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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11032/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile in entrambi i gradi di merito del reato di furto consumato pluriaggravato in abitazione, fatto commesso il 3 dicembre 2018, ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza del 27 marzo 2024 della Corte di appello di Palermo, di conferma integrale di quella del Tribunale di Palermo del 22 aprile 2021, lamentando con un unico motivo vizio di motivazione in relazione al primo motivo di appello in ordine alla omessa valutazione della genuinità e della autenticità delle registrazioni acquisite in atti.

2. Il ricorso va dichiarato inammissibile siccome aspecifico.

Il ricorrente, infatti, omette il doveroso confronto con la motivazione della Corte di appello (pp. 2-6), che appare sufficiente, logica e congrua nonché corretta in punto di diritto e, pertanto, immune da vizi di legittimità, mentre i motivi di doglianza sono meramente riproduttivi di profili di censura già direttamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata.

Inoltre, alla p. 4 si offre risposta all'interrogativo, contenuto nell'impugnazione di merito, circa l'identità della persona che ha acquisito le immagini registrate dal sistema di sorveglianza.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile in entrambi i gradi di merito del reato di furto consumato pluriaggravato in abitazione, fatto commesso il 3 dicembre 2018, ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza del 27 marzo 2024 della Corte di appello di Palermo, di conferma integrale di quella del Tribunale di Palermo del 22 aprile 2021, lamentando con un unico motivo vizio di motivazione in relazione al primo motivo di appello in ordine alla omessa valutazione della genuinità e della autenticità delle registrazioni acquisite in atti. 2. Il ricorso va dichiarato inammissibile siccome aspecifico. Il ricorrente, infatti, omette il doveroso confronto con la motivazione della Corte di appello (pp. 2-6), che appare sufficiente, logica e congrua nonché corretta in punto di diritto e, pertanto, immune da vizi di legittimità, mentre i motivi di doglianza sono meramente riproduttivi di profili di censura già direttamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata. Inoltre, alla p. 4 si offre risposta all'interrogativo, contenuto nell'impugnazione di merito, circa l'identità della persona che ha acquisito le immagini registrate dal sistema di sorveglianza. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 11032/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris