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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 maggio 2026

Cassazione n. 15642/2026

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[OSCURATO:PERSONA] n. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Manzi-ricorrente-controAgenzia delle entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto-Venezia n. 257/2017 depositata il 20/02/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22389/2017Numero sezionale 3472/2026Numero di raccolta generale 15642/2026Data pubblicazione 21/05/20261.

MILANI Caterina era attinta da avvisi di accertamento mediante iquali la DP di Padova dell’Agenzia delle entrate, per gli anni d’imposta2007 e 2008, considerati quali redditi non dichiarati i versamenti nongiustificati sui conti correnti di cui la contribuente aveva la disponibilità,accertava redditi di capitale ex art. 44, comma 1, lett. h), TUIR.La medesima era altresì attinta da atti di irrogazione di sanzioni.2.

Proposti dalla contribuente separati ricorsi, il primo giudice, riunitili,li accoglieva parzialmente.3.

Proponevano appello, in via principale, la contribuente e, in viaincidentale, l’Ufficio.3.1.

Entrambi gli appelli venivano rigettati dalla CTR del Veneto, giustasentenza in epigrafe, osservando, in motivazione, quanto segue:- gli atti amministrativi sono correttamente motivati;- la contribuente rileva che non ha mai svolto e non svolge attivitàlavorativa e che aveva ricavato una cospicua somma (pari ad euro 15mln.) dalla cessione di quote di partecipazione in varie società effettuatanegli anni 2003 e 2004, ribadendo che “i versamenti pari ad euro 151.000effettuati per contanti sui conti correnti alla stessa riconducibili nel corsodell'anno 2008 non costituiscono reddito ma in realtà altro non sono cheparte residua dell'importo di euro 306.500 prelevata l'anno precedente ein parte non utilizzata”;- “dette argomentazioni non possono essere condivise”;- “a prescindere dalle rilevanti disponibilità economiche della contribuente,le somme prelevate nel 2007, utilizzando quasi sempre carta di credito,avevano importi inferiori ad euro 1.000 per ogni operazione tranne unamovimentazione di euro 150.000 avvenuta l'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

È, quindi,Numero registro generale 22389/2017Numero sezionale 3472/2026Numero di raccolta generale 15642/2026Data pubblicazione 21/05/2026inverosimile che le somme prelevate non siano state spese ma bensìconservate in contanti per operazioni di cui non si dà alcuna specificazioneper poi essere riversate nell'anno successivo nei conti correnti”;- “del resto, come già sottolineato dai Giudici di prime cure, l'onere diprovare la natura non reddituale dei versamenti in contanti effettuati suiconti correnti spettava ex art. 32 DPR n. 600/73 a parte appellante chenon ha soddisfatto tale onere probatorio.

La presunzione che taliversamenti derivino dagli investimenti delle rilevanti somme percepite aseguito della vendita delle quote societarie è quindi legittima”.4.

Propone ricorso per cassazione la contribuente con tre motivi.Resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso.4.1.

In data 1° dicembre 2025, il Pubblico Ministero, in persona delSost.

Proc.

Gen.

Dott. [OSCURATO:PERSONA], deposita requisitoria, mediante laquale insta per il rigetto del ricorso.In data 27 dicembre 2025, il Difensore della contribuente deposita, asua volta, memoria illustrativa, mediante la quale insiste nelle preseconclusioni, con liquidazione delle spese in favore del predetto,qualificatosi distrattario.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Primo motivo: “Nullità della sentenza (art. 360 n. 4 c.p.c.) inrelazione all'art. 36 del D.Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 546, per omessa motivazionein punto di nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione".1.1.

“L’Agenzia, non solo aveva ritenuto che [le] entrate costituisseroredditi imponibili, ma che potessero essere qualificati come ‘redditi dicapitale’”.

“Deduceva la ricorrente che l'avviso di accertamento nonindicava i motivi, né esponeva le norme in riferimento alle quali l'Agenziaaveva ritenuto di poter qualificare come redditi di capitale le sommepervenute alla ricorrente”.

La sentenza di primo grado aveva ritenutoNumero registro generale 22389/2017Numero sezionale 3472/2026Numero di raccolta generale 15642/2026Data pubblicazione 21/05/2026l’eccezione priva di pregio.

Allo stesso modo la sentenza impugnata, lamotivazione della quale “è del tutto apparente”.1.2.

