CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 maggio 2025
Cassazione n. 11887/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
; rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], invirtù di procura su foglio separato da intendersi in calce al ricorso;- ricorrente -nei confronti diL.R. , M.Y. , L.Q. ,J.Z. , A.B. (gli ultimi due quali eredidi D.P. , nonché T.Y. , [...]Y.V. , U.G. , C.P. , [...R.H. , tutti in proprio e quali eredi di J.F. ;rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura incalce al controricorso;Numero registro generale 3813/2023Numero sezionale 855/2025Numero di raccolta generale 11887/2025Data pubblicazione 06/05/2025- controricorrenti -nonché diGenerali Italia [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del procuratore speciale;rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura incalce al controricorso;-controricorrente -e diAsl Napoli 1 Centro;-intimata-per la cassazione della sentenza n.5129/2022 della CORTE d’APPELLOdi NAPOLI, depositata il 5 dicembre 2022;udìta la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 marzo 2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Il 15 aprile 2003, la sig.ra J.F. , di 61 anni,affetta da neoplasia vescicale, fu operata presso il reparto di Urologiadell’[OSCURATO:PERSONA] II di Napoli perl’asportazione parziale della vescica.In seguito all’intervento si sviluppò una peritonite con sintomidolorosi e versamenti emorragici.La peritonite non fu subito diagnosticata perché il quadro cliniconon fu considerato dai sanitari particolarmente significativo per losviluppo di complicanze post-operatorie, cosicché fu disposto che siproseguisse con le normali medicazioni previste per il periodo didegenza successivo all’intervento.La situazione della sig.ra J.F. si andò però progressivamenteaggravando sicché il giorno 20 aprile (giorno di Pasqua) si decise difare una TAC, la quale – secondo i periti nominati dal GIP nel futuroNumero registro generale 3813/2023Numero sezionale 855/2025Numero di raccolta generale 11887/2025Data pubblicazione 06/05/2025processo penale a carico di taluni sanitari – evidenziò una flogosiperitoneale e versamenti emorragici interni.Tuttavia, tra il 20 e il 21 aprile 2003 i medici presenti o reperibilinon ritennero che si dovesse intervenire chirurgicamente, disponendoche si proseguisse con le normali medicazioni.Solo il 22 aprile, a seguito di un consulto richiesto da D.P.[...] (sorella della paziente in servizio presso il reparto di chirurgia)al dott. U.B. (anche egli in servizio presso quel reparto),quest’ultimo, visitata la paziente, diagnosticò finalmente la peritonitee diede indicazione per un immediato intervento chirurgico.Nell’operazione chirurgica, che fu eseguita lo stesso 22 aprile, siriscontrò una perforazione di 2 centimetri sull’ansa digiunale (che iperiti nominati dal GIP nel futuro processo penale avrebberoclassificato come complicanza del precedente intervento diasportazione parziale della vescica) e la paziente fu trasferita nelreparto di rianimazione.Lo stesso 22 aprile 2003 fu fatta una TAC che documentò lapresenza di una sacca ematica di natura emorragica tra le anseintestinali, la quale fu immediatamente pulita.Non ostante ciò, il 25 aprile fu diagnostica una CID (CoagulazioneIntravasale Disseminata) secondaria alla peritonite, in seguito allaquale le condizioni della paziente peggiorarono progressivamente,finché essa morì, il 29 aprile 2003.2. T.Y. , Y.V. , U.G. ,C.P. , R.H. (il marito e i quattro figli diJ.F. ) convennero in giudizio risarcitorio l’AziendaOspedaliera [OSCURATO:PERSONA] II e l’[OSCURATO:PERSONA] 1 Centro dinanzi alTribunale di Napoli.Numero registro generale 3813/2023Numero sezionale 855/2025Numero di raccolta generale 11887/2025Data pubblicazione 06/05/2025Si costituirono entrambe le strutture; la prima chiamò in manlevala sua società assicurativa, [OSCURATO:SOCIETA]., che si costituì apropria volta.Nel processo intervennero in via litisconsortile L.R. ,M.Y. , L.Q. , D.P. (le quattrosorelle