CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05796/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto del 17/05/2022, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159 e, per l'effetto, lo aveva condannato alla pena di anni uno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando manifesta violazione della legge penale e vizio della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 62-bis e 131-bis cod. pen. 3. La doglianza inerente alla mancata applicazione dell'istituto ex art. 131-bis cod. proc. pen. non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto semplicemente reiterativa di profili di censura già congruamente vagliati dal giudice di merito. Invero, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza anche di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen., laddove si tratti di elemento considerato evidentemente decisivo (Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678). Ebbene, la Corte d'appello di Lecce ha ritenuto di non poter riconoscere il beneficio de quo, in ragione della personalità ritenuta negativa del soggetto, essendo questi gravato da un rilevante corredo di pregiudizi di allarmante natura, oltre che da due precedenti concernenti fatti di identica natura, rispetto a quelli per i quali si procede. 4. La sentenza impugnata rileva inoltre come elementi positivi, in punto di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non siano rinvenibili, assumendo invece rilievo dirimente proprio i sopra evidenziati precedenti penali. A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, oltre che espresse in maniera coerente e non contraddittoria, la difesa ricorrente insiste - con deduzioni aspecifiche e assertive - sulla necessità, da parte della Corte territoriale, di procedere al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Orbene, a parte la vaghezza contenutistica delle doglianze prospettate, a fronte delle corrette e puntuali considerazioni sopra riportate, la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale di quantificazione sanzionatoria riservato al giudice di merito, laddove esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art.133 cod. pen., si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto, in ordine a elementi già oggetto di valutazione, ovvero la valorizzazione di elementi che si assumono indebitamente pretermessi, nell'apprezzamento compiuto dal giudice impugnato. 5. La motivazione, in definitiva, risulta articolata, esaustiva e priva di profili di contraddittorietà o illogicità; la sentenza impugnata è destinata, pertanto, a restare immune da qualsivoglia stigma in sede di legittimità. 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R