Il motivo è, per un verso, inammissibile e, per altro verso,manifestamente infondato.Scrive la CTR che “l'avviso di accertamento impugnato riporta sia lerisultanze dell'attività istruttoria svolta, sia le valutazioni effettuate, sia gliimporti accertati(,) che scaturiscono dai versamenti effettuati dallacontribuente sui conti correnti alla stessa riconducibili e che non eranostati ritenuti giustificati.

L'atto impugnato, quindi, riporta sia le ragionilogic(o)-giuridiche sia le modalità seguite per la determinazione dellapretesa(,) ponendo (la) contribuente nelle condizioni di poter espletare,come nel caso di specie è avvenuto, una piena difesa”.A fronte di un tal chiaro e perentorio accertamento in fatto compiutodalla CTR, che, superando di gran lunga la soglia del cd. minimocostituzionale (Cass. Sez.

U n. 8053 del 2014), rende conto dell’esistenzadi una motivazione effettiva della sentenza impugnata in punto dimotivazione degli atti amministrativi, il motivo, in difetto ad un tempo diprecisione ed autosufficienza, per un verso, non esplicita, attraversopuntuali citazioni letterali, la proposizione della questione dedotta già insede di ricorso introduttivo e, per altro verso, si limita ad una brevissimacitazione di (oltretutto) un solo avviso di accertamento (cfr. ultime righe dip. 6 e prime di p. 7 del ricorso per cassazione), non offrendo pertantodimostrazione, attraverso una congrua ricostruzione di tutti i passaggiargomentativi rilevanti e comunque di un loro fedele riassunto, delladenunciata incompiutezza motivazionale di detti atti.2.

Secondo motivo: “Violazione e falsa applicazione delle norme didiritto (art. 360 n. 3 c.p.c.) in relazione all’art. 42 del D.P.R. 29 settembre1973, n. 600”.Numero registro generale 22389/2017Numero sezionale 3472/2026Numero di raccolta generale 15642/2026Data pubblicazione 21/05/20262.1.

“Nel caso in cui la sentenza impugnata dovesse essere ritenutaimmune dalla censura di nullità per difetto di motivazione, si ritiene che laCommissione Tributaria Regionale di Venezia […] abbia erroneamenteapplicato l’art. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600”.

“In sostanza,ritiene l'Agenzia che, poiché (la) contribuente non è stat(a) in grado digiustificare i versamenti effettuati sul conto corrente, tali versamentiposs(a)no essere definiti redditi di capitale! Secondo la commissionetributaria lagunare(,) tale assunto sarebbe rispondente ai criteri previstidall'art. 42 DPR n. 600/73”.2.2.

Il motivo segue le sorti del precedente, cui, pertanto, si rinvia.Vale solo la pena di aggiungere che, secondo costante giurisprudenzadi legittimità, “in tema di contenzioso tributario, è inammissibile, perdifetto di autosufficienza, il ricorso per cassazione ex art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., avverso la sentenza che abbia ritenutocorrettamente motivato l'atto impositivo, qualora non sia trascritta lamotivazione di quest'ultimo, precludendo, pertanto, al giudice dilegittimità ogni valutazione” (Cass. n. 2928 del 2015); “in base al principiodi autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall'art. 366 c.p.c.,nel giudizio tributario, qualora il ricorrente censuri la sentenza di unacommissione tributaria regionale sotto il profilo del vizio di motivazione nelgiudizio sulla congruità della motivazione dell'avviso di accertamento, ènecessario che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione didetto avviso, che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, alfine di consentire la verifica della censura esclusivamente mediantel'esame del ricorso” (Cass. n. 16147 del 2017).3.

Terzo motivo: “Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto(art. 360 n. 3 c.p.c.) in relazione all’art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973,n. 600, e in relazione all’art. 116 c.p.c.”.Numero registro generale 22389/2017Numero sezionale 3472/2026Numero di raccolta generale 15642/2026Data pubblicazione 21/05/20263.1.

La CTR ha ritenuto non giustificati i versamenti in contanti pereuro 151.000 effettuati nel 2008.

Al contrario, la contribuente “avevaprodotto documentazione bancaria relativa al periodo di imposta 2007dalla quale emergevano prelievi per contanti per euro 306.500”,“asserendo che le somme versate -sempre per contanti - nel corsodell'anno 2008 (pari a complessivi euro 151.000) altro non fossero che laparte -residua -della suddetta maggior somma, fornendo così la provacontraria alla presunzione legale”.

“Peraltro, la circostanza - maicontestata dall'Agenzia delle entrate, quindi pacifica, ex art. 115 c.p.c. -per la quale la signora [OSCURATO:PERSONA] non ha mai esercitato alcunainquadrati nella categoria dei redditi da lavoro, avvalorando la presunzioneche si sia trattato di ‘movimentazioni’ delle cospicue somme ricevute dallaricorrente in occasione della vendita delle quote societarie e non, comeritenuto dalla commissione regionale, somme derivanti ‘… dagliinvestimenti …’ (quali?) delle rilevanti somme percepite”.3.2.

Il motivo è inammissibile.Come già in precedenza rilevato, esso, abdicando all’onere dieffettuare, a fini di precisione ed autosufficienza, una compiutaricostruzione degli avvisi, neppure offre dimostrazione dell’essere state ledifese rassegnatevi già dimesse, in quanto tali, nei precedenti gradi digiudizio; né offre dimostrazione della non contestazione attribuitaall’Agenzia delle entrate.Sotto altro profilo, quanto, in specie, alle giustificazioni dei versamentiin contanti, fa richiamo a non meglio individuata, e men che menotrascritta o comunque descritta, documentazione, di per sé neppurelocalizzata nei fascicoli dei precedenti gradi.Ancora, sulla medesima linea, accenna a “‘movimentazioni’ dellecospicue somme ricevute dalla ricorrente in occasione della vendita delleNumero registro generale 22389/2017Numero sezionale 3472/2026Numero di raccolta generale 15642/2026Data pubblicazione 21/05/2026quote societarie”, senza tuttavia minimamente individuare, e men chemeno circostanziare, oltreché la vendita, le “movimentazioni” stesse.Inoltre, sotto le mentite spoglie di una denunciata, ma in realtà nonillustrata, violazione di legge, alla stregua di tali di per sé malfermepremesse, è volto a sollecitare a questa S.C. un nuovo giudizio di merito,in violazione di natura e limiti del giudizio di cassazione come momento dicontrollo della sola legalità, ossia legittimità, delle decisioni ricorse.Infine, non deduce alcun concreto interesse ad una qualificazionereddituale diversa da quella contestata dall’Ufficio e concordementeritenuta da entrambi i giudici di merito.CTR, alla stregua di argomentazioni coerenti nell’incedere logico-espositivo, ha “expressis verbis” confutato, siccome non provata edinverosimile, la tesi difensiva che pretenderebbe che “le somme prelevatenon siano state spese(,) ma bensì conservate in contanti per operazioni dicui non si dà alcuna specificazione(,) per poi essere riversate nell'annosuccessivo nei conti correnti”, ritenendo di converso avvalorato che i“versamenti derivino dagli investimenti delle rilevanti somme percepite aseguito della vendita delle quote societarie”.A fronte di siffatta confutazione, il motivo non fornisce contezza, nédel collegamento delle somme versate in contanti nel 2008 ai prelievi del2007; né delle spese in tesi “medio tempore” compiute, così da riempire dicontenuti l’affermata residualità delle une rispetto agli altri; né,soprattutto, di ragioni e modalità della detenzione in contanti; né, ancora,della necessità, in tesi sopravvenuta solo nel 2008, di far rientrare nelcircuito bancario la pretesa minor somma di euro 151.000 rispetto aldoppio prelevato, per non chiariti scopi, ben un anno prima.In aggiunta – tenuto conto della riconosciuta disponibilità, in capo allacontribuente (mai dichiaratamente impegnata in “alcuna attivitàNumero registro generale 22389/2017Numero sezionale 3472/2026Numero di raccolta generale 15642/2026Data pubblicazione 21/05/2026lavorativa” ed invece coinvolta in partecipazioni societarie e dismissioni),di ingentissime consistenze monetarie (con conseguente emersione, nonallegata la mera detenzione infruttifera delle stesse, di un quadrocongruente con investimenti finanziari) – il motivo neppure allegaelementi (men che meno forniti di supporto dimostrativo) per avvalorareuna qualificazione reddituale alternativa, di per sé non indicata, dellesomme recuperate a tassazione.4.

In definitiva, il ricorso va integralmente rigettato, con le statuizioniconsequenziali come da dispositivo.

