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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 1 dicembre 2023

Cassazione n. 02121/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G.25541 anno 2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat i e difes i dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , domiciliati presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA]; intimata avverso la sentenza n. 331/2019 depositat a il 30 gennaio 2019 del la Corte d’[OSCURATO:PERSONA].

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 dicembre 2023 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Sez.

I–RG 25541/2019 camera di consiglio1.12.2023

1. ― [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto opposizione avverso undecreto ingiuntivo pronunciato dal Tribunale d i Bologna su ricorso del [OSCURATO:PERSONA]: decreto con cui era stato loro intimato il pagamento della somma di euro 8.163,90.

Con la citazione in opposizione gli ingiunti hanno altresì proposto domanda riconvenzionale.

La vicenda dedotta in giudizio concerneva l'associazione in partecipazione conclusa tra gli ingiunti e l'intima nte per un'attività d'impresa consistente nella gestione di un punto di ristoro di cui era titolare l’associanteCentro [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale, nella resistenza di quest’ultima, ha condannato gli opponenti al pagamento della somma di euro 42.249,64.

2. ― La Corte d’Appello di Bologna ha respinto il gravame propostoda [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

3. ― Questi ultimi ricorrono per c assazione facendo valere quattro mezzi di censura.[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― Col primo motivo si deduce la violazione dell’art. 111, comma 6, Cost. e dell’art. 132, comma 2, c.p.c. per totale illogicità e incongruità della decisione.

La censura investe la decisione resa con riguardo al primo motivo di appello, con cui gli odierni ricorrenti avevano lamentato che il Tribunale, dopo aver riconosciuto in loro favore un credito per esborsi pari ad euro 17.756,81,non ne aveva poi tenuto conto in dispositivo .

Ha osservato la Corte d’Appello che il Giudice di primo grado aveva evidenziato come gli associati,in base alle risultanze della consulenza tecnica, avevano«prelevato e gestito autonomamente la cassa che non poteva corrispondere con il denaro effettivamente presente in cassa»: da ciò poteva evincersi,secondo la Corte di merito, «il convincimento del primo Giudice di non poter porre in compensazioneil credito degli associati,non essendovi prova che i det ti importi non siano stati poi Sez.

I–RG 25541/2019 camera di consiglio1.12.2023 recuperati dagli incassiche il c.t.u. aveva accertato fossero disponibili in cassa, e ciò non poteva essere escluso, data l'infedele contabilità tenuta dagli associati».

Il passaggiomotivazionale non brill a per chiarezza , ma il pensiero della Corte di merito pu ò ragionevolmente sintet izzarsi in questi termini: il Tribunale ha ritenuto di ricavare, dalla scorta della consulenza tecnica, un ammanco di cassa,di entità imprecisata,il quale non era provato fosse statoripianato.

Poiché,però, a pag. 4 della sentenza si ricorda come il T ribunale avesse dato atto che «al termine del contratto la cassa registrava un attivo di euro15.527,32» che non era stato versato all’associante , la pronuncia impugnata appare carente sul piano argomentativo.

Infatti, delle due l’una: o l’ammanco era di quell’entità, e allora il credito di euro17.756,81 andava portato in compensazione, in quanto agli odierni ricorrenti fu addebitato anche l’importo di euro 15.527,32 (che era ricompreso nella somma di euro 42.249,64, oggetto della condanna); oppure l’ammanco conglobava la somma di euro 15.527,32e quella di euro 17.756,81 : ma quest’ultima evenienza non è nemmeno espressamente riconosciuta dalla Corte di merito, la quale , correlativamente, non si dà pena di motivare un ipotetico suo convincimentoin tal senso e di spiegare, quindi, la ragione per cui il disavanzodi cassa avrebbe dovuto ricomprendere anche la somma di euro 17.756,81.

La Corte distrettualesi limita a evocare il ragionamento delGiudice di primo grado: tale con vincimento deve ritenersi tuttavia viziato, in quantoné la gestione della cassa da parte degli associati , n é «l’infedele contabilità»tenuta da questi è in grado di giustificare , sul piano logico, la conclusione circa l’esistenza di un prelievo di tale ammontareda parte degli odierni ricorrenti.

In tal senso,la motivazione della sentenza risulta obiettivamente incomprensibile.

Il motivo merita quindi accoglimento.

Sez.

I–RG 25541/2019 camera di consiglio1.12.2023

2. ― Il secondo mezzo oppone la violazione degli artt. 2549, 2552 e 2553 c.c., nonché la falsa applicazione dell’art. 8, commi 2 e 3,del contratto di associazione in partecipazione.

I ricorrenti contestano la pronuncia impugnata nellaparte in cui ha disatteso il secondo motivo di appello: gli stessi avevano lamentato di essere stati condannati a pagare, a titolo di partecipazione alle perdite, un importo superiore al loro apporto lavorativo, da quantificarsi nella misura corrispondente alle retribuzioni medie previste dai contratti collettivi nazionali di categoria; la Corte d’Appelloha rilevato, in primo luogo,che il contratto di associazione in partecipazione prevedeva un apporto degli associati in termini sia di attività lavorativa che di capitale (per il che il rapportotra le perdite e l’apporto dell’associato doveva tener conto anche delle contribuzioni patrimoniali) e ha osservato, inoltre, che,« se pure si aderisse alla tesi sostenuta dagli appellanti , l'importo di cui alla condanna sarebbe comunque inferiore al 70% del loro apporto lavorativo, da quantificarsi come la somma di tre retribuzioni medie, atteso che treerano gli associati, anche se solo due di loro hanno opposto il decreto ingiuntivo».

I ricorrenti deducono, per un verso, che l'apporto di capitale degli associati era limitato , in base al la regolamentazione negoziale, esclusivamente al periodo dei primi sei mesi di attività; assumono, per altro verso, che, essendo tre gli associati, l’importo dovuto da essi istanti in ragione della partecipazio ne alle perdite doveva essere inferiore alla somma che la Corte d’Appello aveva riconosciuto come dovuta(somma che, in base al contratto, era pari al 70% delle perdite accertate, ammontanti, secondo il c.t.u.,a euro 38.163,40).

Il motivo è inammissibile.

Esso investe accertamenti di fattoe un supposto errore di calcolo, quanto all’effettivo ammontare dell’obbligazione avente ad oggetto la partecipazione alle perdite,che nulla hanno a che fare con la denunciata violazione o falsa applicazione di norme giuridiche.

Sez.

I–RG 25541/2019 camera di consiglio1.12.2023 Come è noto, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura èpossibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Cass. Sez.

U. 5 maggio 2006, n. 10313; in senso conforme, ad es.: Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass.4 aprile 2013, n. 8315).

E’ da considerare, poi, che l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, n. 3), c.p.c., di indicare,a pena d'inammissibilità della censura, le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare ─con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni ─ la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. Sez.

U. 28 ottobre 2020, n. 23745).

Ebbene, nello svolgimento del motivo i ricorrenti si limitano a richiamare la regola, posta dall’art. 2553 c.c., secondo cui le perdite che colpiscono l’associato non possono superare il valore del suo apporto, ma non individuano passaggi del provvedimento che smentiscano tale disposizione: e in realtà la Corte d’Appello non ha affatto negato che questa trovasse applicazione nella fattispecie sottoposta al suo esame.

Sez.

I–RG 25541/2019 camera di consiglio1.12.2023 Gli istanti non possono nemmeno dibattere, nella presente sede, della violazione di una disposizione contrattuale (l’art. 8, commi 2 e 3, del contratto di associazione in partecipazione), visto che questa non è una norma di diritto e non rientra, quindi, nella previsione dell’art. 360, n. 3, c.p.c..

Avrebbero potuto porre , semmai, una questione interpretativa intorno alla nominata disposizione: e tuttavia, poiché l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. c.c., al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente avrebbe dovuto non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma avrebbe dovutoprecisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si fosse discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (Cass. 9 aprile 2021, n. 9461; Cass. 16 gennaio 2019, n. 873; Cass. 15 novembre 2017, n. 27136; Cass. 9 ottobre 2012, n. 17168; Cass. 31 maggio 2010, n. 13242; Cass.9 agosto 2004, n. 15381).

