CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2022
Cassazione n. 04306/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che, con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla responsabilità per il reato di cui all'art. 5 D.Ivo 74/2000, quale amministratore di fatto della società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e, con secondo motivo, violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio e mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Considerato che il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso ir esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a pagina 3 dell'impugnata sentenza, laddove ha affermato che dalle puntuali indagini effettuate in sede di verifica fiscale dalla Guardia di finanza è emerso univocamente il ruolo di amministratore di fatto svolto dall'imputato, il quale si occupava della gestione amministrativa e contabile della società [OSCURATO:PERSONA] sas; anche le dichiarazioni rese dal socio accomandatario D'[OSCURATO:PERSONA] depongono nel senso che la società fosse interamente organizzata, gestita ed amministrata dal ricorrente. Considerato che anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche il ragione del ruolo dominante assunto dal ricorrente, avvezzo alla gestione occulta di plurime società, sempre intestate a prestanomi da lui stesso individuati e pagati e aventi ad oggetto la medesima attività di trasporto di merci su strada, ritenendo così congrua la pena come determinata nella sentenza di primo grado. Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 Dicembre 2022 Il consigliere estensor