CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 05818/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25258-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - <2.• avverso la sentenza n. 5227/1/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 19/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 25258 sez. MT - ud. 08-11-2022 -2- rg 25258/2020 [OSCURATO:PERSONA] c/ Agenzia delle entrate Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia, che in controversia su impugnazione di cartella di pagamento per vari tributi (tassa auto, imposta di registro, Irpef) ha accolto l'appello principale dell'Agenzia delle entrate Riscossione, ritenendo legittimamente prodotta la documentazione attestante l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento e dei preavvisi di fermo, essendo sanabile la irrituale produzione documentale in appello. La CTR ha rilevato la regolare notifica delle cartelle, rigettando sul punto l'eccezione del contribuente, che nn ha sollevato l'eccezione in occasione della notifica del preavviso di fermo notificato successivamente. Rigettava infine l'eccezione di prescrizione. L'Agenzia delle entrate riscossione deposita atto di costituzione ai sensi dell'art. 370 comma 1 c.p.c.. Il contribuente deposita memoria. Considerato che: Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.111,112, 131 e 132 c.p.c., ex art. 360 n. 4 c.p.c., per omessa pronuncia in ordine alla istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. degli originali delle relate di notifica prodotte in allegato all'atto di appello. Col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art.210 c.p.c. e dell'art. 2719 c.c., per mancato accoglimento dell'istanza di esibizione degli originali della documentazione, in presenza di implicita contestazione di conformità agli originali degli atti di notifica. I motivi, esaminabili congiuntamente per la loro connessione, sono infondati, per avere la CTR Jimplicitarnìente disatteso l'eccezione di non conformità della copia all'originale. Infatti, in tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (Cass., Sez. 5, 20.6.2019). Dal ricorso non emerge peraltro che tale specifica contestazione sia stata effettuata dal contribuente, il quale si è in sostanza limitato a richiedere l'esibizione dell'originale ex art. 210 c.p.c. Nella fattispecie la CTR, preso atto della richiesta di produzione degli originali delle cartelle notificate riguardo alla produzione effettuata in appello (v. pag. 2 della sentenza) ha poi ritenuto (v. pag. 3 della sentenza) che la documentazione attestante la notifica "come operata in questo grado dall'appellante Agenzia delle entrate riscossione deve ritenersi legittimamente prodotta ex art. 58 d.lgs. 546/92" e che "l'irrituale produzione documentale nel primo grado di giudizio può quindi essere sanata": con ciò dando atto di avere preso visione della documentazione relativa alla notifica, e ritenendo implicitamente non necessaria l'esibizione degli originali, peraltro non nece:ssaria (Cass. n. 20769 del 21/07/2021; n. 23039 del 11/11/2016; n. 16121/2019). Il ricorso va conclusivamente respinto. Nulla sulle spese, in mancanza di difese da parte dell'Agenzia delle entrate. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo