CassazionedecretoSezione 6Decisione del 6 aprile 2022
Cassazione n. 34238/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 12314-2022 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del foro di Catania, con in studio in [OSCURATO:PERSONA] n. 72 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di Catania in persona del Prefetto pro-tempore, e Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, e della Questura di Catania, in persona del Questore pro-tempore p.t. - intimati- avverso l’ordinanza n.377/2022 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Giudice di Pace di Catania, in persona dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], depositata in cancelleria in data 06.04.2022 e notificata a mezzo pec in data 14.04.2022 con cui il GDP convalidava il provvedimento di espulsione prot. Prot. A/12/E/45/2021/Imm. emesso dal Prefetto di Catania, nonché, il conseguente provvedimento del Questore di Catania prot.n. A12/O/55/2021/Imm.;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/11/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso in opposizione avverso decreto di espulsione KHALASHEAPU – dopo aver premesso di essere un cittadino di nazionalità bengalese (al quale era statoriconosciuto illo tempore il diritto di permanere sul territorio italiano a seguito del rilascio di unpermesso di soggiorno per motivi umanitari) e di avere, prima della naturale scadenza del predetto permesso di soggiorno, provveduto ad inoltrare, con assicurata postale n. 06152090789-2 una richiesta dirinnovo dello stesso per motivi di lavoro autonomo – chiedeva al Giudice di pace, preliminarmente,la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e degli atti conseguenti e nel merito di dichiarare l’illegittimità dei provvedimenti impugnati (decreto di espulsione e conseguenziale provvedimento questorile) e,per gli effetti, di disporre il loro annullamento. 2. Aggiungeva il ricorrente, in punto di fatto, che alla sopra menzionata richiesta di rinnovo, seguiva un provvedimento di irricevibilità da partedella Questura di Catania (Cat. A.12/Imm./n.35/2020 del 27.2.2020) e che, nonostante ciò, ritenendo sussistenti i requisiti per laistanza e la concessione di unpermesso di soggiorno per protezione speciale, aveva provveduto ad inoltrare la relativa richiesta. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Catania respingeva tuttavia la predetta opposizione. 2. L’ordinanza, pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], è stata impugnata da KHALASHE Apu con ricorso per cassazione, affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] di Catania, intimata, non ha svolto difese. Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullita’ dell’ordinanza impugnata per violazione dell’art.132 c.p.c. e vizio di cd. motivazione apparente. Si evidenzia che il Giudice di Pace avrebbe motivato omettendo qualsivoglia riferimento normativo e in palese violazione dell’art. 132,comma 4, c.p.c. ovvero, non citando alcuna norma né alcuna fonte di diritto sulla quale avevafondato il proprio convincimento, rendendo impossibile comprendere i presupposti normativi sui quali il giudice di meritoaveva emanatol’impugnata ordinanza. 1.1 Il motivo, per come articolato, è inammissibile. Va premesso che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U., Sentenza n. 22232del 03/11/2016; N. 8053 del 2014; Cass. Sez. 6- 5 , Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019). Orbene, non è dat o riscontrare il vizio denunciato nella motivazione impugnata ed anzi il Giudice di pace ha esplicitato il percorso argomentativo posto a sostegno della decisione, evidenziando che il richiedente aveva espressamente richiesto, al momento della scadenza del permesso di soggiorno per motivi umanitari, il rinnovo dello stesso per motivi di lavoro, richiesta che tuttavia non aveva sortito esito positivo per la falsità della documentazione attestante il rapporto di lavoro in essere in Italia. Ne conseguiva l’adozione del provvedimento espulsivo in assenza di un idoneo titolo legittimante la permanenza dello straniero sul territorio nazionale. Ne consegue che le doglianze – proposte , peraltro , solo genericamente dal ricorrente – sono dirette a sollecitare questa Corte ad una inammissibile rivalutazione di merito delladecisione e come tali devono essere dichiarate inammissibili. 2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e conseguente violazione dell’art.112 c.p.c. per mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Più in particolare, si evidenzia che il Giudice di pace, pur essendone a conoscenza, non avrebbe tenuto conto del fatto che il ricorrente era titolare di un permesso di soggiorno per motivi umanitari e così del diritto a formalizzare la richiesta di protezione speciale con conseguente inefficacia del decreto di espulsione. 2.1 Anche il secondo motivo è inammissibile, posto che non emerge dalla lettura del motivo quale sia il profilo di decisività del fatto – del cui omesso esame si duole il ricorrente ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. –posto che, per stessa ammissione del ricorrente, quest’ultimo non aveva mai formalizzato, nei termini e con le modalità previsti dalla legge, la richiesta di protezione speciale in quantosi era limitato a inoltrare a mezzo pec (tramite il proprio difensore) una richiesta di appuntamento per presentare la domanda. Ne deriva chenon è dato comprendere la ragione per la quale la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto soprassedere all’emissione del provvedimento espulsivo, in assenza sia di un titolo di soggiorno legittimante la permanenza in Italia dello straniero, sia di una richiesta di rinnovo del precedente permesso ormai scaduto, richiesta solo preannunciata e mai formalizzata. Nessuna statuizione è dovuta per le spese di lite, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata. P.Q.M. dichia