di J.F. ), formulando a loro volta domandarisarcitoria nei confronti degli enti convenuti.Il Tribunale istruì la causa con acquisizione della perizia medico-legale effettuata dal collegio peritale nominato dal GIP nel processopenale per omicidio colposo celebrato nei confronti di taluni medici,conclusosi con declaratoria di non doversi procedere per prescrizione.Avuto riguardo agli esiti di questa perizia, il Tribunale, rilevato ildifetto di legittimazione passiva della ASL, accertò invece laresponsabilità dell’[OSCURATO:PERSONA] II e lacondannò a risarcire agli attori originari e alle interventrici il dannorispettivamente subìto per effetto della morte della congiunta.Precisamente: liquidò iure hereditatis, nell’importo di circa 849.000Euro, a favore del marito e dei quattro figli, il danno maturato in capoalla defunta J.F. per perdita della vita; liquidò infavore di costoro, iure proprio, il danno da perdita del rapportoparentale, sulla base di importi diversi per ciascuno degli aventi diritto,variabili tra la somma di circa 225.000 Euro e quella di circa 273.000Euro; riconobbe il danno da perdita del rapporto parentale anche afavore delle quattro sorelle della defunta J.F. ,liquidando per ciascuna di esse la somma di circa 122.000 Euro;accolse la domanda di manleva formulata dall’Azienda OspedalieraUniversitaria e condannò [OSCURATO:SOCIETA]. a tenere indenne l’assicuratadi quanto essa avrebbe corrisposto agli attori e alle interventrici.Numero registro generale 3813/2023Numero sezionale 855/2025Numero di raccolta generale 11887/2025Data pubblicazione 06/05/20253. Avverso la sentenza del Tribunale di Napoli proposero distintigravami dinanzi alla Corte d’appello di Napoli sia l’Azienda OspedalieraUniversitaria Federico II, sia [OSCURATO:SOCIETA]..La Corte partenopea, riunite le impugnazioni, ha condiviso ilgiudizio del primo giudice in ordine alla responsabilità dell’AziendaOspedaliera Universitaria; precisamente, sulla scorta degli esiti dellaperizia effettuata in sede penale, ha ritenuto che tale responsabilitàtrovasse fondamento nel contegno colposamente omissivo tenuto daimedici nei giorni 20 e 21 aprile 2003, poiché dopo la TAC effettuataalle 18.40 del giorno 20 aprile, erano emersi segni fortemente indicatividi versamento peritoneale con relativa flogosi, sicché sarebbe statonecessario effettuare immediatamente l’intervento chirurgico. Iltempestivo immediato intervento avrebbe con elevata probabilitàimpedito il successivo peggioramento della situazione con ulterioreemorragia e [OSCURATO:PERSONA] (CID) che, invece,si era già verificato in modo irreversibile allorché, solo il 22 aprile, siera deciso di intervenire.Ciò, posto la Corte territoriale:a) ha accolto parzialmente l’impugnazione dell’ente ospedalierouniversitario, riformando la sentenza di primo grado nella partein cui aveva liquidato iure hereditatis il danno da perdita dellavita (nell’importo di circa 849.000 Euro), anziché il danno nonpatrimoniale terminale, da liquidarsi nella più contenuta sommadi 40.000 Euro circa; ha rigettato tale impugnazione nella partein cui aveva invocato la riforma delle statuizioni sulriconoscimento e la liquidazione del danno da perdita delrapporto parentale, nonché nella parte in cui aveva invocato ladeclaratoria della prescrizione del diritto risarcitorio vantatodalle interventrici, le quali lo avrebbero esercitato conNumero registro generale 3813/2023Numero sezionale 855/2025Numero di raccolta generale 11887/2025Data pubblicazione 06/05/2025raccomandata di messa in mora del 3 novembre 2008, allorchéil termine quinquennale di prescrizione sarebbe ormai maturato;b) ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la qualeaveva impugnato la statuizione di accoglimento della domandadi manleva emessa dal primo giudice, sul duplice presuppostoche, da un lato, esistessero ben due giudicati esterni nei qualiera stata accertata la validità della clausola on claims madebasis impura apposta al contratto di assicurazione, conconseguente inoperatività della polizza nelle fattispecie in cui,come in quella in esame, la richiesta di risarcimento fosse stataeffettuata per la prima volta dopo la scadenza e dopo il decorsodell’eventuale periodo di ultrattività della polizza medesima,sebbene per un fatto accaduto durante il periodo di efficaciadella stessa; dall’altro lato, a prescindere dal giudicato, laclausola in questione fosse comunque lecita, valida ed efficace;la Corte territoriale ha dunque rigettato la domanda di manlevaproposta nei confronti della società assicurativa dall’enteospedaliero e ha condannato quest’ultimo alla restituzione aGenerali Italia [OSCURATO:SOCIETA]. della somma che questa le aveva pagato inesecuzione della sentenza di primo grado, pari ad oltre1.700.000 Euro.3. Propone ricorso per cassazione l’Azienda OspedalieraUniversitaria Federico II, sulla base di quattro motivi.Ai primi due motivi di ricorso rispondono con controricorso sia leoriginarie interventrici (ad eccezione di D.P. , nel frattempodeceduta, per la quale resistono i suoi eredi, J.Z. e [...]A.B. ), sia – sebbene evocati solo ai fini dell’integrazione delcontraddittorio processuale – gli originari attori.Numero registro generale 3813/2023Numero sezionale 855/2025Numero di raccolta generale 11887/2025Data pubblicazione 06/05/2025Al terzo e al quarto motivo di ricorso risponde con distintocontroricorso [OSCURATO:SOCIETA]..Non svolge difese la [OSCURATO:PERSONA] 1 Centro.La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale.il Pubblico Ministero presso la Corte non ha depositato conclusioniscritte.Le parti costituite hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, in accoglimento dell’eccezione sollevatadall’[OSCURATO:PERSONA] II nella memoriadepositata, va dichiarato inammissibile il controricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in quanto depositato in data 27 settembre 2023,dunque dopo la scadenza del termine, previsto dall’art. 370 cod. proc.civ., di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso, la quale èavvenuta in data 6 febbraio 2023. Di conseguenza, va dichiaratainammissibile anche la memoria depositata dalla società assicurativa.2.1. Con il primo motivo di ricorso viene denunciata, ex art. 360 n.3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2947 cod. civ..La ricorrente osserva che la Corte d’appello ha rigettato l’eccezionedi prescrizione del diritto risarcitorio delle interventrici (le qualiavevano posto in essere il primo atto interruttivo con raccomandatadel 3 novembre 2008, dunque dopo la scadenza del termine di 5 annidalla morte della loro congiunta, avvenuta il 23 aprile 2003),sull’assunto che nella fattispecie avrebbe trovato applicazione il piùampio termine di prescrizione previsto dall’art. 2943, terzo comma,cod. civ..La Corte di merito avrebbe però fatto applicazione di questadisposizione, senza procedere alla previa valutazione se la ritardataesecuzione del trattamento chirurgico della complicanza che avevaNumero registro generale 3813/2023Numero sezionale 855/2025Numero di raccolta generale 11887/2025Data pubblicazione 06/05/2025causato l’aggravamento delle situazioni cliniche della paziente e il suosuccessivo exitus integrasse o meno la fattispecie di un reato.L’omissione di questa indagine avrebbe escluso l’applicabilità delmaggior termine di prescrizione, avuto riguardo all’orientamento dellagiurisprudenza di legittimità (sono citate, in particolare, Cass. nn.6858/2018 e 19188/2020) che esclude l’automatismo tra l’intervenutaarchiviazione nel procedimento penale e la mancata applicazionedell’art. 2947 terzo comma, cod. civ..L’azienda ricorrente soggiunge, poi, che, poiché l’indagine dellaricorrenza astratta della fattispecie delittuosa avrebbe dovuto esserenecessariamente condotta «secondo i criteri di imputazione dellaresponsabilità penale», ove essa fosse stata compiuta avrebbe datoesito negativo, avendo la Corte di merito accertato la sussistenza diuna relazione di causalità tra il comportamento omissivo dei medici el’evento dannoso sul piano della elevata probabilità, non sufficiente aifini del rilievo di una fattispecie di responsabilità penale.Pertanto, la Corte d’appello avrebbe dovuto ritenere applicabile iltermine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2947, primo comma,cod. civ. e considerare, dunque, prescritto il diritto vantato dallequattro interventrici, avuto riguardo alla circostanza che tale termineera decorso sia nel periodo intercorrente tra l’evento dannoso (29aprile 2003) e la raccomandata di messa in mora (3 novembre 2008),sia nel periodo intercorrente tra quest’ultimo atto e il deposito dellacomparsa di intervento in giudizio (23 settembre 2014).2.1.1. Il motivo è manifestamente infondato.Ai sensi dell’art. 2947, terzo comma, cod. civ., se il fatto èconsiderato dalla legge come reato e per il reato è stabilita unaprescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile, in luogodi quella ordinaria quinquennale di cui al primo comma del medesimoNumero registro generale 3813/2023Numero sezionale 855/2025Numero di raccolta generale 11887/2025Data pubblicazione 06/05/2025articolo, salvo che il reato sia estinto per causa diversa dallaprescrizione o sia intervenuta sentenza irrevocabile nel processopenale.La Corte di merito, col ritenere che nella fattispecie il termine diprescrizione del diritto avrebbe avuto durata decennale, ha fattocorretta applicazione di questa diposizione, avuto riguardo allacircostanza che la condotta omissiva tenuta dai medici dell’AziendaOspedaliera [OSCURATO:PERSONA] II nei giorni 20 e 21 aprile 2003, dacui era stata cagionata la morte di J.F. , avevaintegrato, oltre che una fattispecie di illecito civile, anche quella delreato di omicidio colposo, rispetto al quale non era stata emessasentenza irrevocabile né dichiarata l’estinzione per una causa diversadalla prescrizione.Indebitamente, l’azienda ospedaliera ricorrente ha richiamatol’orientamento giurisprudenziale di legittimità diretto ad escluderel’automatismo tra l’intervenuta archiviazione nel procedimento penalee la mancata applicazione dell’art. 2947, terzo comma, cod. civ., ilquale trova fondamento nell’esigenza di estendere (e non direstringere) l’ambito applicazione del più ampio termine di prescrizionedell’azione civile anche nelle ipotesi in cui nel processo penale sia statoemesso un provvedimento di archiviazione, sul presupposto che essonon può essere equiparato ad una sentenza di proscioglimento (Cass.29/08/2023, n. 25438; Cass. 8/01/2025, n. 375).Del pari indebitamente è stato evidenziato che l’accertamento delnesso causale tra l’omissione medica e l’evento di danno era statoeffettuato sulla base di un criterio meramente probabilistico, poichédalla corretta applicazione della regola di funzione del nesso casualepropria del processo civile non può farsi discendere l’esclusione deipresupposti per l’applicazione del più ampio termine di prescrizioneNumero registro generale 3813/2023Numero sezionale 855/2025Numero di raccolta generale 11887/2025Data pubblicazione 06/05/2025previsto per i casi di reato dall’art. 2947, terzo comma, prima partecod. civ., il quale va disapplicato solo allorché si integrino i presuppostidi cui alla seconda parte dello stesso comma, che giustificano il diversoregime ivi disciplinato (Cass. 13/05/2024, n.13052; Cass. 25/02/2025,n. 4845).Il primo motivo va dunque rigettato.2.2. Con il secondo motivo viene denunciata, ex art. 360 n.3 cod.proc. civ., la violazione degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056, 2059,2697, 2727 cod. civ..Anche con questo motivo è criticata la statuizione di liquidazionedel danno da perdita del rapporto parentale in favore delle interventrici.La sentenza d’appello è censurata anzitutto per avere ritenuto cheil vincolo parentale (sorelle) tra le interventrici e la sig.ra J.F.[...] fosse idoneo a far presumere sia la sussistenza del dannoda perdita del rapporto parentale che la sua entità, così esonerando leistanti da qualsiasi prova dell’entità del danno; in secondo luogo, pernon avere indicato sulla base di quale dei criteri elencati nelle tabelleelaborate dal Tribunale di Roma - anno 2016 - fosse stato liquidato lostesso importo a tutte le sorelle non ostante la differente età e senzaapplicare la riduzione per la mancata convivenza.2.2.1. Il motivo è manifestamente infondato.questa Corte ha affermato – e reiteratamente ribadito – il principiosecondo il quale la morte di una persona causata da un illecito fapresumere da sola, ex art. 2727 cod. civ., una conseguente sofferenzamorale in capo, oltre che ai membri della famiglia nucleare “successiva”(coniuge e figli della vittima), anche ai membri della famiglia“originaria” (genitori e fratelli), a nulla rilevando né che la vittima ed ilsuperstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze,queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantumNumero registro generale 3813/2023Numero sezionale 855/2025Numero di raccolta generale 11887/2025Data pubblicazione 06/05/2025debeatur); in tali casi, grava sul convenuto l’onere di provare chevittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che diconseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi nonpatrimoniali di sorta al secondo (Cass. 15/02/2018, n.3767;Cass.15/07/2022, n. 22397; v. anche Cass. 30/08/2022, n.25541 e,già, Cass. 16/03/2012, n.4253).Portando alle sue ulteriori specificazioni l’illustrato principio, avutoriguardo ai due distinti profili delle possibili conseguenze nonpatrimoniali risarcibili della lesione di interessi costituzionalmenteprotetti (Cass. 17/01/2018, n. 901) – è stato osservato che lapresunzione iuris tantum (che onera il convenuto della prova contrariadell’indifferenza affettiva o, persino, dell’odio) concerne l’aspettointeriore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dallaperdita del rapporto parentale, mentre non si estende all’aspettoesteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazioneincide la dimostrazione dell’effettività, della consistenza e dell’intensitàdella relazione affettiva (desumibili, oltre che dall’eventuale convivenza– o, all’opposto, dalla distanza –, da qualsiasi allegazione, comunqueprovata, del danneggiato), delle quali il giudice del merito deve tenereconto ai fini della quantificazione complessiva (Cass. 04/03/2024,n.5769).Di questi principi la Corte di merito, confermando il giudizio delTribunale, ha fatto corretta applicazione, riconoscendo il danno daperdita del rapporto parentale anche alle sorelle della defunta (inquanto componenti della famiglia “originaria”) ma differenziandolo inminus rispetto agli altri congiunti, avuto riguardo anche alla situazionedi non convivenza; del pari corretta, sia in relazione all’an che inrelazione al quomodo appare la scelta di utilizzare le tabelle romane,scelta in linea anche con l’orientamento giurisprudenziale di legittimitàNumero registro generale 3813/2023Numero sezionale 855/2025Numero di raccolta generale 11887/2025Data pubblicazione 06/05/2025che prescrive l’utilizzazione di una tabella basata sul sistema a punti,in modo da tenere conto delle diverse situazioni personali della vittimae del superstite, nonché del rapporto tra loro intercorrente (Cass.21/04/2021, n.10579; Cass.29/09/2021, n. 26300).L’azienda convenuta, onerata di fornire la prova della eventualedistanza affettiva tra i congiunti in funzione di vincere la presunzionein ordine alla sofferenza dei superstiti per la perdita della vittimadell’illecito, non ha assolto tale onere, limitandosi a recriminare peressere stato liquidato l’eguale importo a tutte le sorelle, senza fornirealcun elemento per indurre il giudice ad una scelta diversa, stante lacondivisione, tra tutte le interventrici, del medesimo grado di parentelae della situazione di non convivenza.Anche il secondo motivo va quindi rigettato.2.3. Con il terzo motivo viene denunciata, ex art. 360 n.3 cod.proc. civ., la violazione dell’art. 2909 cod. civ..La sentenza d’appello è censurata nella parte in cui ha accoltol’eccezione di giudicato sollevata da [OSCURATO:SOCIETA]. (in relazionealla validità della clausola on claims made basis inserita nella polizzan.277/60/132947 e alla conseguente inoperatività della detta polizzasul presupposto che tra le parti fosse passata in giudicato la sentenzan.2993/2016 della Corte di Appello di Napoli) e ha quindi riformato lastatuizione di primo grado che aveva condannato la societàassicurativa a tenere indenne l’azienda ospedaliera di quanto avrebbecorrisposto agli attori e alle interventrici.Secondo la ricorrente, la Corte di merito avrebbe violatol’art.2909 cod. civ. perché, seppure il giudicato copra il dedotto e ildeducibile, nella sentenza n. 2993/2016 della Corte di Appello di Napoliera stata scrutinata l’ipotesi della validità della clausola relativamenteNumero registro generale 3813/2023Numero sezionale 855/2025Numero di raccolta generale 11887/2025Data pubblicazione 06/05/2025all’esclusione della copertura di eventi occorsi prima della stipula dellapolizza.Inoltre, la Corte territoriale avrebbe erroneamente non consideratola pronuncia n.6443/2017 del Tribunale di Napoli dichiarativa dellanullità della clausola on claims made basis e successiva ai giudicatiinvocati dalla società assicurativa.2.3.1. Il motivo è fondato.2.3.1.a. In relazione a fattispecie sovrapponibili a quella in esame,in cui era stato invocato il giudicato esterno sulla validità della clausolaon claims made basis, avuto riguardo a pronunce definitive dichiarativedi tale validità emesse in altri processi in cui era stata azionata lamedesima polizza, questa Corte ha ricordato – e qui va ribadito – chel’individuazione dei limiti (soggettivi ed oggettivi) del giudicatosostanziale ex art. 2909 cod. civ. presuppone l’identificazione deglielementi costitutivi (soggettivi ed oggettivi) della domanda (personae,petitum e causa petendi), sicché può dirsi che su una azione si èformato il giudicato solo se essa coincide, in tutti i suoi elementicostitutivi, con altra azione già esercitata in passato.Con particolare riguardo ai limiti oggettivi del giudicato, l’ambitodell’accertamento che fa stato, ai sensi dell’art. 2909 cod. civ., deveessere circoscritto in relazione al petitum (mediato ed immediato)invocato e alla causa petendi in fatto allegata; non sono dunquecoperte dal giudicato le questioni che riguardino pretese diverse o chesiano fondate su un diverso titolo giustificativo (Cass.14/11/2024, n.29437; Cass.09/12/2024, n. 31679).Ciò ribadito, nella fattispecie in esame non vi è identità tra ledomande di garanzia proposte nei giudizi conclusi con le sentenze (dimerito e di legittimità) richiamate dalle parti e la domanda di garanziaformulata nel presente giudizio; ciò, in quanto, sebbene tale domandaNumero registro generale 3813/2023Numero sezionale 855/2025Numero di raccolta generale 11887/2025Data pubblicazione 06/05/2025fosse stata formulata tra le stesse parti e sebbene la questione giuridicaaffrontata fosse la stessa (l’operatività, o no, della polizza assicurativan.277/60/132947 alla luce della clausola on claims made basis impuraad essa apposta), tuttavia diverse erano le parti della domandaprincipale risarcitoria e tale diversità determinava un diverso petitume una diversa causa petendi nella stessa domanda accessoria, con cuiera stato azionato un diritto di manleva dell’ente ospedaliero diversoda quello azionato nel presente giudizio.La (parziale) diversità tra le domande esclude che su quellaformulata nel presente giudizio si sia formato il giudicato per effettodella pronuncia definitiva resa su quella azionata nei giudizi precedenti.2.3.1.b. Resta, tuttavia, che la giurisprudenza di questa Corte, allaluce degli arresti delle Sezioni Unite, è giunta alla conclusione che ilmodello di assicurazione della responsabilità civile con clausole onclaims made basis, quale deroga convenzionale all’art. 1917, primocomma, cod. civ., consentita dall’art. 1932 cod. civ., è riconducibile altipo dell’assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto alcontrollo di meritevolezza di cui all'art. 1322, secondo comma, cod.civ., ma alla verifica, ai sensi dell'art. 1322, primo comma, stessocodice, della rispondenza della conformazione del tipo, operatalegge, da intendersi come l’ordinamento giuridico nella suacomplessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale esovranazionale.Tale indagine, devoluta al giudice del merito, riguarda,innanzitutto, la causa concreta del contratto, sotto il profilo della liceitàe dell’adeguatezza dell’assetto sinallagmatico rispetto agli specificiinteressi perseguiti dalle parti, ma non si arresta al momento dellagenesi del regolamento negoziale, investendo anche la faseNumero registro generale 3813/2023Numero sezionale 855/2025Numero di raccolta generale 11887/2025Data pubblicazione 06/05/2025precontrattuale (in cui occorre verificare l’osservanza, da partedell’impresa assicurativa, degli obblighi di informazione sul contenutodelle “claims made”) e quella dell’attuazione del rapporto (come nelcaso in cui nel regolamento contrattuale “on claims made basis”vengano inserite clausole abusive), con la conseguenza che la tutelainvocabile dall’assicurato può esplicarsi, in termini di effettività, sudiversi piani, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili di volta involta implicati (Cass., Sez. Un., 24/09/2018, n. 22437;successivamente, in senso conforme, v. Cass. 26/04/2022, n. 12981;Cass. 12/03/2024, n. 6490; Cass. 08/05/2024, n. 12462; Cass.30/05/2024, n. 15216; Cass.26/07/2024, n. 21036; Cass.14/11/2024, n. 29437).Nell’ottica dell’indagine sulla causa concreta, le Sezioni Unite hannochiarito quanto segue: «l’analisi dell’assetto sinallagmatico delcontratto assicurativo rappresenta un veicolo utile per apprezzare se,effettivamente, ne sia realizzata la funzione pratica, qualeassicurazione adeguata allo scopo … , là dove l’emersione di undisequilibrio palese di detto assetto si presta ad essere interpretatocome sintomo di carenza della causa in concreto dell'operazioneeconomica. Ciò in quanto, come già affermato da questa Corte, ladeterminazione del premio di polizza assume valore determinante aifini dell’individuazione del tipo e del limite del rischio assicurato, ondepossa reputarsi in concreto rispettato l'equilibrio sinallagmatico tra lereciproche prestazioni (Cass., 30/04/2010, n. 10596; ma, in forza dianaloga prospettiva, anche Cass., Sez. Un., 28/02/2007, n. 4631). Nonè, dunque, questione di garantire, e sindacare perciò, l’equilibrioeconomico delle prestazioni, che è profilo rimesso esclusivamenteall'autonomia contrattuale, ma occorre indagare, con la lente delprincipio di buona fede contrattuale, se lo scopo pratico delNumero registro generale 3813/2023Numero sezionale 855/2025Numero di raccolta generale 11887/2025Data pubblicazione 06/05/2025regolamento negoziale “on claims made basis” presenti un arbitrariosquilibrio giuridico tra rischio assicurato e premio, giacché, nelcontratto di assicurazioni contro i danni, la corrispettività si fonda inbase ad una relazione oggettiva e coerente con il rischio assicurato,chiave interpretativa in tal senso è fornita dal considerando n. 19 delladirettiva 93/13/CEE, che, sebbene abbia riguardo specificamente allatutela del consumatore, esprime, tuttavia, un principio di carattere piùgenerale, che trae linfa proprio dall'anzidetta relazione oggettivarischio/premio, sterilizzando la valutazione di abusività della clausoladi delimitazione del rischio assicurativo e dell'impegno dell’assicuratore“qualora i limiti in questione siano presi in considerazione nel calcolodel premio pagato dal consumatore”».In questo quadro, richiamando l’estraneità del disposto dell’art.2965 cod. civ. al giudizio relativo alla clausola “claims made”, la qualecostituisce una delimitazione dell’oggetto del contratto, secondoquanto statuito dalle Sezioni Unite (v. già, oltre Cass., Sez. Un., n.22437 del 2018, cit., Cass. 06/05/2016, n. 9140), è stato affermatoche «non può essere affetta da nullità, ex art. 2965 cod. civ, la clausolaclaims made “perché fa dipendere la decadenza dalla scelta di unterzo”, giacché l'atteggiarsi della richiesta del terzo, quale eventofuturo, imprevisto ed imprevedibile, è del tutto coerente con lastruttura propria del contratto di assicurazione contro i danni (nel cuiambito … è da ricondursi la polizza con clausola claims made), in cuil'operatività della copertura deve dipendere da fatto nondell'assicurato» (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 12908; diversamente si eraorientata, sulla questione dell’art. 2965 cod. civ., Cass. 13/05/2020, n.8894, rimasta isolata, ma si veda, in senso contrario, già Cass.21/11/2019, n. 30309).Numero registro generale 3813/2023Numero sezionale 855/2025Numero di raccolta generale 11887/2025Data pubblicazione 06/05/2025Al fine dell’indagine in ordine alla causa concreta, il giudice delmerito deve pertanto svolgere l’analisi dell’assetto sinallagmatico delcontratto assicurativo, dando valore alle circostanze rilevanti, qualequella, invero determinante, del premio di polizza.Spetta così al giudice del merito, facendo applicazione dei suddettiprincipi di diritto, giudicare dell’assenza o presenza di squilibriosinallagmatico dal punto di vista del giudizio di fatto.Nella fattispecie, tale controllo non è stato operato dalla Corted’appello, nella cui pronuncia il primo profilo del gravame propostodalla società assicurativa avverso la statuizione di accoglimento delladomanda di manleva emessa dal giudice di primo grado (concernentela dedotta liceità, validità ed efficacia della clausola on claims madebasis) è stato assorbito dall’accoglimento del secondo (sull’asseritasussistenza del giudicato esterno sulla validità della clausolamedesima).Pertanto, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, cassata lasentenza impugnata in relazione ad esso, la causa va rinviata alla Corted’appello di Napoli, in diversa composizione, perché provveda allaverifica sopra illustrata.2.4. Con il quarto motivo è denunciata, ex art. 360 n. 3 cod. proc.civ., la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 83, comma 7,d.lgs. n.83/2020 e successive proroghe.Viene censurata l’asserita violazione, da parte della Corte d’[OSCURATO:PERSONA], del principio di non contestazione, sulla cui base sarebbestata accolta la domanda di restituzione della somma di Euro1.714.624,33, proposta [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti dell’enteospedaliero universitario.2.4.1. Il motivo è manifestamente infondato.Numero registro generale 3813/2023Numero sezionale 855/2025Numero di raccolta generale 11887/2025Data pubblicazione 06/05/2025La restituzione costituiva ex art. 336 cod. proc. civ. un effettoautomatico della riforma della sentenza di primo grado nella parte incui aveva accolto la domanda di manleva. Per effetto del rigetto inappello di tale domanda, la somma ricevuta in esecuzione dellaprecedente condanna doveva essere restituita.La condanna alla restituzione non dipende pertanto dalla reputatamancata contestazione dell’avvenuta corresponsione dell’importo (intal senso, del tutto irrilevante è il riferimento a tale mancatacontestazione contenuto a pag. 16 della sentenza impugnata) madall’effetto automatico restitutorio della pronuncia di riforma.3. In definitiva, va accolto il terzo motivo di ricorso e vanno rigettatigli altri motivi.La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto,con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, cheprovvederà a nuovo esame della domanda di manleva proposta dallaAzienda [OSCURATO:PERSONA] II nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., alla luce dei principi sopra enunciati.Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presentegiudizio di legittimità (art.385, terzo comma, cod. proc. civ.). P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e rigetta gli altri; cassala sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, ancheper le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli, indiversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 3 marzo 2025.Il PresidenteGiacomo Travaglino