CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18487/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che entrambi i motivi con cui si contesta la sussistenza del delitto di istigazione alla corruzione per aver il ricorrente, agli arresti domiciliari, offerto ai carabinieri addetti al controllo della misura di mettere a disposizione la propria autofficina se non avesse verbalizzato la presenza non autorizzata in casa di [OSCURATO:PERSONA] sono generici in quanto non si confrontano con la decisione della Corte di appello, che ha ritenuto come l'offerta formulata al militare fosse potenzialmente idonea ad integrare il delitto contestato tenuto conto che il ricorrente era titolare di una officina ed aveva svolto il lavoro di elettrauto; rilevato che nessuna illogicità si coglie in ordine alla motivazione resa sul punto, tenuto conto che nessuna incidenza poteva assumere la concreta possibilità di riparare l'autovettura (ipotizzata genericamente) visto che l'offerta era astrattamente volta, giusta valutazione ex ante, a provocare l'omissione dell'atto di ufficio da parte del militare; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il