P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente a rifondere all’Agenzia delle entrate le spesedi lite, liquidate in euro 6.000, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali, in capo a parte ricorrente,per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso a Roma, lì 23 aprile 2026.Il PresidenteRoberta Crucitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] n. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Manzi-ricorrente-controAgenzia delle entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto-Venezia n. 257/2017 depositata il 20/02/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22389/2017Numero sezionale 3472/2026Numero di raccolta generale 15642/2026Data pubblicazione 21/05/20261. MILANI Caterina era attinta da avvisi di accertamento mediante iquali la DP di Padova dell’Agenzia delle entrate, per gli anni d’imposta2007 e 2008, considerati quali redditi non dichiarati i versamenti nongiustificati sui conti correnti di cui la contribuente aveva la disponibilità,accertava redditi di capitale ex art. 44, comma 1, lett. h), TUIR.La medesima era altresì attinta da atti di irrogazione di sanzioni.2. Proposti dalla contribuente separati ricorsi, il primo giudice, riunitili,li accoglieva parzialmente.3. Proponevano appello, in via principale, la contribuente e, in viaincidentale, l’Ufficio.3.1. Entrambi gli appelli venivano rigettati dalla CTR del Veneto, giustasentenza in epigrafe, osservando, in motivazione, quanto segue:- gli atti amministrativi sono correttamente motivati;- la contribuente rileva che non ha mai svolto e non svolge attivitàlavorativa e che aveva ricavato una cospicua somma (pari ad euro 15mln.) dalla cessione di quote di partecipazione in varie società effettuatanegli anni 2003 e 2004, ribadendo che “i versamenti pari ad euro 151.000effettuati per contanti sui conti correnti alla stessa riconducibili nel corsodell'anno 2008 non costituiscono reddito ma in realtà altro non sono cheparte residua dell'importo di euro 306.500 prelevata l'anno precedente ein parte non utilizzata”;- “dette argomentazioni non possono essere condivise”;- “a prescindere dalle rilevanti disponibilità economiche della contribuente,le somme prelevate nel 2007, utilizzando quasi sempre carta di credito,avevano importi inferiori ad euro 1.000 per ogni operazione tranne unamovimentazione di euro 150.000 avvenuta l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. È, quindi,Numero registro generale 22389/2017Numero sezionale 3472/2026Numero di raccolta generale 15642/2026Data pubblicazione 21/05/2026inverosimile che le somme prelevate non siano state spese ma bensìconservate in contanti per operazioni di cui non si dà alcuna specificazioneper poi essere riversate nell'anno successivo nei conti correnti”;- “del resto, come già sottolineato dai Giudici di prime cure, l'onere diprovare la natura non reddituale dei versamenti in contanti effettuati suiconti correnti spettava ex art. 32 DPR n. 600/73 a parte appellante chenon ha soddisfatto tale onere probatorio. La presunzione che taliversamenti derivino dagli investimenti delle rilevanti somme percepite aseguito della vendita delle quote societarie è quindi legittima”.4. Propone ricorso per cassazione la contribuente con tre motivi.Resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso.4.1. In data 1° dicembre 2025, il Pubblico Ministero, in persona delSost. Proc. Gen. Dott. [OSCURATO:PERSONA], deposita requisitoria, mediante laquale insta per il rigetto del ricorso.In data 27 dicembre 2025, il Difensore della contribuente deposita, asua volta, memoria illustrativa, mediante la quale insiste nelle preseconclusioni, con liquidazione delle spese in favore del predetto,qualificatosi distrattario.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Primo motivo: “Nullità della sentenza (art. 360 n. 4 c.p.c.) inrelazione all'art. 36 del D.Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 546, per omessa motivazionein punto di nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione".1.1. “L’Agenzia, non solo aveva ritenuto che [le] entrate costituisseroredditi imponibili, ma che potessero essere qualificati come ‘redditi dicapitale’”. “Deduceva la ricorrente che l'avviso di accertamento nonindicava i motivi, né esponeva le norme in riferimento alle quali l'Agenziaaveva ritenuto di poter qualificare come redditi di capitale le sommepervenute alla ricorrente”. La sentenza di primo grado aveva ritenutoNumero registro generale 22389/2017Numero sezionale 3472/2026Numero di raccolta generale 15642/2026Data pubblicazione 21/05/2026l’eccezione priva di pregio. Allo stesso modo la sentenza impugnata, lamotivazione della quale “è del tutto apparente”.1.2. Il motivo è, per un verso, inammissibile e, per altro verso,manifestamente infondato.Scrive la CTR che “l'avviso di accertamento impugnato riporta sia lerisultanze dell'attività istruttoria svolta, sia le valutazioni effettuate, sia gliimporti accertati(,) che scaturiscono dai versamenti effettuati dallacontribuente sui conti correnti alla stessa riconducibili e che non eranostati ritenuti giustificati. L'atto impugnato, quindi, riporta sia le ragionilogic(o)-giuridiche sia le modalità seguite per la determinazione dellapretesa(,) ponendo (la) contribuente nelle condizioni di poter espletare,come nel caso di specie è avvenuto, una piena difesa”.A fronte di un tal chiaro e perentorio accertamento in fatto compiutodalla CTR, che, superando di gran lunga la soglia del cd. minimocostituzionale (Cass. Sez. U n. 8053 del 2014), rende conto dell’esistenzadi una motivazione effettiva della sentenza impugnata in punto dimotivazione degli atti amministrativi, il motivo, in difetto ad un tempo diprecisione ed autosufficienza, per un verso, non esplicita, attraversopuntuali citazioni letterali, la proposizione della questione dedotta già insede di ricorso introduttivo e, per altro verso, si limita ad una brevissimacitazione di (oltretutto) un solo avviso di accertamento (cfr. ultime righe dip. 6 e prime di p. 7 del ricorso per cassazione), non offrendo pertantodimostrazione, attraverso una congrua ricostruzione di tutti i passaggiargomentativi rilevanti e comunque di un loro fedele riassunto, delladenunciata incompiutezza motivazionale di detti atti.2. Secondo motivo: “Violazione e falsa applicazione delle norme didiritto (art. 360 n. 3 c.p.c.) in relazione all’art. 42 del D.P.R. 29 settembre1973, n. 600”.Numero registro generale 22389/2017Numero sezionale 3472/2026Numero di raccolta generale 15642/2026Data pubblicazione 21/05/20262.1. “Nel caso in cui la sentenza impugnata dovesse essere ritenutaimmune dalla censura di nullità per difetto di motivazione, si ritiene che laCommissione Tributaria Regionale di Venezia […] abbia erroneamenteapplicato l’art. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600”. “In sostanza,ritiene l'Agenzia che, poiché (la) contribuente non è stat(a) in grado digiustificare i versamenti effettuati sul conto corrente, tali versamentiposs(a)no essere definiti redditi di capitale! Secondo la commissionetributaria lagunare(,) tale assunto sarebbe rispondente ai criteri previstidall'art. 42 DPR n. 600/73”.2.2. Il motivo segue le sorti del precedente, cui, pertanto, si rinvia.Vale solo la pena di aggiungere che, secondo costante giurisprudenzadi legittimità, “in tema di contenzioso tributario, è inammissibile, perdifetto di autosufficienza, il ricorso per cassazione ex art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., avverso la sentenza che abbia ritenutocorrettamente motivato l'atto impositivo, qualora non sia trascritta lamotivazione di quest'ultimo, precludendo, pertanto, al giudice dilegittimità ogni valutazione” (Cass. n. 2928 del 2015); “in base al principiodi autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall'art. 366 c.p.c.,nel giudizio tributario, qualora il ricorrente censuri la sentenza di unacommissione tributaria regionale sotto il profilo del vizio di motivazione nelgiudizio sulla congruità della motivazione dell'avviso di accertamento, ènecessario che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione didetto avviso, che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, alfine di consentire la verifica della censura esclusivamente mediantel'esame del ricorso” (Cass. n. 16147 del 2017).3. Terzo motivo: “Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto(art. 360 n. 3 c.p.c.) in relazione all’art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973,n. 600, e in relazione all’art. 116 c.p.c.”