3. ― Col terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 86, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003, dell’art. 4 del contratto di associazione in partecipazione, degli artt. 324 e 329 c.p.c.; si lamenta altresì l’illogicità e incongruitàdella motivazione.

I ricorrenti censurano la pronuncia impugnata laddove ha escluso che gli associati avessero diritto ai trattamenti contributivi, economici e normativi stabiliti dalla legge e dai contratticollettivi, secondo quanto disposto dall’art. 86 d.lgs. n. 276/2003.

Sostengono: che tale norma doveva trovare applicazione in forza dell’espresso richiamo che sarebbe Sez.

I–RG 25541/2019 camera di consiglio1.12.2023 stato operato dall’art. 4 del contratto di associazione in partecipazione; che in nessuna clausola del contratto era escluso che gli associati avessero titolo a una retribuzione; che tale affermazione non era contenuta nemmeno nella sentenza di primo grado, onde la Corte d’Appellosarebbe incorsa in una violazione del giudicato interno; che ulteriori affermazioni del Giudice distrettuale integravano mere illazioni.

Il motivo è nel complesso infondato.

A proposito del vizio di violazione di legge vale quanto in precedenzaosservato trattando del secondo motivo di ricorso .

P er certo non può in questa sede denunciarsi la violazione dell’art. 4 del contratto di associazione in partecipazione (il cui contenuto non è, d’altro canto, nemmeno riprodotto all’interno del motivo).

Né si vede come la sentenza impugnata collidacon l ’a rt. 86, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 ; tale norma non ha introdotto nel nostro ordinamento una forma di conversione legale del contratto di associazione in partecipazione in contratto a lavoro subordinato, ma ha soltanto previsto ― in funzione integrativa della disciplina dell'associazione in partecipazione ― che, ove detto contratto sia stato stipulato con finalità elusive delle norme di legge e di contrattazione collettiva a tutela del lavoratore, all'associato si applichino le più favorevoli disposizioni previste per il lavoratore dipendente (Cass. 9 febbraio 2015, n. 2371) : ma il tema dello scopo elusivo del contratto per cui è causa risulta del tutto estraneo al giudizio di merito.

L’eccezione di giudicato interno è poi carente di autosufficienza, visto che i ricorrenti si limitano a richiamare la sentenza di primo grado, senza nemmeno indicare la statuizione del Tribunale con cui sarebbe stato affermato che il contratto prevedeva una retribuzione (sull’applicabilità del principio di autosufficienza al giudicato: Cass. 19 agosto 2020, n. 17310; con riferimento ai casi in cui si faccia questione del rilievo officioso del giudicato: Cass. 31 maggio 2018, n. 13988; Cass. 23 giugno 2017, n. 15737).

Sez.

I–RG 25541/2019 camera di consiglio1.12.2023 La deduzione del vizio motivazionale è infine priva di fondamento, visto che sul terzo motivo di appello (quello di cui si è occupata la sentenza impugnata, per la parte che qui interessa) non si ravvisa alcuna delle radicali carenze argomentative che possono essere oggi fatte valere col ricorso per cassazione: segnatamente non si configura né il «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» , n é la fattispecie della «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (cfr.: Cass. Sez.

U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez.

U. 7 aprile 2014, n. 8054).

4. ― I l quarto motivo prospetta la violazione degli artt. 2709 e 2697 c.c., oltre che la falsa applicazionedell’art. 115 c.p.c..

La censura ha ad oggetto l’affermazione della Corte d’Appello , resacon riguardo al tema della prova dell'ammanco di cassa di euro 15.527,32, secondo cui il Tribunale aveva « accolto la domanda per averla considerata provata in assenza di tempestive contestazioni».

I ricorrenti osservano che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto dare dimostrazione dell'esistenza di una rimanenza di cassa per tale importo al termine dell'esercizio 2008 e provare, inoltre, che tale rimanenza era rimasta nella disponibilità degli associati; gli istanti richiamano poi le plurime deduzioni critiche sollevate in relazione alla consulenza tecnica d'ufficiodisposta per addivenire alla ricostruzione della contabilità.

Il motivo è fondato.

La sentenza impugnata reputa, a torto, che il Tribunale abbia definito la questione relativa all’ammanco di cassa sulla scorta del principio di non contestazionedi cui all’art. 115 c.p.c.: non pare potersi attribuire un diverso significato all’enunciato per cui il Giudice di primo grado ebbe a ritenere provata la domanda in assenza di tempestive contestazioni.

Nondimeno, si legge nellastessa sentenza impugnata (pag. 5) che il Tribunale ebbe ad eseguire un vero e proprio ac c ertamento Sez.

I–RG 25541/2019 camera di consiglio1.12.2023 contabile che portò a reputare non ragionevoli le operazioni riportate nei registri e a individuare un saldo attivo di cassa, alla data del 31 dicembre 2008 , che non era stato « consegnato all’associante » ; L’esistenza, al riguardo, di un vero e proprioaccertamento probatorio è confermato dal rilievo per cui, secondo la Corte d’Appello, venne espletata una consulenza tecnica d'ufficio la quale diede conto della presenza di ricavi effettivamente affluiti in cassa e non registrati in contabilità (pag. 7 della sentenza impugnata).

A fronte di ciò, l’applicazione del principio di non contestazione appare ingiustificatae la statuizione adottata è da ritenere fondata su di un dato processuale estraneo alla decisione di primo grado.

Ma il motivoin esame sarebb e da accogliere ove pure si reputasse che la Corte d’Appello abbia inteso riferire la mancata con te stazione all’indagine del c.t.u.

Assumono infatti rilievo, in tale prospettiva, i rilievi critici formulati dagli odierni ricorrenti all’indirizzo della consulenza(di cui si è detto) e il principio per cui ove alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori, il giudice del merito è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione (Cass. 6 maggio 2021, n. 11917; cfr. pure: Cass. 11 giugno 2018, n. 15147; Cass. 21 novembre 2016, n. 23637).

5. ─ In conclusione, vanno accolti il primo e il quarto motivo.

La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata, anche per le spese, alla Corte di Bologna , che statuirà in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il quarto motivo; dichiara inammissibili i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e Sez.

I–RG 25541/2019 camera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G.25541 anno 2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat i e difes i dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , domiciliati presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA]; intimata avverso la sentenza n. 331/2019 depositat a il 30 gennaio 2019 del la Corte d’[OSCURATO:PERSONA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 dicembre 2023 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Sez. I–RG 25541/2019 camera di consiglio1.12.2023 1. ― [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto opposizione avverso undecreto ingiuntivo pronunciato dal Tribunale d i Bologna su ricorso del [OSCURATO:PERSONA]: decreto con cui era stato loro intimato il pagamento della somma di euro 8.163,90. Con la citazione in opposizione gli ingiunti hanno altresì proposto domanda riconvenzionale. La vicenda dedotta in giudizio concerneva l'associazione in partecipazione conclusa tra gli ingiunti e l'intima nte per un'attività d'impresa consistente nella gestione di un punto di ristoro di cui era titolare l’associanteCentro [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale, nella resistenza di quest’ultima, ha condannato gli opponenti al pagamento della somma di euro 42.249,64. 2. ― La Corte d’Appello di Bologna ha respinto il gravame propostoda [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. ― Questi ultimi ricorrono per c assazione facendo valere quattro mezzi di censura.[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Col primo motivo si deduce la violazione dell’art. 111, comma 6, Cost. e dell’art. 132, comma 2, c.p.c. per totale illogicità e incongruità della decisione. La censura investe la decisione resa con riguardo al primo motivo di appello, con cui gli odierni ricorrenti avevano lamentato che il Tribunale, dopo aver riconosciuto in loro favore un credito per esborsi pari ad euro 17.756,81,non ne aveva poi tenuto conto in dispositivo . Ha osservato la Corte d’Appello che il Giudice di primo grado aveva evidenziato come gli associati,in base alle risultanze della consulenza tecnica, avevano«prelevato e gestito autonomamente la cassa che non poteva corrispondere con il denaro effettivamente presente in cassa»: da ciò poteva evincersi,secondo la Corte di merito, «il convincimento del primo Giudice di non poter porre in compensazioneil credito degli associati,non essendovi prova che i det ti importi non siano stati poi Sez. I–RG 25541/2019 camera di consiglio1.12.2023 recuperati dagli incassiche il c.t.u. aveva accertato fossero disponibili in cassa, e ciò non poteva essere escluso, data l'infedele contabilità tenuta dagli associati». Il passaggiomotivazionale non brill a per chiarezza , ma il pensiero della Corte di merito pu ò ragionevolmente sintet izzarsi in questi termini: il Tribunale ha ritenuto di ricavare, dalla scorta della consulenza tecnica, un ammanco di cassa,di entità imprecisata,il quale non era provato fosse statoripianato. Poiché,però, a pag. 4 della sentenza si ricorda come il T ribunale avesse dato atto che «al termine del contratto la cassa registrava un attivo di euro15.527,32» che non era stato versato all’associante , la pronuncia impugnata appare carente sul piano argomentativo. Infatti, delle due l’una: o l’ammanco era di quell’entità, e allora il credito di euro17.756,81 andava portato in compensazione, in quanto agli odierni ricorrenti fu addebitato anche l’importo di euro 15.527,32 (che era ricompreso nella somma di euro 42.249,64, oggetto della condanna); oppure l’ammanco conglobava la somma di euro 15.527,32e quella di euro 17.756,81 : ma quest’ultima evenienza non è nemmeno espressamente riconosciuta dalla Corte di merito, la quale , correlativamente, non si dà pena di motivare un ipotetico suo convincimentoin tal senso e di spiegare, quindi, la ragione per cui il disavanzodi cassa avrebbe dovuto ricomprendere anche la somma di euro 17.756,81. La Corte distrettualesi limita a evocare il ragionamento delGiudice di primo grado: tale con vincimento deve ritenersi tuttavia viziato, in quantoné la gestione della cassa da parte degli associati , n é «l’infedele contabilità»tenuta da questi è in grado di giustificare , sul piano logico, la conclusione circa l’esistenza di un prelievo di tale ammontareda parte degli odierni ricorrenti. In tal senso,la motivazione della sentenza risulta obiettivamente incomprensibile. Il motivo merita quindi accoglimento. Sez. I–RG 25541/2019 camera di consiglio1.12.2023 2. ― Il secondo mezzo oppone la violazione degli artt. 2549, 2552 e 2553 c.c., nonché la falsa applicazione dell’art. 8, commi 2 e 3,del contratto di associazione in partecipazione. I ricorrenti contestano la pronuncia impugnata nellaparte in cui ha disatteso il secondo motivo di appello: gli stessi avevano lamentato di essere stati condannati a pagare, a titolo di partecipazione alle perdite, un importo superiore al loro apporto lavorativo, da quantificarsi nella misura corrispondente alle retribuzioni medie