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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 settembre 1983

Cassazione n. 29839/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/09/1983 avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Ot tic utFito -u ensoca [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 2 novembre 2022, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina del 25 novembre 2021, con la quale era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro mille di ammenda, in ordine al reato di porto di armi od oggetti atti a offendere, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, perché il 3 febbraio 2020, senza giustificato motivo, aveva portato fuori dalla propria abitazione un coltello a serramanico, lungo 15 cm (con lama di 7 cm), strumento utilizzabile per l'offesa alla persona.

2. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 4 legge n. 110 del 1975, 699 cod. pen., 125, 192 e 533 cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale, preso atto che il coltello sequestrato era dotato di un sistema di bloccaggio e che la lama era provvista di due taglienti, avrebbe dovuto riqualificare il fatto nel reato contravvenzionale di porto abusivo di armi di cui all'art. 699 cod. pen.

Nel ricorso, infatti, si evidenzia che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il comune coltello a serramanico c.d. a molla costituirebbe un'arma propria.

2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 4 legge n. 110 del 1975, 131-bis cod. pen., 125, 192 e 533 cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe omesso di riconoscere la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione.

2.3. Con il terzo motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello, senza tenere conto dei parametri di cui agli artt. 133 e 62-bis cod. pen., avrebbe omesso di concedere le circostanze attenuanti generiche, in assenza di un'adeguata motivazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento in sede di legittimità.

In tal senso, si evidenzia che il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha evidenziato che il coltello 2 ( sequestrato rientrava sicuramente tra gli strumenti che non potevano essere portati fuori dalla propria abitazione, se non in forza di un giustificato motivo, non fornito dall'imputato nell'immediatezza dei fatti.

Il "giustificato motivo" del porto degli oggetti di cui all'art. 4, secondo comma, legge n. 110 del 1975, infatti, ricorre solo quando particolari esigenze dell'agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento e alla normale funzione dell'oggetto (Sez. 4, n. 49769 del 14/11/2019, Rhimi, Rv. 277878).

Nel caso di specie, il giudice di merito ha evidenziato che l'imputato, non solo non aveva saputo fornire un'idonea motivazione circa il possesso del coltello sequestrato, ma, alla vista dei Carabinieri, aveva aumentato l'andatura per sfuggire a un eventuale controllo.

Il motivo di ricorso, pertanto, è inammissibile, anche considerando che la stessa difesa, nel primo motivo dell'atto di appello, aveva sostenuto una tesi diametralmente opposta a quella proposta nel ricorso per cassazione, evidenziando che il coltello sequestrato non era dotato di un congegno di scatto e che, per tale ragione, non poteva considerarsi strumento destinato all'offesa alla persona.

1.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

Il ricorso, infatti, non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte territoriale ha evidenziato che l'imputato, il quale aveva già beneficiato due volte dell'istituto ex art. 131-bis cod. pen., presentava diversi procedimenti penali, anche per reati gravi.

Il comportamento accertato, quindi, non poteva considerarsi occasionale, circostanza ostativa all'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto.

1.3. Il terzo motivo è inammissibile.

La Corte di appello ha evidenziato che non era possibile concedere le circostanze attenuanti generiche, visti i precedenti penali dell'imputato e la concreta modalità di esecuzione dell'azione posta in essere.

Dagli atti, infatti, era emerso che il coltello aveva una lama lunga 7 cm e che l'imputato non aveva saputo fornire idonea giustificazione in relazione al suo possesso.

Pertanto, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/09/1983 avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Ot tic utFito -u ensoca [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 2 novembre 2022, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina del 25 novembre 2021, con la quale era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro mille di ammenda, in ordine al reato di porto di armi od oggetti atti a offendere, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, perché il 3 febbraio 2020, senza giustificato motivo, aveva portato fuori dalla propria abitazione un coltello a serramanico, lungo 15 cm (con lama di 7 cm), strumento utilizzabile per l'offesa alla persona. 2. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 4 legge n. 110 del 1975, 699 cod. pen., 125, 192 e 533 cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale, preso atto che il coltello sequestrato era dotato di un sistema di bloccaggio e che la lama era provvista di due taglienti, avrebbe dovuto riqualificare il fatto nel reato contravvenzionale di porto abusivo di armi di cui all'art. 699 cod. pen. Nel ricorso, infatti, si evidenzia che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il comune coltello a serramanico c.d. a molla costituirebbe un'arma propria. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 4 legge n. 110 del 1975, 131-bis cod. pen., 125, 192 e 533 cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe omesso di riconoscere la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione. 2.3. Con il terzo motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello, senza tenere conto dei parametri di cui agli artt. 133 e 62-bis cod. pen., avrebbe omesso di concedere le circostanze attenuanti generiche, in assenza di un'adeguata motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento in sede di legittimità. In tal senso, si evidenzia che il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha evidenziato che il coltello 2 ( sequestrato rientrava sicuramente tra gli strumenti che non potevano essere portati fuori dalla propria abitazione, se non in forza di un giustificato motivo, non fornito dall'imputato nell'immediatezza dei fatti. Il "giustificato motivo" del porto degli oggetti di cui all'art. 4, secondo comma, legge n. 110 del 1975, infatti, ricorre solo quando particolari esigenze dell'agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento e alla normale funzione dell'oggetto (Sez. 4, n. 49769 del 14/11/2019, Rhimi, Rv. 277878). Nel caso di specie, il giudice di merito ha evidenziato che l'imputato, non solo non aveva saputo fornire un'idonea motivazione circa il possesso del coltello sequestrato, ma, alla vista dei Carabinieri, aveva aumentato l'andatura per sfuggire a un eventuale controllo. Il motivo di ricorso, pertanto, è inammissibile, anche considerando che la stessa difesa, nel primo motivo dell'atto di appello, aveva sostenuto una tesi diametralmente opposta a quella proposta nel ricorso per cassazione, evidenziando che il coltello sequestrato non era dotato di un congegno di scatto e che, per tale ragione, non poteva considerarsi strumento destinato all'offesa alla persona. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Il ricorso, infatti, non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte territoriale ha evidenziato che l'imputato, il quale aveva già beneficiato due volte dell'istituto ex art. 131-bis cod. pen., presentava diversi procedimenti penali, anche per reati gravi. Il comportamento accertato, quindi, non poteva considerarsi occasionale, circostanza ostativa all'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto. 1.3. Il terzo motivo è inammissibile. La Corte di appello ha evidenziato che non era possibile concedere le circostanze attenuanti generiche, visti i precedenti penali dell'imputato e la concreta modalità di esecuzione dell'azione posta in essere. Dagli atti, infatti, era emerso che il coltello aveva una lama lunga 7 cm e che l'imputato non aveva saputo fornire idonea giustificazione in relazione al suo possesso. Pertanto, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm
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