.Numero registro generale 22389/2017Numero sezionale 3472/2026Numero di raccolta generale 15642/2026Data pubblicazione 21/05/20263.1. La CTR ha ritenuto non giustificati i versamenti in contanti pereuro 151.000 effettuati nel 2008. Al contrario, la contribuente “avevaprodotto documentazione bancaria relativa al periodo di imposta 2007dalla quale emergevano prelievi per contanti per euro 306.500”,“asserendo che le somme versate -sempre per contanti - nel corsodell'anno 2008 (pari a complessivi euro 151.000) altro non fossero che laparte -residua -della suddetta maggior somma, fornendo così la provacontraria alla presunzione legale”. “Peraltro, la circostanza - maicontestata dall'Agenzia delle entrate, quindi pacifica, ex art. 115 c.p.c. -per la quale la signora [OSCURATO:PERSONA] non ha mai esercitato alcunainquadrati nella categoria dei redditi da lavoro, avvalorando la presunzioneche si sia trattato di ‘movimentazioni’ delle cospicue somme ricevute dallaricorrente in occasione della vendita delle quote societarie e non, comeritenuto dalla commissione regionale, somme derivanti ‘… dagliinvestimenti …’ (quali?) delle rilevanti somme percepite”.3.2. Il motivo è inammissibile.Come già in precedenza rilevato, esso, abdicando all’onere dieffettuare, a fini di precisione ed autosufficienza, una compiutaricostruzione degli avvisi, neppure offre dimostrazione dell’essere state ledifese rassegnatevi già dimesse, in quanto tali, nei precedenti gradi digiudizio; né offre dimostrazione della non contestazione attribuitaall’Agenzia delle entrate.Sotto altro profilo, quanto, in specie, alle giustificazioni dei versamentiin contanti, fa richiamo a non meglio individuata, e men che menotrascritta o comunque descritta, documentazione, di per sé neppurelocalizzata nei fascicoli dei precedenti gradi.Ancora, sulla medesima linea, accenna a “‘movimentazioni’ dellecospicue somme ricevute dalla ricorrente in occasione della vendita delleNumero registro generale 22389/2017Numero sezionale 3472/2026Numero di raccolta generale 15642/2026Data pubblicazione 21/05/2026quote societarie”, senza tuttavia minimamente individuare, e men chemeno circostanziare, oltreché la vendita, le “movimentazioni” stesse.Inoltre, sotto le mentite spoglie di una denunciata, ma in realtà nonillustrata, violazione di legge, alla stregua di tali di per sé malfermepremesse, è volto a sollecitare a questa S.C. un nuovo giudizio di merito,in violazione di natura e limiti del giudizio di cassazione come momento dicontrollo della sola legalità, ossia legittimità, delle decisioni ricorse.Infine, non deduce alcun concreto interesse ad una qualificazionereddituale diversa da quella contestata dall’Ufficio e concordementeritenuta da entrambi i giudici di merito.CTR, alla stregua di argomentazioni coerenti nell’incedere logico-espositivo, ha “expressis verbis” confutato, siccome non provata edinverosimile, la tesi difensiva che pretenderebbe che “le somme prelevatenon siano state spese(,) ma bensì conservate in contanti per operazioni dicui non si dà alcuna specificazione(,) per poi essere riversate nell'annosuccessivo nei conti correnti”, ritenendo di converso avvalorato che i“versamenti derivino dagli investimenti delle rilevanti somme percepite aseguito della vendita delle quote societarie”.A fronte di siffatta confutazione, il motivo non fornisce contezza, nédel collegamento delle somme versate in contanti nel 2008 ai prelievi del2007; né delle spese in tesi “medio tempore” compiute, così da riempire dicontenuti l’affermata residualità delle une rispetto agli altri; né,soprattutto, di ragioni e modalità della detenzione in contanti; né, ancora,della necessità, in tesi sopravvenuta solo nel 2008, di far rientrare nelcircuito bancario la pretesa minor somma di euro 151.000 rispetto aldoppio prelevato, per non chiariti scopi, ben un anno prima.In aggiunta – tenuto conto della riconosciuta disponibilità, in capo allacontribuente (mai dichiaratamente impegnata in “alcuna attivitàNumero registro generale 22389/2017Numero sezionale 3472/2026Numero di raccolta generale 15642/2026Data pubblicazione 21/05/2026lavorativa” ed invece coinvolta in partecipazioni societarie e dismissioni),di ingentissime consistenze monetarie (con conseguente emersione, nonallegata la mera detenzione infruttifera delle stesse, di un quadrocongruente con investimenti finanziari) – il motivo neppure allegaelementi (men che meno forniti di supporto dimostrativo) per avvalorareuna qualificazione reddituale alternativa, di per sé non indicata, dellesomme recuperate a tassazione.4. In definitiva, il ricorso va integralmente rigettato, con le statuizioniconsequenziali come da dispositivo. P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente a rifondere all’Agenzia delle entrate le spesedi lite, liquidate in euro 6.000, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali, in capo a parte ricorrente,per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso a Roma, lì 23 aprile 2026.Il PresidenteRoberta Crucitti
Sentenza Cassazione n. 15642/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris