CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 luglio 1976
Cassazione n. 40259/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/07/1976 avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avvi6 alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione h 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Salerno in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1 e 4d.P.R. 309/90, artt. 10 e 14 L.497/74. 2. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della le gge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.Per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d'ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599- bis cod. proc. pen, nonchè alla mancata valutazione delle condizioni di proscio glimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta. Non è invero ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen, salvo che vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, (, cfr da ultimo Sez. 1 - n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170 - 01 ; Sez. 5 - n. 46850 del 11/11/2022, Rv. 283878 - 01). Orbene, é agevole rilevare che i motivi di ricorso esulano da quelli consentiti, riguardando questioni oggetti dei motivi di appello rinunciati. 3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pa gamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 Settembre 2023 Il Consigliere estensore I res