Ugualmente censurabile sarebbe — a dire del ricorrente — la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, affidata a mere clausole di stile.

2.10. Il decimo motivo di ricorso segnala che, all'accoglimento dei motivi prima sviluppati, dovrà conseguire la revoca delle statuizioni civili.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Il primo motivo è generico e aspecifico rispetto alla motivazione, ove, sia pure per sintesi, risultano adeguatamente richiamati per relationem i passaggi essenziali delle ragioni poste alla base dell'affermazione di responsabilità del Pecchia per i reati a lui ascritti.

Manifestamente infondati appaiono il secondo e il terzo motivo di ricorso, fondati su una critica aspecifica ed alternativa rispetto a quella dei giudici di merito, ottenuta attraverso una riproduzione parziale e selettiva di alcune trascrizioni dei verbali di udienza, di cui peraltro si omette l'integrale allegazione, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso.

La contestata partecipazione quale extraneus del reato proprio commesso dal [OSCURATO:PERSONA] è negata limitandosi a riprodurre la tesi, smentita con motivazione in doppia conforme, che l'imputato non fosse consapevole che, tramite la sua condotta, si sarebbe determinato un depauperamento del patrimonio sociale della fallita.

Sono inammissibili per genericità anche il quarto e il quinto motivo di ricorso, mentre i motivi sesto e settimo sono generici e sempre reiterativi di censure già poste.

Stessa sorte per l'ottavo ed il nono motivo di ricorso, finalizzati a censurare in termini di merito e del tutto generici la mancata concessione delle attenuanti generiche e la determinazione, stimata eccessiva, della pena inflitta.

Del tutto aspecifico è il decimo motivo di ricorso.4.

Il difensore del ricorrente, nella replica alle conclusioni del Procuratore generale, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

In particolare, ha ribadito le argomentazioni circa la motivazione per relationem della sentenza impugnata, ha insistito sul travisamento della prova quanto alle dichiarazioni raccolte in primo grado — che conterrebbero la dimostrazione della esistenza di una giustificazione alle operazioni che si assumono illecite ed ha reiterato il ragionamento sull'insussistenza del coefficiente soggettivo in capo all'extraneus; quanto ai reati tributari, lo scritto difensivo ha richiamato il contenuto del ricorso, aggiungendo, circa le circostanze, che il ricorso sarebbe tutt'altro che generico e versato in fatto.

La memoria conclude, infine, ricordando che l'accoglimento del ricorso dovrà comportare la revoca della statuizioni civili.

CONSIDERATO l:N DIRITTO Il ricorso è inammissibile, ma questa Corte deve prendere atto, di ufficio, ai sensi dell'art. 129, comma 1 cod. proc. peri., che la bancarotta da operazioni dolose non sussiste.

1. Il primo motivo di ricorso — che contesta l'utilizzo, da parte della Corte distrettuale, di ampi tratti della motivazione della sentenza di prime cure — è inammissibile per le ragioni che seguono, alle quali va premesso che, nel giudizio di appello, è consentita la motivazione per relationem alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate dall'appellante non contengano elementi di novità rispetto a quelle già condivisibilmente esaminate e disattese dalla sentenza richiamata (Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri e altri, Rv. 257056; Sez. 6, n. 17912 del 07/03/2013, Adduci e altri, Rv. 255392; Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, dep. 2013, Santapaola e altri, Rv. 256435).

Ebbene, se effettivamente — come sostiene il ricorrente — la Corte territoriale ha fatto ampio ricorso alla trascrizione di brani della sentenza di primo grado, nella presente regiudicanda, si erano concretizzate le condizioni per ritenere praticabile l'anzidetta tecnica motivazionale, giacché l'atto di appello si limitava a riportare stralci di deposizioni testimoniali, che però erano già sostanzialmente sconfessati dalla sentenza di primo grado.

Non solo.

Nel caso di specie, a parte la minuziosa individuazione, da parte del ricorrente, dei passaggi della motivazione della sentenza di primo grado trascritti dalla Corte di appello, l'imputato non ha precisato quali aspetti dell'atto di appello siano stati pretermessi a cagione del richiamo alla decisione di prime cure attuato dalla Corte di appello, il che si risolve in un vuoto di specificità del ricorso che pure milita nel senso della sua inammissibilità.

Conforta detta conclusione un condivisibile precedente di questa Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca l'illegittimità della sentenza d'appello solo perché motivata per relationem alla decisione di primo grado, senza indicare i punti dell'atto di appello non valutati dalla decisione impugnata (Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Marano, Rv. 277161).

