CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 settembre 2026
Cassazione n. 25257/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'Andrea- RICORRENTE -contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore- INTIMATA -avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 589/2024 depositatail 25 giugno 2024 nel proc. n. 785/2020 R.G.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 marzo 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 3038/2025Numero sezionale 1235/2026Numero di raccolta generale 25257/2026Data pubblicazione 13/09/2026esaminati gli atti.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre contro la sentenza 25 giugno 2024 n.589 della Corte d'appello di Salerno che, sull'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA]alerno ma all'esito di rilievo officioso su un punto estraneo ai motivi diappello, ravvisata la carenza di prova in ordine alla titolarità in capo allasocietà dell'accreditamento provvisorio o transitorio nel periodo di riferi-mento sulla base di un provvedimento emesso dalla Regione Campania, inriforma della decisione di primo grado ha integralmente rigettato la do-manda di condanna proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA].2. ASL Salerno è rimasta intimata.3. I fatti rilevanti per la decisione possono essere così riassunti, sullabase degli atti.3.1. Silba è titolare in Roccapiemonte di una casa di cura denominata“[OSCURATO:PERSONA] – Montesano” che eroga, in virtù di autorizzazione sanitaria e inregime di provvisorio accreditamento, prestazioni di riabilitazione ex art.26, l. 23 dicembre 1978, n. 833 di tipo estensivo.Affermatasi, nel ricorso ex art. 633 c.p.c. al Tribunale di Salerno, credi-trice della residua somma di euro 234.262,06, oltre interessi moratori, perprestazioni sanitarie di riabilitazione estensiva erogate presso la casa di cura“[OSCURATO:PERSONA] – Montesano” nel periodo ottobre – dicembre 2011, e ciò inforza del contratto ex art. 8-quinquies d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 sti-pulato l'8 giugno 2011 con ASL Salerno (doc. 5 ricorso per cassazione, doc.2 fascicolo monitorio) in regime accreditato definitivamente con DCA 43/2015 (come sarà documentato nel successivo giudizio ex art. 645 c.p.c.,doc. 2 allegato alla seconda memoria istruttoria ex art. 183, comma 6,c.p.c., doc. 4 allegato alle note di udienza del 14 dicembre 2023 depositatein appello, doc. 6 allegato al ricorso per cassazione), prestazioni preventi-vamente autorizzate sulla base di piani assistenziali individuali in ragioneNumero registro generale 3038/2025Numero sezionale 1235/2026Numero di raccolta generale 25257/2026Data pubblicazione 13/09/2026delle SDO (schede di dimissione ospedaliera) per ciascuno dei ricoverati,Silba, prodotte altresì le fatture che dice insolute in tutto o in parte, hachiesto e ottenuto decreto ingiuntivo 23 aprile 2015 n. 1179 per la sommacapitale di euro 234.262,06 oltre accessori.3.2. ASL Salerno si è opposta al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 645c.p.c.; ha eccepito il difetto di giurisdizione; nel merito, non ha contestato ifatti allegati, ma ha dedotto l'avvenuto superamento dei tetti di spesa, qua-lificato dal giudice come fatto impeditivo del diritto fatto valere da Silba.Come si legge nella sentenza del Tribunale di Salerno, nei passaggi tra-scritti nel ricorso per cassazione, «nel caso di specie, la società opposta haprodotto in giudizio, fin dalla fase monitoria (come si evince dalla relativadocumentazione, tempestivamente depositata in data 10/02/16 [...]), ilcontratto dell'08/06/11 stipulato, ai sensi dell'art. 8 quinquies d.lgs. n.502/92, con l'ASL opponente, nonché le fatture inerenti alle prestazioni diriabilitazione intensiva erogate nei confronti degli assistiti del S.S.N. nel pe-riodo ottobre-dicembre 2011, rimaste insolute [...] ha prodotto, in copia,anche la documentazione attestante, per le attività in [OSCURATO:PERSONA] ed inricovero ordinario, le SDO, nonché le ricette dei MMG e le schede riepiloga-tive delle prestazioni erogate. L'ASL opponente non ha contestato il numeroe la tipologia delle prestazioni sanitarie rese dalla controparte [...]». Comesi legge alla pagina 5 della sentenza, nel testo trascritto nel ricorso percassazione, «come dedotto dall'opponente e non contestato dalla societàopposta, con il contratto dell'08/06/11 (art. 3, co. 1), intercorso tra le parti,è stato fissato, conformemente al decreto del Commissario “ad acta” [OSCURATO:PERSONA] n. 23 del 05/04/11, in € 3.724.000,00 il volume massimodi prestazioni di assistenza ospedaliera che la società opposta poteva ero-gare per l'anno 2011. Tale limite è stato successivamente innalzato ad €3.800.000,00 con decreto commissariale n. 84 del 20/12/11, posto che, aisensi dell'art. 4, co. 3, del predetto contratto, era consentito uno sfora-mento del limite di spesa solo se previsto da un espresso provvedimento,Numero registro generale 3038/2025Numero sezionale 1235/2026Numero di raccolta generale 25257/2026Data pubblicazione 13/09/2026come un successivo decreto del Commissario “ad acta” o una delibera dellaGiunta Regionale. [...]».Come riportato nel ricorso per cassazione, secondo il Tribunale «[n]onè altresì contestato che la società opposta abbia - con l'incasso, a titolo disaldo, della somma di € 490.471,53 in virtù di determina di liquidazione n.1055 del 31/07/12 (e dei conseguenti ordinativi di pagamento n. 11514 en. 11515 del 24/08/12, pagati il 04/10/12, come da documentazione pro-dotta dall'ASL opponente) - già esaurito il budget di € 3.800.000,00 e rag-giunto un fatturato di € 4.125.694,01, con sforamento, rispetto al predettobudget, di € 325.694,01 [...]»; ha osservato inoltre il Tribunale che con«decreto commissariale n. 66 del 19/06/12, il limite di spesa per la societàopposta, in relazione all'annualità 2011, è stato ulteriormente incrementatoa complessivi € 3.896.950,00, con un “fatturato riconoscibile dopo i con-trolli” di € 4.123.230,67. Il tetto di spesa per l'anno 2011 è stato, quindi,aumentato di € 96.950,00 [...]».Dopo aver affermato che la pretesa creditoria di Silba è fondata ma perun minor importo rispetto a quello ingiunto e che le prestazioni sanitarierese da Silba vanno remunerate per l'importo residuo di € 96.950,00, ri-compreso nel budget complessivo a disposizione della società per l'anno2011, il Tribunale ha osservato che «[n]on può, in proposito, tenersi contodel decreto commissariale n. 4 del 21/01/13 – che, secondo l'ASL oppo-nente, avrebbe determinato in via definitiva il tetto di spesa per l'anno2011, subordinando il pagamento delle relative somme al rispetto, da partedella Casa di Cura accreditata, di diverse condizioni -, atteso che tale docu-mentazione va dichiarata inammissibile in quanto prodotta dall'ASL oppo-nente unitamente alla propria comparsa conclusionale, e dunque del tuttotardivamente rispetto ai termini perentori di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.,anche in ragione del fatto che la stessa, risalendo ad epoca antecedentefinanche all'instaurazione del presente giudizio, avrebbe potuto essere age-volmente depositata nei predetti termini»; e ha aggiunto che l'opponenteNumero registro generale 3038/2025Numero sezionale 1235/2026Numero di raccolta generale 25257/2026Data pubblicazione 13/09/2026neppure aveva formulato «un'apposita istanza di rimessione in termini exart. 153 c.p.c., né ha allegato e provato le circostanze dimostrative dell'im-possibilità di produzione tempestiva del documento per causa ad essa nonimputabile».All'esito del giudizio, ravvisata la giurisdizione del giudice ordinario, ri-tenuta fondata la domanda ma per un importo minore rispetto a quello azio-[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], con sentenza 1° ottobre 2020 n. 2361 il Tribunale diSalerno ha revocato il decreto ingiuntivo; ha condannato ASL Salerno a pa-gare a Silba la minor somma di euro 96.950,00 oltre interessi moratori exartt. 4 e 5, d.lgs. n. 231/2002 e successive modificazioni; ha compensatole spese per un mezzo e condannato l'opponente a pagare il residuo.3.3. ASL Salerno ha proposto appello.Come si legge nella sentenza qui impugnata, col primo motivo l'appel-lante «deduceva [...] la erroneità della decisione in punto di interpretazioneed applicazione del Decreto Commissariale n. 4 del 21.01.2013» (il primogiudice aveva dichiarato tardiva e dunque inammissibile la produzione adopera di ASL Salerno del decreto commissariale n. 4 del 21 gennaio 2013),col secondo «contestava la sentenza in punto di applicazione degli interessidi cui al D.Lgs. n. 231/02».Silba ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, non avendo l'appellanteimpugnato specificamente la statuizione relativa alla tardività del decretocommissariale invocato da ASL a sostegno della linea difensiva incentratasul superamento dei tetti di spesa; ha contestato altresì la fondatezza delloappello sulla questione relativa agli interessi moratori, rinviando a prece-denti della stessa Corte salernitana.Dopo un primo passaggio in decisione, la Corte d'appello di Salerno harimesso la causa in istruttoria, invitando le parti a «interloquire riguardoalla sussistenza dell'accreditamento, provvisorio o definitivo, in virtù di unprovvedimento all'uopo emanato dall'autorità a ciò deputata ed alla validitàNumero registro generale 3038/2025Numero sezionale 1235/2026Numero di raccolta generale 25257/2026Data pubblicazione 13/09/2026ed efficacia dell'accordo contrattuale stipulato in data 8.06.2011» (così apagina 3).L'integrale rigetto della domanda di condanna proposta da [OSCURATO:PERSONA] è statomotivato dalla Corte d'appello secondo i passaggi motivazionali che se-guono. La Corte salernitana:- ha svolto, in diritto, considerazioni generali sul tema del passaggio dalregime di convenzionamento esterno al nuovo regime dell'accreditamento;sulla qualità di soggetto accreditato (provvisoriamente o definitivamente)riconosciuta da un provvedimento amministrativo regionale, al di fuori sisingoli rapporti contrattuali, come condizione necessaria a conseguire il pa-gamento delle prestazioni erogate agli utenti del servizio sanitario nazio-nale; sull'attività svolta in regime “transitorio” e su quella svolta “a regime”(pagine 3-6);- ha affermato che le parti erano state invitate a interloquire sull'esi-stenza o meno di «un provvedimento amministrativo idoneo all'instaura-zione di un rapporto di accreditamento e non certo a depositare documenti,la cui utilizzabilità, ai fini della decisione, si rivela oltre modo perplessa: sitratterebbe, infatti, di nuovi documenti, che la società appellata avrebbedovuto tempestivamente versare in atti, essendo inerenti a fatti costitutivi- o meglio, ad uno dei fatti costitutivi - della pretesa creditoria azionata. Eciò a maggior ragione trattandosi di documenti relativi ad uno dei fatti co-stitutivi della pretesa creditoria azionata, [...]»;- ha sostenuto che in ogni caso Silba non aveva assolto l'onere dellaprova: «Ad ogni modo, quand'anche si volessero ritenere utilizzabili tutti idocumenti prodotti in giudizio dalla società appellata, osterebbe ad una loropositiva valutazione, nell'ottica della prova che essa avrebbe dovuto dare,il loro contenuto. Difatti alla luce dei principi indicati deve concludersi chenessuna prova risulta acquisita in atti che la [OSCURATO:SOCIETA] nel periodo di riferi-mento fosse in possesso di provvedimento emesso dalla [OSCURATO:PERSONA] l'accreditamento provvisorio o transitorio (pur richiesto dalla strutturaNumero registro generale 3038/2025Numero sezionale 1235/2026Numero di raccolta generale 25257/2026Data pubblicazione 13/09/2026privata in data 2.11.2007 come documentato a seguito della ordinanza dellaCorte). Ed invero le successive Delibere ASL dell'anno 2014 (peraltro in ognicaso inconferenti non essendo la ASL deputata a rilasciare provvedimentodi accreditamento) ed il Decreto n. 43/15 della Regione Campania atten-gono alla successiva fase dell'accreditamento istituzionale definitivo. Cosic-ché la domanda di remunerazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] spa va integralmenterigettata. La decisione adottata determina l'assorbimento delle altre que-stioni».4. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa con la quale, fra l'al-tro, invoca un precedente di legittimità sopravvenuto (Cass. n. 29529/2024).MOTIVI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato a tre motivi.Col primo motivo (pagine 12-19) si deduce: «Nullità della sentenzaper violazione degli articoli 112 c.p.c., 2909 c.c. e artt. 324, 329, 342 c.p.c.anche in relazione all'art. 116 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, primo comma,nn. 3 e 4, in relazione alla esistenza del giudicato interno sulla sussistenzadel rapporto di accreditamento di [OSCURATO:SOCIETA]. quanto alla casa di cura VillaSilvia-Montesano».Sostiene la ricorrente che sulla qualità di soggetto accreditato in capo aSilba si era formato il giudicato interno e che comunque, come da argomen-tazioni esposte nel ricorso, per l'anno in contestazione (2011) non vi eraalcuna necessità di richiedere un espresso provvedimento regionale di ac-creditamento.Col secondo motivo (pagine 20-23) si deduce: «Nullità della sentenzaper violazione degli artt. 112 c.p.c., 2909 c.c. e artt. 329 e 336 in relazioneall'art. 116 c.p.c., violazione dell'art. 101 c.p.c. e dell'art. 345 c.p.c. ex art.360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.», censurandosi la sentenza impugnata nellaparte in cui ha ritenuto tardiva la produzione in giudizio delle delibere dellaNumero registro generale 3038/2025Numero sezionale 1235/2026Numero di raccolta generale 25257/2026Data pubblicazione 13/09/2026ASL attestanti l'accreditabilità della struttura, nonostante la stessa fossestata sollecitata dalla medesima Corte d'appello con la precedente ordi-nanza del 7 settembre 2023.Col terzo motivo si deduce: «Violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3)e n. 5) c.p.c. e art. 116 c.p.c.», ribadendosi che la pretesa azionata trovavafondamento nei decreti commissariali, prodotti in giudizio, con i quali erastato determinato il budget annuale assegnato alla struttura e nel contrattostipulato in conformità dello schema allegato ai predetti provvedimenti.2. Il primo motivo è fondato nei termini di seguito esposti e ha rilievoassorbente.Dal raffronto tra le difese svolte da ASL Salerno nell'opposizione a de-creto ingiuntivo, le allegazioni e produzioni della società opposta, i passaggisalienti della motivazione della sentenza di primo grado e il relativo dispo-sitivo, i motivi dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], si desume che sullavalidità ed efficacia del contratto posto a fondamento della domanda diSilba, così come sulla sussistenza, a monte, di un valido ed efficace rapportodi accreditamento, temi oggetto di discussione davanti al Tribunale di Sa-lerno, si era formato il giudicato.La Corte salernitana non ne ha tenuto conto.E' qui sufficiente richiamare la motivazione di un'ordinanza emessa inrelazione a un caso confrontabile quanto al profilo processuale con quelloora in esame, ossia Cass., sez. I, ord. 15 novembre 2024, n. 29529, [OSCURATO:SOCIETA]. c. ASL Salerno, che ha cassato con rinvio la sentenza 20 dicembre2023 n. 1483 della Corte d'appello di Salerno: «allorquando il giudice diprimo grado abbia deciso su pretese che suppongono la validità ed efficaciadi un rapporto contrattuale oggetto delle allegazioni introdotte nella contro-versia, si deve ritenere che la proposizione dell'appello sul riconoscimentodella pretesa, poiché tra i fatti costitutivi della stessa per come riconosciutadal primo giudice vi è il contratto, implichi che la questione della sua nullitàsia soggetta al potere di rilevazione d'ufficio del giudice, integrando un'ec-Numero registro generale 3038/2025Numero sezionale 1235/2026Numero di raccolta generale 25257/2026Data pubblicazione 13/09/2026cezione cosiddetta in senso lato, relativa ad un fatto già allegato in primogrado, ma ciò solo nel caso in cui né le parti abbiano discusso, né lo stessogiudice abbia prospettato ed esaminato la questione relativa a quella vali-dità ed efficacia».Sui limiti alla rilevabilità d'ufficio della nullità di un contratto ad operadel giudice delle impugnazioni merita di essere richiamata anche Cass., Sez.Un., 22 marzo 2017, n. 7294, la cui massima ufficiale recita: «Il potere dirilievo officioso della nullità del contratto spetta anche al giudice investitodel gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di pretesa chesuppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allega-zione - e che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questiabbia prospettato ed esaminato, né le parti abbiano discusso, di tali validitàed efficacia - trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della do-manda ed integrante, perciò, un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficioanche in appello, ex art. 345 c.p.c.».3. Accolto il primo motivo, la sentenza impugnata va cassata con rinvioalla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, che regolerà anchele spese processuali relative al presente giudizio di legittimità.4. I restanti motivi di ricorso sono assorbiti. P.Q.MAccoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza im-pugnata e rinvia per un nuovo esame alla Corte d'appello di Salerno, indiversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 marzo 2026.Il PresidenteGuido Mercolino