previste dai contratti collettivi nazionali di categoria; la Corte d’Appelloha rilevato, in primo luogo,che il contratto di associazione in partecipazione prevedeva un apporto degli associati in termini sia di attività lavorativa che di capitale (per il che il rapportotra le perdite e l’apporto dell’associato doveva tener conto anche delle contribuzioni patrimoniali) e ha osservato, inoltre, che,« se pure si aderisse alla tesi sostenuta dagli appellanti , l'importo di cui alla condanna sarebbe comunque inferiore al 70% del loro apporto lavorativo, da quantificarsi come la somma di tre retribuzioni medie, atteso che treerano gli associati, anche se solo due di loro hanno opposto il decreto ingiuntivo». I ricorrenti deducono, per un verso, che l'apporto di capitale degli associati era limitato , in base al la regolamentazione negoziale, esclusivamente al periodo dei primi sei mesi di attività; assumono, per altro verso, che, essendo tre gli associati, l’importo dovuto da essi istanti in ragione della partecipazio ne alle perdite doveva essere inferiore alla somma che la Corte d’Appello aveva riconosciuto come dovuta(somma che, in base al contratto, era pari al 70% delle perdite accertate, ammontanti, secondo il c.t.u.,a euro 38.163,40). Il motivo è inammissibile. Esso investe accertamenti di fattoe un supposto errore di calcolo, quanto all’effettivo ammontare dell’obbligazione avente ad oggetto la partecipazione alle perdite,che nulla hanno a che fare con la denunciata violazione o falsa applicazione di norme giuridiche. Sez. I–RG 25541/2019 camera di consiglio1.12.2023 Come è noto, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura èpossibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Cass. Sez. U. 5 maggio 2006, n. 10313; in senso conforme, ad es.: Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass.4 aprile 2013, n. 8315). E’ da considerare, poi, che l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, n. 3), c.p.c., di indicare,a pena d'inammissibilità della censura, le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare ─con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni ─ la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. Sez. U. 28 ottobre 2020, n. 23745). Ebbene, nello svolgimento del motivo i ricorrenti si limitano a richiamare la regola, posta dall’art. 2553 c.c., secondo cui le perdite che colpiscono l’associato non possono superare il valore del suo apporto, ma non individuano passaggi del provvedimento che smentiscano tale disposizione: e in realtà la Corte d’Appello non ha affatto negato che questa trovasse applicazione nella fattispecie sottoposta al suo esame. Sez. I–RG 25541/2019 camera di consiglio1.12.2023 Gli istanti non possono nemmeno dibattere, nella presente sede, della violazione di una disposizione contrattuale (l’art. 8, commi 2 e 3, del contratto di associazione in partecipazione), visto che questa non è una norma di diritto e non rientra, quindi, nella previsione dell’art. 360, n. 3, c.p.c.. Avrebbero potuto porre , semmai, una questione interpretativa intorno alla nominata disposizione: e tuttavia, poiché l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. c.c., al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente avrebbe dovuto non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma avrebbe dovutoprecisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si fosse discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (Cass. 9 aprile 2021, n. 9461; Cass. 16 gennaio 2019, n. 873; Cass. 15 novembre 2017, n. 27136; Cass. 9 ottobre 2012, n. 17168; Cass. 31 maggio 2010, n. 13242; Cass.9 agosto 2004, n. 15381). 3. ― Col terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 86, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003, dell’art. 4 del contratto di associazione in partecipazione, degli artt. 324 e 329 c.p.c.; si lamenta altresì l’illogicità e incongruitàdella motivazione. I ricorrenti censurano la pronuncia impugnata laddove ha escluso che gli associati avessero diritto ai trattamenti contributivi, economici e normativi stabiliti dalla legge e dai contratticollettivi, secondo quanto disposto dall’art. 86 d.lgs. n. 276/2003. Sostengono: che tale norma doveva trovare applicazione in forza dell’espresso richiamo che sarebbe Sez. I–RG 25541/2019 camera di consiglio1.12.2023 stato operato dall’art. 4 del contratto di associazione in partecipazione; che in nessuna clausola del contratto era escluso che gli associati avessero titolo a una retribuzione; che tale affermazione non era contenuta nemmeno nella sentenza di primo grado, onde la Corte d’Appellosarebbe incorsa in una violazione del giudicato interno; che ulteriori affermazioni del Giudice distrettuale integravano mere illazioni. Il motivo è nel complesso infondato. A proposito del vizio di violazione di legge vale quanto in precedenzaosservato trattando del secondo motivo di ricorso . P er certo non può in questa sede denunciarsi la violazione dell’art. 4 del contratto di associazione in partecipazione (il cui contenuto non è, d’altro canto, nemmeno riprodotto all’interno del motivo). Né si vede come la sentenza impugnata collidacon l ’a rt. 86, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 ; tale norma non ha introdotto nel nostro ordinamento una forma di conversione legale del contratto di associazione in partecipazione in contratto a lavoro subordinato, ma ha soltanto previsto ― in funzione integrativa della disciplina dell'associazione in partecipazione ― che, ove detto contratto sia stato stipulato con finalità elusive delle norme di legge e di contrattazione collettiva a tutela del lavoratore, all'associato si applichino le più favorevoli disposizioni previste per il lavoratore dipendente (Cass. 9 febbraio 2015, n. 2371) : ma il tema dello scopo elusivo del contratto per cui è causa risulta del tutto estraneo al giudizio di merito. L’eccezione di giudicato interno è poi carente di autosufficienza, visto che i ricorrenti si limitano a richiamare la sentenza di primo grado, senza nemmeno indicare la statuizione del Tribunale con cui sarebbe stato affermato che il contratto prevedeva una retribuzione (sull’applicabilità del principio di autosufficienza al giudicato: Cass. 19 agosto 2020, n. 17310; con riferimento ai casi in cui si faccia questione del rilievo officioso del giudicato: Cass. 31 maggio 2018, n. 13988; Cass. 23 giugno 2017, n. 15737). Sez. I–RG 25541/2019 camera di consiglio1.12.2023 La deduzione del vizio motivazionale è infine priva di fondamento, visto che sul terzo motivo di appello (quello di cui si è occupata la sentenza impugnata, per la parte che qui interessa) non si ravvisa alcuna delle radicali carenze argomentative che possono essere oggi fatte valere col ricorso per cassazione: segnatamente non si configura né il «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» , n é la fattispecie della «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (cfr.: Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054). 4. ― I l quarto motivo prospetta la violazione degli artt. 2709 e 2697 c.c., oltre che la falsa applicazionedell’art. 115 c.p.c.. La censura ha ad oggetto l’affermazione della Corte d’Appello , resacon riguardo al tema della prova dell'ammanco di cassa di euro 15.527,32, secondo cui il Tribunale aveva « accolto la domanda per averla considerata provata in assenza di tempestive contestazioni». I ricorrenti osservano che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto dare dimostrazione dell'esistenza di una rimanenza di cassa per tale importo al termine dell'esercizio 2008 e provare, inoltre, che tale rimanenza era rimasta nella disponibilità degli associati; gli istanti richiamano poi le plurime deduzioni critiche sollevate in relazione alla consulenza tecnica d'ufficiodisposta per addivenire alla ricostruzione della contabilità. Il motivo è fondato. La sentenza impugnata reputa, a torto, che il Tribunale abbia definito la questione relativa all’ammanco di cassa sulla scorta del principio di non contestazionedi cui all’art. 115 c.p.c.: non pare potersi attribuire un diverso significato all’enunciato per cui il Giudice di primo grado ebbe a ritenere provata la domanda in assenza di tempestive contestazioni. Nondimeno, si legge nellastessa sentenza impugnata (pag. 5) che il Tribunale ebbe ad eseguire un vero e proprio ac c ertamento Sez. I–RG 25541/2019 camera di consiglio1.12.2023 contabile che portò a reputare non ragionevoli le operazioni riportate nei registri e a individuare un saldo attivo di cassa, alla data del 31 dicembre 2008 , che non era stato « consegnato all’associante » ; L’esistenza, al riguardo, di un vero e proprioaccertamento probatorio è confermato dal rilievo per cui, secondo la Corte d’Appello, venne espletata una consulenza tecnica d'ufficio la quale diede conto della presenza di ricavi effettivamente affluiti in cassa e non registrati in contabilità (pag. 7 della sentenza impugnata). A fronte di ciò, l’applicazione del principio di non contestazione appare ingiustificatae la statuizione adottata è da ritenere fondata su di un dato processuale estraneo alla decisione di primo grado. Ma il motivoin esame sarebb e da accogliere ove pure si reputasse che la Corte d’Appello abbia inteso riferire la mancata con te stazione all’indagine del c.t.u. Assumono infatti rilievo, in tale prospettiva, i rilievi critici formulati dagli odierni ricorrenti all’indirizzo della consulenza(di cui si è detto) e il principio per cui ove alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori, il giudice del merito è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione (Cass. 6 maggio 2021, n. 11917; cfr. pure: Cass. 11 giugno 2018, n. 15147; Cass. 21 novembre 2016, n. 23637). 5. ─ In conclusione, vanno accolti il primo e il quarto motivo. La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata, anche per le spese, alla Corte di Bologna , che statuirà in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo e il quarto motivo; dichiara inammissibili i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e Sez. I–RG 25541/2019 camera