CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 maggio 2026
Cassazione n. 12524/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pe [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 1762/2020depositata il 28/11/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].I sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizioinnanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] i sig.ri [OSCURATO:PERSONA] eDomenica Abbate. Precisavano di avere avviato una trattativa verbaleper l’acquisto di uno dei tre lotti edificabili di proprietà dei convenuti,siti in Casteldaccia e per il quale avevano già corrisposto a titolo diNumero registro generale 3980/2021Numero sezionale 288/2026Numero di raccolta generale 12524/2026Data pubblicazione 04/05/2026acconto, sul prezzo pattuito di € 103.290,00, la somma di €67.540,00. Precisavano ancora di avere sostenuto integralmente icosti di costruzione e completamento della villetta sita sul lottointermedio (quella oggetto della promessa di vendita); tuttavia, alavori ultimati, i proprietari del suolo comunicavano la volontà direcedere dalle trattative.Sulla base di tali premesse, i sig.ri Ingenio e Magro chiedevano, in viaprincipale, l'accertamento della proprietà dell'immobile perspecificazione e, in subordine, chiedevano la condanna dei convenutial pagamento di indennità per le addizioni, che determinavano inmisura pari all’aumento di valore conseguito dal fondo; chiedevanoinoltre la restituzione degli acconti versati e il risarcimento dei danniper la rottura ingiustificata delle trattative.Nel contraddittorio dei convenuti, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],eseguita l’istruzione mediante prove orali e consulenza tecnica, con lasentenza n. 944/2017, rigettata la domanda principale, riconosceva,l’obbligo dei convenuti di corrispondere agli attori un’indennità pariall’aumento di valore conseguito dal fondo in dipendenza delleaddizioni da essi realizzate.Avverso tale sentenza proponevano appello i sig.ri Amarasco eAbbate, censurando il riconoscimento e la liquidazione dell’indennitàper l’eseguita costruzione sul fondo altrui. Gli appellanti rimarcavanoche gli attori non potevano qualificarsi quali possessori di buona fede,essendo in effetti meri detentori qualificati del terreno, conconseguente inapplicabilità dell’art. 1150 c.c. Resistevano i sig.riIngenio e Magro.La Corte d’appello di Palermo, con la sentenza n. 1762/2020, per quelche rileva in questa sede di legittimità, ha riformato parzialmente laNumero registro generale 3980/2021Numero sezionale 288/2026Numero di raccolta generale 12524/2026Data pubblicazione 04/05/2026sentenza di prime cure, rigettando la domanda di pagamentodell’indennità per le addizioni. Essa, richiamando la consolidatagiurisprudenza di legittimità sul tema, ha affermato che nel contrattopreliminare di vendita — anche nella forma della promessa dipermuta con conguaglio — la consegna anticipata del bene noncomporta anticipazione degli effetti traslativi, poiché la disponibilitàdel promissario acquirente si fonda su un rapporto di detenzionequalificata, riconducibile a un comodato funzionalmente collegato alpreliminare. Da tale qualificazione ha fatto discendere l’inapplicabilitàdell’art. 1150 c.c., norma di carattere eccezionale riferita alpossessore, non estensibile analogicamente al promissario acquirenteche abbia ricevuto il bene prima della stipula del contratto definitivo.La Corte d’appello richiamava letteralmente la decisione di primogrado nella parte in cui il Tribunale aveva menzionato l’art. 936 c.c.La Corte di merito chiariva che tramite tale richiamo il primo giudiceaveva solamente inteso riferirsi al criterio di liquidazionedell’indennità, ma pur sempre sul presupposto dell’applicabilità delladisciplina stabilita dall’art. 1150 in materia di possesso di buona fede.Avverso la suddetta sentenza propongono ricorso per cassazione isig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi, alquale hanno resistito con controricorso i sig.ri [OSCURATO:PERSONA] eDomenica Abbate.Nell’imminenza dell’adunanza camerale le parti hanno presentatomemorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia censura la violazionedegli artt. 112, 113, 342 c.p.c. e 111 Cost., in relazione all’art. 360,co. 1 n. 3 c.p.c. La Corte di appello ha ragionato come se gli attoriNumero registro generale 3980/2021Numero sezionale 288/2026Numero di raccolta generale 12524/2026Data pubblicazione 04/05/2026avessero proposto la domanda di pagamento dell’indennità per leaddizioni costituenti miglioramenti ai sensi dell’art. 1150 c.c. mentreessi avevano giustificato la pretesa ai sensi dell’art. 936 c.c. IlTribunale, nell’accogliere la domanda ai sensi della diversa norma, hapronunziato extra petita; tuttavia, l’error in procedendo non fuoggetto di appello da parte dei proprietari convenuti, i qualidenunziarono la decisione nel merito, per avere il primo giudiceaccolto una domanda infondata.Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 936c.c. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. La Corte d’appello, unavolta riconosciuto che la situazione fatta valere dagli attori erasussumibile sotto una diversa previsione, avrebbe dovuto decidere inconformità, attribuendo agli attori l’indennità nella misura dovuta.2. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati.In tema di risarcimento dei danni, l'indicazione nell'atto introduttivo,e la conseguente applicazione in primo grado, di una norma checostituisce titolo di responsabilità diverso da quello realmenteesistente, e correttamente individuato nel giudizio di appello, noncomporta la formazione di un giudicato implicito, trattandosi dimera qualificazione giuridica del fatto storico addotto a fondamentodella richiesta risarcitoria. In tale prospettiva, l'attore,totalmente vittorioso in primo grado, non ha l'onere diproporre appello incidentale al fine di far valere la possibilità che laresponsabilità del danneggiante, accertata in primo grado sul pianofattuale, sia riconducibile a una diversa fonte, mentre rientra nelpotere ufficioso del giudice di merito, in qualsiasi fase delprocedimento, il compito di qualificare giuridicamente la domanda edi individuare conseguentemente la norma applicabile.Numero registro generale 3980/2021Numero sezionale 288/2026Numero di raccolta generale 12524/2026Data pubblicazione 04/05/2026(Cass. n. 15724/2011; n. 9294 /2015). Poiché la preclusione di cuiall'art 346 c.p.c. concerne le domande e le eccezioni, e non pure leargomentazioni che le parti possono svolgere, al giudice dell'appello,investito della cognizione della domanda in forza dell'impugnazioneproposta dal solo convenuto soccombente, è consentito dare ai fattidedotti in giudizio una diversa qualificazione, anche se più favorevolealla posizione dell'attore, senza che occorra una specificaimpugnazione di questi, vittorioso in primo grado(Cass. n. 3366 /1981).È stato anche chiarito che in tema di corresponsione di una somma atitolo di miglioramenti, l'inquadramento della domanda nellafattispecie di cui all'art. 1150 c.c. o in quella di cui all'art. 936 c.c. èrimessa al potere-dovere di qualificazione del giudice di merito; nediscende che una volta proposta la domanda di conseguimentodell'indennità per i miglioramenti ai sensi della prima ipotesi, ben puòlo stesso giudice, senza incorrere in una mutatio libelli nonconsentita, accogliere la domanda ai sensi della seconda (Cass.n. 16804/2018).3. Nel caso in esame, la domanda, così come proposta dagli originarise avesse ritenuto non corretta la qualificazione operata dal primogiudice, avrebbe dovuto pronunziare sulla base della qualificazioneritenuta appropriata. L’esercizio di tale potere-dovere del giudiced’appello non richiedeva che gli attori vittoriosi proponessero appelloincidentale sul punto, pena la formazione del giudicato. L’errorecompiuto nel caso in esame dal giudice d’appello risulta ancora piùevidente, perché la Corte d’appello ha definito la lite senza neanchechiedersi se la qualificazione della domanda, data dal primo giudice eNumero registro generale 3980/2021Numero sezionale 288/2026Numero di raccolta generale 12524/2026Data pubblicazione 04/05/2026in ipotesi ritenuta erronea, corrispondesse effettivamente a quelladata dagli attori; fermo restando anche in tale ipotesi il giudiced’appello avrebbe dovuto ugualmente pronunziare sulla base dellaqualificazione ritenuta corretta, senza nessuna preclusione dagiudicato, la cui formazione risultava a priori esclusa dallaimpugnazione proposta dai convenuti soccombenti proprio sul puntodella qualificazione offerta dal primo giudice.Nella memoria i controricorrenti ventilano l’ipotesi che la sentenza siafondata su una duplica ratio decidendi: non solo la carenza deipresupposti di applicabilità dell’art. 1150 c.c. ma anche di quellidell’art. 936 c.c. che suppone la qualità di “terzo” del costruttore,qualità che non potrebbe essere riconosciuta ai ricorrenti, i qualiavevano realizzato le opere come parti di un rapporto negoziale con ilproprietario del suolo.Senza che sia in questa sede necessario approfondire la questione,tale rilievo dei controricorrenti, fondato sul titolo della domandaoriginariamente fatto valere, non elide il fatto che la questionesottoposta alla Corte d’appello poneva pur sempre un problema diqualificazione giuridica, attività che il giudice di merito non solo può,ma deve compiere, secondo quando sopra già chiarito. Ragione percui la Corte d'appello, avendo il Tribunale accolto la domanda comese fosse stata proposta ai sensi dell'art. 1150 cit., non avrebbedovuto affermare che simile operazione aveva determinatol'accoglimento di una domanda diversa da quella proposta, maavrebbe dovuto qualificare autonomamente la domanda e decidere diconseguenza, senza essere vincolato dalla qualificazione di parte. Inmateria di procedimento civile, l'applicazione del principio iura novitcuria, di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., importa la possibilità perNumero registro generale 3980/2021Numero sezionale 288/2026Numero di raccolta generale 12524/2026Data pubblicazione 04/05/2026il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti edai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa,ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispeciesottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della suadecisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamatidalle parti (Cass. n. 5832/2021; n. 28083/2025).La sentenza deve essere, pertanto, cassata e la causa rinviata allaCorte d’appello di Palermo in diversa composizione, perché decidasull’appello in conformità a quanto sopra. La Corte di rinvio liquideràanche le spese del presente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa innanzi alla Corte d’appello di Palermo, in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile della Corte suprema di cassazione, il 10 febbraio 2026.Il PresidenteMauro Mocci