2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso — che lamentano violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla bancarotta fraudolenta distrattiva — sono inammissibili.

2.1. Il ricorso, infatti, è male impostato in quanto riporta stralci di esami testimoniali, criticando le conclusioni raggiunte dai giudici di merito, ma senza denunziare un travisamento della prova vero e proprio e, anzi, riportando dichiarazioni dal contenuto fumoso e non in contraddizione con quanto sostenuto dai Giudici di merito, che, appunto, avevano ritenuto l'assoluta genericità delle dichiarazioni a proposito degli investimenti in Albania e la mancanza di qualsivoglia documentazione a riguardo.

Inoltre, la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado avevano valorizzato anche altre affermazioni di Colet:ta (e quelle corrispondenti di [OSCURATO:PERSONA]), secondo cui le somme versate a Pecchia erano servite a finanziarlo solo nella prospettiva che poi esse sarebbero state recuperate a seguito della buona riuscita degli investimenti in Albania e non già perché fosse in atto un concreto investimento che giustificasse quelle fuoriuscite di denaro.

2.2. Il ricorso è inammissibile anche quando sostiene che la bancarotta fraudolenta distrattiva non debba essere reputata sussistente in quanto la [OSCURATO:SOCIETA] non era in condizione di dissesto e Pecchia non era a conoscenza dello stato di insolvenza della medesima.

Tale impostazione soffre un duplice errore di diritto.

In primo luogo, quello che ritiene che, per esservi bancarotta fraudolenta distrattiva — chiunque sia chiamato a risponderne — debba esservi una situazione di dissesto della società che subisce le deprivazioni.

La giurisprudenza attuale di questa Corte, infatti, ai fini della sussistenza oggettiva della fattispecie, non ritiene necessario che la società versi in una situazione di insolvenza, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento di quest'ultima destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (Sez.

U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804; Sez. 5, n. 13910 del 08/02/2017, Santoro, Rv. 269389; Sez. 5, n. 47616 del 17/07/2014, Simone, Rv 261683; Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, Tanzi ed altri, Rv. 261942).Non smentiscono questo assetto interpretativo i precedenti di questa Corte, che qualificano la bancarotta fraudolenta prefallimentare come reato di pericolo concreto (Sez. 5, n. 50081 del 14/09/2017, Zazzini, Rv. 271437; Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella e altro, Rv. 270763; Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Palitta, Rv. 269562).

Si tratta, infatti, di pronunzie che — postulando la necessità che il pericolo sia concreto e non astratto — hanno solo individuato un criterio selettivo nel novem delle condotte poste in essere dall'imprenditore, atto a discriminare le operazioni del tutto lecite, ancorché foriere di un pericolo minimo per la garanzia patrimoniale, ed eventualmente anche rientranti nel fisiologico rischio di impresa, da quelle dotate di una valenza depauperativa ingiustificata.

Giova, infine, osservare che, nella sentenza Sgaramella, si rinvengono delle riflessioni utili ad agevolare l'interprete nella delibazione circa la pericolosità concreta della condotta distrattiva e la consapevolezza dell'imprenditore di tale pericolosità: si tratta di indici dotati di immediata evidenza dimostrativa (al di fuori di qualsiasi logica presuntiva), della "fraudolenza" del fatto, enucleati a titolo esemplificativo, tra cui le «cointeressenze dell'imprenditore o dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte nei fatti depauperativi» ovvero la «"distanza" (e, segnatamente,» l'«irriducibile estraneità) del fatto generatore di uno squilibrio tra attività e passività rispetto a qualsiasi canone di ragionevolezza imprenditoriale».

Non è necessario, al contrario, che l'attività depauperativa si innesti su una preesistente situazione di difficoltà dell'impresa che subisce la distrazione.

Da questa impostazione consegue che l'avere evidenziato, in sentenza, l'anomalia delle operazioni di mero finanziamento di Pecchia e delle sue società, in vista di un eventuale, futuro avvio dei non meglio precisati "affari" in Albania, costituisce un'adeguata enucleazione di un importante indice di fraudolenza dell'operazione nel suo complesso che non richiede un particolare sforzo motivazionale e che rende evidente come il pericolo che le imponenti spoliazioni incidessero sulla garanzia del ceto creditorio fosse più che concreto, a prescindere da quali fossero le condizioni della [OSCURATO:SOCIETA] al tempo delle distrazioni.

Il secondo presupposto errato in diritto riguarda il coefficiente soggettivo.

A questo proposito, va infatti ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa sezione, il dolo del concorrente extraneus nella bancarotta distrattiva dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, Falcioni, Rv. 278156; Sez. 5, n. 38731 del 17/05/2017, Bolzoni, Rv. 271123; Sez. 5, n. 54291 del 17/05/2017, Bratomi, Rv. 271837).

D'altra parte sarebbe singolare pretendere la conoscenza del dissesto della società dall'estraneo concorrente e non già dall'amministratore della fallita.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte che il Collegio condivide e che sviluppa, sul versante soggettivo, la giurisprudenza sopra illustrata circa i rapporti tra atti depauperativi e dissesto, infatti, il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato a dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria non solo la volontà di cagionare il fallimento, ma neanche la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez.

U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805; Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763, Sez. 5, Sentenza n. 13910 del 08/02/2017, Santoro, Rv. 269389), con la rappresentazione «della pericolosità della condotta distrattiva, da intendersi come probabilità dell'effetto depressivo sulla garanzia patrimoniale che la stessa è in grado di determinare e, dunque, la rappresentazione del rischio di lesione degli interessi creditori tutelati dalla norma incriminatrice» (Sez. 5, n. 15613 del 05/12/2014, dep. 2015, Geronzi ed altri, Rv. 263801).

Da tanto consegue che non ha alcun rilievo la circostanza, agitata dal ricorrente, che egli non fosse a conoscenza del dissesto della [OSCURATO:SOCIETA].

3. I motivi di ricorso circa la bancarotta da operazioni dolose contengono censure generiche, ma il Collegio deve prendere atto che il fatto non sussiste, sicché, a prescindere dall'assenza di sollecitazioni di parte in questo senso, si impone una pronunzia ex art. 129, comma 1, codice di rito.

Le ragioni di questa pronunzia discendono dalla constatazione che, sia nella sentenza di primo grado che in quella di appello, non vi è alcuna indicazione di attività ulteriori, diverse dalle distrazioni che costituiscono il substrato fattuale delle contestazioni di cui ai sottocapi 9A), che possano sostanziare l'addebito ex art. 223, comma 2, n. 1), legge fall., il che ne evidenzia l'insussistenza.

E', infatti, costante l'insegnamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui è sì possibile il concorso materiale tra bancarotta fraudolenta distrattiva e bancarotta da operazioni dolose, ma solo quando, oltre ad azioni ricomprese nello specifico schema della bancarotta ex art. 216 legge fall., si siano verificati differenti ed autonomi comportamenti dolosi i quali — concretandosi in abuso o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per l'andamento economico finanziario della società — siano stati causa del fallimento (Sez. 5, n. 348 del 07/12/2021, dep. 2022, D'ambrosi, Rv.282396; Sez. 5, n. 533 del 14/10/2016, dep. 2017, Zaccaria e altro, Rv. 269019; Sez. 5, n. 24051 del 15/05/2014, Lorenzini e altro, Rv. 260142; Sez. 5, n. 34559 del 19/05/2010, Biole' e altro, Rv. 248167; Sez. 5, n. 17978 del 17/02/2010, Pagnotta e altri, Rv. 247247).

Tali differenti ed autonomi comportamenti dolosi, nel caso di specie, non sono stati accertati.

4. Il sesto ed il settimo motivo di ricorso — che investono i reati tributari — sono inammissibili.

4.1. Del tutto inammissibile è l'impugnativa per quanto concerne il reato di cui al capo 6) (già dichiarato prescritto in primo grado), dal momento che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.

U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).

Nel caso di specie, la doglianza che attiene a detto reato non evidenzia affatto elementi di per sé stessi direttamente indicativi della insussistenza del reato addebitato, sicché il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

4.2. Quanto al reato di cui al capo 5), il ricorso manca di confrontarsi con plurimi indicatori dell'inesistenza dell'operazione sottostante alla fattura: la circostanza che la [OSCURATO:SOCIETA], nel corso di tutta la sua esistenza, avesse emesso solo le due fatture nei confronti della LT Telecorn e che avesse ricevuto solo quella della Romtelecom di cui si discute al capo 5); che dette fatture, fossero tutte redatte su moduli analoghi; che quella apparentemente emessa dalla Romtelecom fosse scritta in italiano, nonostante la società emittente fosse rumena; che nella fattura fosse indicata anche l'I.V.A., nonostante si trattasse di cessioni intracomunitarie sottratte all'imponibilità di detta imposta.

Nessuno di questi dati, logicamente composti dalla sentenza impugnata, è stato avversato, limitandosi il ricorso ad affermazioni del tutto generiche, il che lo destina all'inammissibilità.

4.3. Il segmento del ricorso che concerne la determinazione della pena è del tutto generico, risolvendosi nella contestazione di sproporzione di detta quantificazione.5.

Quanto alle doglianze in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1), legge fall. ed alla reiezione delle circostanze attenuanti generiche di cui ai motivi ottavo e nono — il Collegio osserva quanto segue.

5.1. In ordine alla circostanza aggravante dei più fatti di bancarotta, essa viene meno in ragione dell'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per quanto concerne la seconda delle ipotesi di bancarotta contestate, quella da operazioni dolose.

5.2. Riguardo l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura fattuale (gravità del fatto e sua preordinazione) che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore.

Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).

6. Il decimo motivo di ricorso con tutta evidenza non contiene una vera e propria doglianza, ma rappresenta a questa Corte che, nel caso di accoglimento del ricorso, le statuizioni civili sarebbero state travolte.

7. Tanto premesso, quale conseguenza dell'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in ordine alla bancarotta da operazioni dolose e dell'esclusione della circostanza aggravante dm cui all'art. 219, comma 2, n. 1), legge fall., vanno eliminati i sei mesi di reclusione inflitti a titolo di aumento.

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le note di replica dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata emessa il 26 gennaio 2021 dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la decisione del Tribunale della stessa città che aveva condannato, anche a fini civili, [OSCURATO:PERSONA] per: - (capo 5) il reato di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti per avere utilizzato, ai fini delle dichiarazioni fiscali della società [OSCURATO:SOCIETA]. da lui amministrata, una fattura della società Romtelecom relativa ad un'operazione inesistente; - (capo 9) i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e da operazioni dolose rispetto al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., dichiarato dal Tribunale di Milano il 9 maggio 2013, per avervi concorso, in proprio e quale amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA]. e Two brothers production s.r.I., quale extraneus, ricevendo dalla fallita somme non dovute. Giova osservare — poiché il ricorso si sofferma anche su tale reato — che Pecchia era stato prosciolto per prescrizione in primo grado dal reato di cui al capo 6), che riguardava l'emissione di due fal:ture per operazioni inesistenti della [OSCURATO:SOCIETA] a favore della [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Contro l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, affidandosi a dieci motivi, cui ha fatto precedere una sintesi della vicenda processuale ed una premessa circa la tecnica redazionale adoperata nella stesura dei motivi di ricorso per cassazione. Quanto ai veri e propri motivi di ricorso, se ne riporta una sintesi nei limiti di cui all'art. 173 da. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo deduce mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto alla tecnica redazionale adoperata dalla Corte di appello, proponendo un dettagliato resoconto mirato a porre in luce come gran parte della pronunzia consistesse nella sintesi della sentenza di primo grado e dei motivi di appello. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto alle condotte di bancarotta di cui ai capi 9A1), 9A2), 9A3), 9A4). 2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto al reato di bancarotta fraudolenta distrattiva. I due motivi di ricorso sono proposti insieme ed insieme verranno sintetizzati. Sostiene il ricorrente che l'argomentazione della Corte territoriale secondo cui i versamenti in denaro a Pecchia e alle società a lui riconducibili non fossero giustificati da reali rapporti commerciali con la [OSCURATO:SOCIETA] non sarebbe condivisibile, perché tali rapporti esistevano, sicché si tratterebbe di un travisamento della prova. A questo riguardo, il ricorrente trascrive nell'atto di impugnazione stralci dell'esame dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] e del teste [OSCURATO:PERSONA] sotto il profilo del coefficiente soggettivo, la sentenza impugnata sarebbe viziata in quanto fondata sul canone di valutazione del "non poteva non sapere". Pecchia era estraneo alla [OSCURATO:SOCIETA]. e certo non poteva occuparsi di verificare la corretta contabilizzazione dei pagamenti disposti da [OSCURATO:PERSONA]. Per ritenere Pecchia responsabile di bancarotta fraudolenta distrattiva quale extraneusi si sarebbe dovuta provare la volontarietà della sua condotta di apporto a quella dell'intraneus ovvero la volontà di incidere materialmente o moralmente sulla condotta del predetto; e la consapevolezza che la propria condotta determinasse un depauperamento del patrimonio sociale in danno del ceto creditorio. Tanto premesso, il ricorrente evidenzia che, all'epoca dei pagamenti a favore di Pecchia e delle società a lui riconducibili, non vi era alcuna situazione di dissesto in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]., né è stata raggiunta la prova in merito alla conoscenza, in capo all'imputato, di un eventuale rischio di insolvenza, tanto più che era stato proprio il Tribunale di Milano ad escludere un coinvolgimento dell'imputato nella gestione della società poi fallita. 2.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta violazione di legge in ordine al reato di cui al sottocapo di imputazione 9C). 2.5. Il quinto motivo di ricorso denunzia mancanza e/o illogicità della motivazione quanto al medesimo aspetto. Anche in questo caso i motivi, siccome unitariamente proposti dal ricorrente, saranno riportati insieme. Anche per la bancarotta da operazioni dolose — sostiene il ricorrente — la Corte distrettuale aveva adoperato mere clausole di stile, svincolate dalle risultanze dibattimentali; in secondo luogo, i Giudici di merito non avevano considerato l'effettivo ruolo rivestito dall'imputato. Si ribadisce, quindi, l'effettività delle operazioni commerciali tra Pecchia e le società a lui riconducibili, da una parte, e la [OSCURATO:SOCIETA]., dall'altra. 2.6. Il sesto motivo di ricorso lamenta violazione di legge in ordine ai reati tributari di cui ai capi 5) e 6). 2.7. Il settimo motivo di ricorso deduce mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto ai medesimi capi della sentenza impugnata. Precisa il ricorrente che, ancorché, per il reato di cui al capo 6), già il Tribunale di Milano avesse emesso sentenza di non doversi procedere per prescrizione, la connessione con il reato sub 5) evidenziata nelle motivazioni rese i dai Giudici di merito, impone una trattazione anche per quanto riguarda questo capo della decisione. Il ricorrente contesta la motivazione della Corte territoriale secondo cui la fittizietà delle operazioni sottostanti le fatture si sarebbe evinta perché le operazioni non erano rilevate dalle strutture tecniche di [OSCURATO:SOCIETA] e perché [OSCURATO:SOCIETA] non aveva alcuna struttura tecnica adeguata a giustificare l'acquisto e la vendita del traffico telefonico. Si tratterebbe — obietta il ricorrente — di elementi indiziari certamente non sufficienti a provare la responsabilità del prevenuto oltre ogni ragionevole dubbio, donde egli avrebbe dovuto essere assolto quantomeno ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. Osserva, infine, il ricorrente che, alla riforma della sentenza impugnata, dovrà conseguire la revoca della confisca e che l'aumento di sei mesi di reclusione per il reato tributario sub 5) è manifestamente sproporzionato ed eccessivo.2.8. L'ottavo motivo di ricorso denunzia violazione di legge quanto al trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nonché in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall. 2.9. Il nono motivo di ricorso deduce mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione sugli stessi punti. Si legge nei suddetti motivi che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, in appello erano stati contestati gli aumenti di pena applicati per effetto delle aggravanti e, comunque, che iquando l'appellante aveva respinto gli addebiti di bancarotta, aveva implicitamente criticato anche la sussistenza delle aggravanti, in particolare quella dei più fatti di bancarotta, che è strettamente collegata alla pluralità di reati. Ugualmente censurabile sarebbe — a dire del ricorrente — la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, affidata a mere clausole di stile. 2.10. Il decimo motivo di ricorso segnala che, all'accoglimento dei motivi prima sviluppati, dovrà conseguire la revoca delle statuizioni civili. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Il primo motivo è generico e aspecifico rispetto alla motivazione, ove, sia pure per sintesi, risultano adeguatamente richiamati per relationem i passaggi essenziali delle ragioni poste alla base dell'affermazione di responsabilità del Pecchia per i reati a lui ascritti. Manifestamente infondati appaiono il secondo e il terzo motivo di ricorso, fondati su una critica aspecifica ed alternativa rispetto a quella dei giudici di merito, ottenuta attraverso una riproduzione parziale e selettiva di alcune trascrizioni dei verbali di udienza, di cui peraltro si omette l'integrale allegazione, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso. La contestata partecipazione quale extraneus del reato proprio commesso dal [OSCURATO:PERSONA] è negata limitandosi a riprodurre la tesi, smentita con motivazione in doppia conforme, che l'imputato non fosse consapevole che, tramite la sua condotta, si sarebbe determinato un depauperamento del patrimonio sociale della fallita. Sono inammissibili per genericità anche il quarto e il quinto motivo di ricorso, mentre i motivi sesto e settimo sono generici e sempre reiterativi di censure già poste. Stessa sorte per l'ottavo ed il nono motivo di ricorso, finalizzati a censurare in termini di merito e del tutto generici la mancata concessione delle attenuanti generiche e la determinazione, stimata eccessiva, della pena inflitta. Del tutto aspecifico è il decimo motivo di ricorso.4. Il difensore del ricorrente, nella replica alle conclusioni del Procuratore generale, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. In particolare, ha ribadito le argomentazioni circa la motivazione per relationem della sentenza impugnata, ha insistito sul travisamento della prova quanto alle dichiarazioni raccolte in primo grado — che conterrebbero la dimostrazione della esistenza di una giustificazione alle operazioni che si assumono illecite ed ha reiterato il ragionamento sull'insussistenza del coefficiente soggettivo in capo all'extraneus; quanto ai reati tributari, lo scritto difensivo ha richiamato il contenuto del ricorso, aggiungendo, circa le circostanze, che il ricorso sarebbe tutt'altro che generico e versato in fatto. La memoria conclude, infine, ricordando che l'accoglimento del ricorso dovrà comportare la revoca della statuizioni civili. CONSIDERATO l:N DIRITTO Il ricorso è inammissibile, ma questa Corte deve prendere atto, di ufficio, ai sensi dell'art. 129, comma 1 cod. proc. peri., che la bancarotta da operazioni dolose non sussiste. 1. Il primo motivo di ricorso — che contesta l'utilizzo, da parte della Corte distrettuale, di ampi tratti della motivazione della sentenza di prime cure — è inammissibile per le ragioni che seguono, alle quali va premesso che, nel giudizio di appello, è consentita la motivazione per relationem alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate dall'appellante non contengano elementi di novità rispetto a quelle già condivisibilmente esaminate e disattese dalla sentenza richiamata (Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri e altri, Rv. 257056; Sez. 6, n. 17912 del 07/03/2013, Adduci e altri, Rv. 255392; Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, dep. 2013, Santapaola e altri, Rv. 256435). Ebbene, se effettivamente — come sostiene il ricorrente — la Corte territoriale ha fatto ampio ricorso alla trascrizione di brani della sentenza di primo grado, nella presente regiudicanda, si erano concretizzate le condizioni per ritenere praticabile l'anzidetta tecnica motivazionale, giacché l'atto di appello si limitava a riportare stralci di deposizioni testimoniali, che però erano già sostanzialmente sconfessati dalla sentenza di primo grado. Non solo. Nel caso di specie, a parte la minuziosa individuazione, da parte del ricorrente, dei passaggi della motivazione della sentenza di primo grado trascritti dalla Corte di appello, l'imputato non ha precisato quali aspetti dell'atto di appello siano stati pretermessi a cagione del richiamo alla decisione di prime cure attuato dalla Corte di appello, il che si risolve in un vuoto di specificità del ricorso che pure milita nel senso della sua inammissibilità. Conforta detta conclusione un condivisibile precedente di questa Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca l'illegittimità della sentenza d'appello solo perché motivata per relationem alla decisione di primo grado, senza indicare i punti dell'atto di appello non valutati dalla decisione impugnata (Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Marano, Rv. 277161). 2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso — che lamentano violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla bancarotta fraudolenta distrattiva — sono inammissibili. 2.1. Il ricorso, infatti, è male impostato in quanto riporta stralci di esami testimoniali, criticando le conclusioni raggiunte dai giudici di merito, ma senza denunziare un travisamento della prova vero e proprio e, anzi, riportando dichiarazioni dal contenuto fumoso e non in contraddizione con quanto sostenuto dai Giudici di merito, che, appunto, avevano ritenuto l'assoluta genericità delle dichiarazioni a proposito degli investimenti in Albania e la mancanza di qualsivoglia documentazione a riguardo. Inoltre, la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado avevano valorizzato anche altre affermazioni di Colet:ta (e quelle corrispondenti di [OSCURATO:PERSONA]), secondo cui le somme versate a Pecchia erano servite a finanziarlo solo nella prospettiva che poi esse sarebbero state recuperate a seguito della buona riuscita degli investimenti in Albania e non già perché fosse in atto un concreto investimento che giustificasse quelle fuoriuscite di denaro. 2.2. Il ricorso è inammissibile anche quando sostiene che la bancarotta fraudolenta distrattiva non debba essere reputata sussistente in quanto la [OSCURATO:SOCIETA] non era in condizione di dissesto e Pecchia non era a conoscenza dello stato di insolvenza della medesima. Tale impostazione soffre un duplice errore di diritto. In primo luogo, quello che ritiene che, per esservi bancarotta fraudolenta distrattiva — chiunque sia chiamato a risponderne — debba esservi una situazione di dissesto della società che subisce le deprivazioni. La giurisprudenza attuale di questa Corte, infatti, ai fini della sussistenza oggettiva della fattispecie, non ritiene necessario che la società versi in una situazione di insolvenza, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento di quest'ultima destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804; Sez. 5, n. 13910 del 08/02/2017, Santoro, Rv. 269389; Sez. 5, n. 47616 del 17/07/2014, Simone, Rv 261683; Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, Tanzi ed altri, Rv. 261942).Non smentiscono questo assetto interpretativo i precedenti di questa Corte, che qualificano la bancarotta fraudolenta prefallimentare come reato di pericolo concreto (Sez. 5, n. 50081 del 14/09/2017, Zazzini, Rv. 271437; Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella e altro, Rv. 270763; Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Palitta, Rv. 269562). Si tratta, infatti, di pronunzie che — postulando la necessità che il pericolo sia concreto e non astratto — hanno solo individuato un criterio selettivo nel novem delle condotte poste in essere dall'imprenditore, atto a discriminare le operazioni del tutto lecite, ancorché foriere di un pericolo minimo per la garanzia patrimoniale, ed eventualmente anche rientranti nel fisiologico rischio di impresa, da quelle dotate di una valenza depauperativa ingiustificata. Giova, infine, osservare che, nella sentenza Sgaramella, si rinvengono delle riflessioni utili ad agevolare l'interprete nella delibazione circa la pericolosità concreta della condotta distrattiva e la consapevolezza dell'imprenditore di tale pericolosità: si tratta di indici dotati di immediata evidenza dimostrativa (al di fuori di qualsiasi logica presuntiva), della "fraudolenza" del fatto, enucleati a titolo esemplificativo, tra cui le «cointeressenze dell'imprenditore o dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte nei fatti depauperativi» ovvero la «"distanza" (e, segnatamente,» l'«irriducibile estraneità) del fatto generatore di uno squilibrio tra attività e passività rispetto a qualsiasi canone di ragionevolezza imprenditoriale». Non è necessario, al contrario, che l'attività depauperativa si innesti su una preesistente situazione di difficoltà dell'impresa che subisce la distrazione. Da questa impostazione consegue che l'avere evidenziato, in sentenza, l'anomalia delle operazioni di mero finanziamento di Pecchia e delle sue società, in vista di un eventuale, futuro avvio dei non meglio precisati "affari" in Albania, costituisce un'adeguata enucleazione di un importante indice di fraudolenza dell'operazione nel suo complesso che non richiede un particolare sforzo motivazionale e che rende evidente come il pericolo che le imponenti spoliazioni incidessero sulla garanzia del ceto creditorio fosse più che concreto, a prescindere da quali fossero le condizioni della [OSCURATO:SOCIETA] al tempo delle distrazioni. Il secondo presupposto errato in diritto riguarda il coefficiente soggettivo. A questo proposito, va infatti ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa sezione, il dolo del concorrente extraneus nella bancarotta distrattiva dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, Falcioni, Rv. 278156; Sez. 5, n. 38731 del 17/05/2017, Bolzoni, Rv. 271123; Sez. 5, n. 54291 del 17/05/2017, Bratomi, Rv. 271837). D'altra parte sarebbe singolare pretendere la conoscenza del dissesto della società dall'estraneo concorrente e non già dall'amministratore della fallita. Secondo la giurisprudenza di questa Corte che il Collegio condivide e che sviluppa, sul versante soggettivo, la giurisprudenza sopra illustrata circa i rapporti tra atti depauperativi e dissesto, infatti, il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato a dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria non solo la volontà di cagionare il fallimento, ma neanche la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805; Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763, Sez. 5, Sentenza n. 13910 del 08/02/2017, Santoro, Rv. 269389), con la rappresentazione «della pericolosità della condotta distrattiva, da intendersi come probabilità dell'effetto depressivo sulla garanzia patrimoniale che la stessa è in grado di determinare e, dunque, la rappresentazione del rischio di lesione degli interessi creditori tutelati dalla norma incriminatrice» (Sez. 5, n. 15613 del 05/12/2014, dep. 2015, Geronzi ed altri, Rv. 263801). Da tanto consegue che non ha alcun rilievo la circostanza, agitata dal ricorrente, che egli non fosse a conoscenza del dissesto della [OSCURATO:SOCIETA]. 3. I motivi di ricorso circa la bancarotta da operazioni dolose contengono censure generiche, ma il Collegio deve prendere atto che il fatto non sussiste, sicché, a prescindere dall'assenza di sollecitazioni di parte in questo senso, si impone una pronunzia ex art. 129, comma 1, codice di rito. Le ragioni di questa pronunzia discendono dalla constatazione che, sia nella sentenza di primo grado che in quella di appello, non vi è alcuna indicazione di attività ulteriori, diverse dalle distrazioni che costituiscono il substrato fattuale delle contestazioni di cui ai sottocapi 9A), che possano sostanziare l'addebito ex art. 223, comma 2, n. 1), legge fall., il che ne evidenzia l'insussistenza. E', infatti, costante l'insegnamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui è sì possibile il concorso materiale tra bancarotta fraudolenta distrattiva e bancarotta da operazioni dolose, ma solo quando, oltre ad azioni ricomprese nello specifico schema della bancarotta ex art. 216 legge fall., si siano verificati differenti ed autonomi comportamenti dolosi i quali — concretandosi in abuso o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per l'andamento economico finanziario della società — siano stati causa del fallimento (Sez. 5, n. 348 del 07/12/2021, dep. 2022, D'ambrosi, Rv.282396; Sez. 5, n. 533 del 14/10/2016, dep. 2017, Zaccaria e altro, Rv. 269019; Sez. 5, n. 24051 del 15/05/2014, Lorenzini e altro, Rv. 260142; Sez. 5, n. 34559 del 19/05/2010, Biole' e altro, Rv. 248167; Sez. 5, n. 17978 del 17/02/2010, Pagnotta e altri, Rv. 247247). Tali differenti ed autonomi comportamenti dolosi, nel caso di specie, non sono stati accertati. 4. Il sesto ed il settimo motivo di ricorso — che investono i reati tributari — sono inammissibili. 4.1. Del tutto inammissibile è l'impugnativa per quanto concerne il reato di cui al capo 6) (già dichiarato prescritto in primo grado), dal momento che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Nel caso di specie, la doglianza che attiene a detto reato non evidenzia affatto elementi di per sé stessi direttamente indicativi della insussistenza del reato addebitato, sicché il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. 4.2. Quanto al reato di cui al capo 5), il ricorso manca di confrontarsi con plurimi indicatori dell'inesistenza dell'operazione sottostante alla fattura: la circostanza che la [OSCURATO:SOCIETA], nel corso di tutta la sua esistenza, avesse emesso solo le due fatture nei confronti della LT Telecorn e che avesse ricevuto solo quella della Romtelecom di cui si discute al capo 5); che dette fatture, fossero tutte redatte su moduli analoghi; che quella apparentemente emessa dalla Romtelecom fosse scritta in italiano, nonostante la società emittente fosse rumena; che nella fattura fosse indicata anche l'I.V.A., nonostante si trattasse di cessioni intracomunitarie sottratte all'imponibilità di detta imposta. Nessuno di questi dati, logicamente composti dalla sentenza impugnata, è stato avversato, limitandosi il ricorso ad affermazioni del tutto generiche, il che lo destina all'inammissibilità. 4.3. Il segmento del ricorso che concerne la determinazione della pena è del tutto generico, risolvendosi nella contestazione di sproporzione di detta quantificazione.5. Quanto alle doglianze in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1), legge fall. ed alla reiezione delle circostanze attenuanti generiche di cui ai motivi ottavo e nono — il Collegio osserva quanto segue. 5.1. In ordine alla circostanza aggravante dei più fatti di bancarotta, essa viene meno in ragione dell'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per quanto concerne la seconda delle ipotesi di bancarotta contestate, quella da operazioni dolose. 5.2. Riguardo l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura fattuale (gravità del fatto e sua preordinazione) che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore. Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). 6. Il decimo motivo di ricorso con tutta evidenza non contiene una vera e propria doglianza, ma rappresenta a questa Corte che, nel caso di accoglimento del ricorso, le statuizioni civili sarebbero state travolte. 7. Tanto premesso, quale conseguenza dell'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in ordine alla bancarotta da operazioni dolose e dell'esclusione della circostanza aggravante dm cui all'art. 219, comma 2, n. 1), legge fall., vanno eliminati i sei mesi di reclusione inflitti a titolo di aumento. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reat
Sentenza Cassazione n. 13438/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris