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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20622/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12887 del ruolo generale dell'anno 2015 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via Cosseria, n. 2, presso lo studio Fais-Placidi; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, n. 2667/6/2014, depositata in data 18 dicembre 2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dall'esposizione in fatto della pronuncia impugnata si evince che: l'Agenzia delle entrate aveva notificato alla società [OSCURATO:PERSONA] & c. s.p.a. un avviso di accertamento, relativo all'anno 2008, con il quale, ai sensi dell'art. 60bis, d.P.R. n. 633/1972, aveva recuperato una maggiore iva in conseguenza dell'acquisto dalla società Auto.Com. di veicoli usati a prezzi inferiori a quelli di acquisto da parte della medesima venditrice; avverso l'atto impositivo la società aveva proposto ricorso che era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Bari; avverso la pronuncia del giudice di primo grado la società aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Puglia ha accolto l'appello, in particolare ha ritenuto che: l'avviso di accertamento non era sufficientemente motivato, non avendo riportato il dettagliato ed analitico elenco delle operazioni di acquisto e di vendita di ogni singolo autoveicolo con l'illustrazione del relativo stato di utilizzo, di conservazione, del prezzo di cessione e dei vari passaggi tra i diversi intermediari, stante la particolare caratteristica di tali beni soggetti a logorio tecnico e fisico ed il particolare andamento del mercato al tempo della cessione; le considerazioni espresse con riferimento al vizio di motivazione dell'avviso di accertamento avevano rilevanza anche ai fini della mancanza di prova della effettuazione di cessioni ad un prezzo inferiore al valore normale, atteso che non risultavano presunzioni gravi, precise e concordanti, anche ai fini della prova della buona fede del cessionario;avverso la suddetta pronuncia l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso affidato a tre motivi di censura, cui ha resistito la società depositando controricorso; considerato che: con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell'art. 56, d.P.R. n. 633/1972, nonché dell'art. 2700, cod. civ.; in particolare, evidenzia parte ricorrente che erroneamente il giudice del gravame ha ritenuto che l'avviso di accertamento difettasse di motivazione in quanto: la questione del difetto di motivazione era stata prospettata sulla base della mancanza di notifica del processo verbale di constatazione redatto nei confronti della società cedente e, sotto tale profilo, contraddittoriamente la società cessionaria aveva proposto motivi di impugnazione che erano diretti a contrastare la propria partecipazione alla condotta delittuosa della cedente, il che comportava una piena conoscenza degli elementi a supporto della pretesa tributaria; la doglianza della società, dunque, era meramente formale, in contrasto con la sostanziale conoscenza del contenuto degli atti richiamati per relationem nell'avviso di accertamento; risultava, a tal proposito, che i funzionari della Guardia di Finanza avevano attestato di avere notificato il processo verbale di constatazione emesso nei confronti della società cedente, e tale affermazione aveva valenza probatoria ai sensi dell'art. 2700, cod. civ.; il motivo è infondato; lo stesso, invero, si fonda, essenzialmente, su due profili: uno, relativo al comportamento giudiziale della società, di per sé dimostrativo della piena consapevolezza delle ragioni della pretesa; l'altro, relativo alla completezza motivazionale dell'avviso di accertamento, in quanto lo stesso rinviava ad un processo verbale di constatazione emesso nei confronti della società cedente ed il cui contenuto sarebbe stato conosciuto dalla società cessionaria;con riferimento a quest'ultimo profilo, va, in primo luogo, evidenziato che il giudice del gravame, dopo avere evidenziato che la società aveva lamentato la mancata conoscenza del contenuto del processo verbale di constatazione notificato alla società cedente, ha poi compiuto un accertamento in fatto in ordine alla genericità del contenuto dell'avviso di accertamento, ritenendo che l'atto impugnato non contenesse l'esposizione dei presupposti di fatto fondanti le ragioni della pretesa; pertanto, il motivo di ricorso non risulta aderente alla ratio decidendi della pronuncia censurata che, in realtà, non si è espressa sulla questione della mancata conoscenza del processo verbale di constatazione emesso nei confronti del soggetto terzo, ma ha ritenuto non corretta la valutazione del giudice di primo grado che, pur avendo tenuto conto di tutti gli atti causa, ha aveva concluso per la completezza motivazionale dell'avviso di accertamento; inoltre, il profilo di censura difetta di specificità, in quanto, pur volendosi seguire la prospettazione secondo cui comunque la società aveva avuto conoscenza del processo verbale di constatazione emesso nei confronti della società cedente, non ne riproduce il contenuto, non consentendo a questa Corte di accertare se l'avviso di accertamento possa essere considerato sufficientemente motivato anche mediante il rinvio per relationem ad altro atto emesso nei confronti della società cedente e di cui si assume l'avvenuta conoscenza da parte della società cessionaria; sotto tale profilo, il giudice del gravame ha accertato, come detto, la mancata conoscenza da parte della società dei presupposti di fatto fondanti la pretesa, in particolare la compiuta esposizione delle ragioni per le quali l'acquisto era avvenuto ad un prezzo inferiore a quello normale e tale accertamento è stato compiuto tenuto conto degli atti di causa e, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, il giudice del gravame ha ritenuto di dovere dare una lettura diversa ai fini della valutazione della sufficienza dell'obbligo motivazionale dell'avviso di accertamento, ritenendo che il mero riferimento ai rapporti intercorsi con la società cedente ed il mero richiamo alla previsione di cui all'art. 60bis, d.P.R. n. 633/1972, non avessero rilevanza decisiva; questo passaggio motivazionale, cioè la non idoneità degli elementi posti a conoscenza della società cessionaria ai fini della sufficienza dell'obbligo motivazionale dell'avviso di accertamento, così come risultante dal complesso degli atti di causa posti all'attenzione del giudicante, non è stato specificamente censurato sotto il profilo della non correttezza alla luce delle previsioni di legge, avendo parte ricorrente, come visto, posta l'attenzione sulla avvenuta presa di conoscenza del processo verbale di constatazione emesso nei confronti della cedente, ma il cui contenuto, in violazione del principio di specificità del motivo, non è stato riprodotto in questa sede; né può valere il profilo di censura che attiene alla considerazione del comportamento processuale della parte, come invece evidenziato dalla ricorrente, posto che lo stesso potrebbe assumere rilevanza non in astratto, ma in concreto, laddove il contribuente, con il proprio atto difensivo, compia riferimenti specifici all'atto che si ritiene sia stato allo stesso notificato, circostanza non evidenziata dalla ricorrente, che ha solo genericamente fatto riferimento al comportamento difensivo diretto ad evidenziare la propria "estraneità alle condotte delittuose poste in essere dalla cedente" ed a argomentare sulla "non partecipazione alla condotta delittuosa del cedente vieppiù contestando all'ufficio l'omessa considerazione di elementi specifici e/o tecnico delle auto usate compravendute"; non rilevante è, dunque, anche il riferimento alla previsione di cui all'art. 2700, cod. civ., in quanto attiene alla rilevanza probatoria di quanto accertato da pubblici ufficiali in un processo verbale di constatazione di cui, come visto, la ricorrente non ha provveduto a riprodurre il contenuto in questa sede; il rigetto del primo motivo di ricorso, concernente il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, comporta l'inammissibilità per difetto di interesse: del secondo motivo di ricorso con il quale si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell'art. 60bis, d.P.R. n. 633/1972, relativo ai presupposti per la contestazione al cessionario della responsabilità solidale con il cedente quando la cessione è avvenuta a prezzi inferiori al valore normale; nonché del terzo motivo di ricorso, con il quale si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell'art. 2697, cod. civ., per avere escluso la rilevanza della prova fornita dall'amministrazione finanziaria ai fini dell'accertamento della cessione a prezzi inferiori quelli normali; ciò in quanto con il rigetto del primo motivo di ricorso, che riguarda il vizio di motivazione dell'avviso di accertamento, viene meno l'interesse alla pronuncia sulle altre questioni che attengono al merito e che presuppongono la validità, sul piano motivazionale, dell'avviso di accertamento (Cass. civ., 11 maggio 2018, n. 11493); in conclusione, è infondato il primo motivo, inammissibili i restanti, con conseguente rigetto del ricorso e condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente.

P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente che si liquidano in complessive euro 4.100,00, oltre spese fo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12887 del ruolo generale dell'anno 2015 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via Cosseria, n. 2, presso lo studio Fais-Placidi; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, n. 2667/6/2014, depositata in data 18 dicembre 2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dall'esposizione in fatto della pronuncia impugnata si evince che: l'Agenzia delle entrate aveva notificato alla società [OSCURATO:PERSONA] & c. s.p.a. un avviso di accertamento, relativo all'anno 2008, con il quale, ai sensi dell'art. 60bis, d.P.R. n. 633/1972, aveva recuperato una maggiore iva in conseguenza dell'acquisto dalla società Auto.Com. di veicoli usati a prezzi inferiori a quelli di acquisto da parte della medesima venditrice; avverso l'atto impositivo la società aveva proposto ricorso che era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Bari; avverso la pronuncia del giudice di primo grado la società aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Puglia ha accolto l'appello, in particolare ha ritenuto che: l'avviso di accertamento non era sufficientemente motivato, non avendo riportato il dettagliato ed analitico elenco delle operazioni di acquisto e di vendita di ogni singolo autoveicolo con l'illustrazione del relativo stato di utilizzo, di conservazione, del prezzo di cessione e dei vari passaggi tra i diversi intermediari, stante la particolare caratteristica di tali beni soggetti a logorio tecnico e fisico ed il particolare andamento del mercato al tempo della cessione; le considerazioni espresse con riferimento al vizio di motivazione dell'avviso di accertamento avevano rilevanza anche ai fini della mancanza di prova della effettuazione di cessioni ad un prezzo inferiore al valore normale, atteso che non risultavano presunzioni gravi, precise e concordanti, anche ai fini della prova della buona fede del cessionario;avverso la suddetta pronuncia l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso affidato a tre motivi di censura, cui ha resistito la società depositando controricorso; considerato che: con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell'art. 56, d.P.R. n. 633/1972, nonché dell'art. 2700, cod. civ.; in particolare, evidenzia parte ricorrente che erroneamente il giudice del gravame ha ritenuto che l'avviso di accertamento difettasse di motivazione in quanto: la questione del difetto di motivazione era stata prospettata sulla base della mancanza di notifica del processo verbale di constatazione redatto nei confronti della società cedente e, sotto tale profilo, contraddittoriamente la società cessionaria aveva proposto motivi di impugnazione che erano diretti a contrastare la propria partecipazione alla condotta delittuosa della cedente, il che comportava una piena conoscenza degli elementi a supporto della pretesa tributaria; la doglianza della società, dunque, era meramente formale, in contrasto con la sostanziale conoscenza del contenuto degli atti richiamati per relationem nell'avviso di accertamento; risultava, a tal proposito, che i funzionari della Guardia di Finanza avevano attestato di avere notificato il processo verbale di constatazione emesso nei confronti della società cedente, e tale affermazione aveva valenza probatoria ai sensi dell'art. 2700, cod. civ.; il motivo è infondato; lo stesso, invero, si fonda, essenzialmente, su due profili: uno, relativo al comportamento giudiziale della società, di per sé dimostrativo della piena consapevolezza delle ragioni della pretesa; l'altro, relativo alla completezza motivazionale dell'avviso di accertamento, in quanto lo stesso rinviava ad un processo verbale di constatazione emesso nei confronti della società cedente ed il cui contenuto sarebbe stato conosciuto dalla società cessionaria;con riferimento a quest'ultimo profilo, va, in primo luogo, evidenziato che il giudice del gravame, dopo avere evidenziato che la società aveva lamentato la mancata conoscenza del contenuto del processo verbale di constatazione notificato alla società cedente, ha poi compiuto un accertamento in fatto in ordine alla genericità del contenuto dell'avviso di accertamento, ritenendo che l'atto impugnato non contenesse l'esposizione dei presupposti di fatto fondanti le ragioni della pretesa; pertanto, il motivo di ricorso non risulta aderente alla ratio decidendi della pronuncia censurata che, in realtà, non si è espressa sulla questione della mancata conoscenza del processo verbale di constatazione emesso nei confronti del soggetto terzo, ma ha ritenuto non corretta la valutazione del giudice di primo grado che, pur avendo tenuto conto di tutti gli atti causa, ha aveva concluso per la completezza motivazionale dell'avviso di accertamento; inoltre, il profilo di censura difetta di specificità, in quanto, pur volendosi seguire la prospettazione secondo cui comunque la società aveva avuto conoscenza del processo verbale di constatazione emesso nei confronti della società cedente, non ne riproduce il contenuto, non consentendo a questa Corte di accertare se l'avviso di accertamento possa essere considerato sufficientemente motivato anche mediante il rinvio per relationem ad altro atto emesso nei confronti della società cedente e di cui si assume l'avvenuta conoscenza da parte della società cessionaria; sotto tale profilo, il giudice del gravame ha accertato, come detto, la mancata conoscenza da parte della società dei presupposti di fatto fondanti la pretesa, in particolare la compiuta esposizione delle ragioni per le quali l'acquisto era avvenuto ad un prezzo inferiore a quello normale e tale accertamento è stato compiuto tenuto conto degli atti di causa e, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, il giudice del gravame ha ritenuto di dovere dare una lettura diversa ai fini della valutazione della sufficienza dell'obbligo motivazionale dell'avviso di accertamento, ritenendo che il mero riferimento ai rapporti intercorsi con la società cedente ed il mero richiamo alla previsione di cui all'art. 60bis, d.P.R. n. 633/1972, non avessero rilevanza decisiva; questo passaggio motivazionale, cioè la non idoneità degli elementi posti a conoscenza della società cessionaria ai fini della sufficienza dell'obbligo motivazionale dell'avviso di accertamento, così come risultante dal complesso degli atti di causa posti all'attenzione del giudicante, non è stato specificamente censurato sotto il profilo della non correttezza alla luce delle previsioni di legge, avendo parte ricorrente, come visto, posta l'attenzione sulla avvenuta presa di conoscenza del processo verbale di constatazione emesso nei confronti della cedente, ma il cui contenuto, in violazione del principio di specificità del motivo, non è stato riprodotto in questa sede; né può valere il profilo di censura che attiene alla considerazione del comportamento processuale della parte, come invece evidenziato dalla ricorrente, posto che lo stesso potrebbe assumere rilevanza non in astratto, ma in concreto, laddove il contribuente, con il proprio atto difensivo, compia riferimenti specifici all'atto che si ritiene sia stato allo stesso notificato, circostanza non evidenziata dalla ricorrente, che ha solo genericamente fatto riferimento al comportamento difensivo diretto ad evidenziare la propria "estraneità alle condotte delittuose poste in essere dalla cedente" ed a argomentare sulla "non partecipazione alla condotta delittuosa del cedente vieppiù contestando all'ufficio l'omessa considerazione di elementi specifici e/o tecnico delle auto usate compravendute"; non rilevante è, dunque, anche il riferimento alla previsione di cui all'art. 2700, cod. civ., in quanto attiene alla rilevanza probatoria di quanto accertato da pubblici ufficiali in un processo verbale di constatazione di cui, come visto, la ricorrente non ha provveduto a riprodurre il contenuto in questa sede; il rigetto del primo motivo di ricorso, concernente il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, comporta l'inammissibilità per difetto di interesse: del secondo motivo di ricorso con il quale si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell'art. 60bis, d.P.R. n. 633/1972, relativo ai presupposti per la contestazione al cessionario della responsabilità solidale con il cedente quando la cessione è avvenuta a prezzi inferiori al valore normale; nonché del terzo motivo di ricorso, con il quale si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell'art. 2697, cod. civ., per avere escluso la rilevanza della prova fornita dall'amministrazione finanziaria ai fini dell'accertamento della cessione a prezzi inferiori quelli normali; ciò in quanto con il rigetto del primo motivo di ricorso, che riguarda il vizio di motivazione dell'avviso di accertamento, viene meno l'interesse alla pronuncia sulle altre questioni che attengono al merito e che presuppongono la validità, sul piano motivazionale, dell'avviso di accertamento (Cass. civ., 11 maggio 2018, n. 11493); in conclusione, è infondato il primo motivo, inammissibili i restanti, con conseguente rigetto del ricorso e condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente che si liquidano in complessive euro 4.100,00, oltre spese fo
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