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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02993/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ruAl visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso attraverso i quali si contesta la mancata previsione, nel caso oggetto della decisione impugnata, dell'ipotesi del consumo di gruppo, nonché la mancata riqualificazione nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, sono riproduttivi di identiche doglianze adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha messo in evidenza come dovesse ritenersi determinante la somma consegnata dal [OSCURATO:PERSONA], pari a circa euro 1.800, incompatibile con l'acquisto della sostanza stupefacente da consumare immediatamente dopo, tenuto anche conto, oltre che della quantità, della valenza di altre testimonianze che deponevano per la destinazione a terzi della stessa; rilevato che, con riferimento alla mancata riqualificazione giuridica nella ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, la Corte territoriale ha apprezzato la presenza di plurimi elementi tesi a smentire che la condotta di detenzione dello stupefacente rinvenuto (oltre 1.500 dosi di marijuana, 1.416 di hashish e 160 di cocaina), potesse essere sussunta nell'ipotesi lieve; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ruAl visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso attraverso i quali si contesta la mancata previsione, nel caso oggetto della decisione impugnata, dell'ipotesi del consumo di gruppo, nonché la mancata riqualificazione nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, sono riproduttivi di identiche doglianze adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha messo in evidenza come dovesse ritenersi determinante la somma consegnata dal [OSCURATO:PERSONA], pari a circa euro 1.800, incompatibile con l'acquisto della sostanza stupefacente da consumare immediatamente dopo, tenuto anche conto, oltre che della quantità, della valenza di altre testimonianze che deponevano per la destinazione a terzi della stessa; rilevato che, con riferimento alla mancata riqualificazione giuridica nella ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, la Corte territoriale ha apprezzato la presenza di plurimi elementi tesi a smentire che la condotta di detenzione dello stupefacente rinvenuto (oltre 1.500 dosi di marijuana, 1.416 di hashish e 160 di cocaina), potesse essere sussunta nell'ipotesi lieve; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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