CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2022
Cassazione n. 01160/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe che ha confermato la condanna emessa in primo grado in ordine al reato di cui agli artt. 110, 48, 476, comma secondo, e 479 cod. pen.; tenuto conto, altresì, della memoria conclusiva depositata dal difensore dell'imputato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui si ribadiscono le ragioni di ammissibilità del ricorso, chiedendone l'accoglimento. 2. Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso - con i quali si lamenta, rispettivamente, l'erronea qualificazione giuridica del falso per induzione contestato al ricorrente, ingegnere, autore della perizia oggetto dell'imputazione e ritenuta attestante dati falsi, e si invoca la riqualificazione nell'ipotesi meno grave di reato prevista dall'art.483 cod. pen. o, comunque, l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, dal momento che, oltre ai risultare meramente reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito (cfr. pagg. 3-6 della sentenza di appello), risultano proposti secondo direttrici di censura in fatto, sottratte al sindacato di legittimità. Come noto, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Non si ravvisa alcuna aporia o manifesta illogicità della sentenza del giudice di secondo grado, in punto di affermazione della responsabilità, basata sulla chiara ricostruzione probatoria che ha messo in evidenza la falsità dell'atto formato dall'imputato. 3. Rilevato che i motivi si rivelano, altresì, generici, in quanto non scanditi dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. 4. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000) P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il