CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 dicembre 2025
Cassazione n. 04032/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2025 della CORTE D'APPELLO DI L'AQUILAdato avviso alle parti; udita !a relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ha confermato quella del Tribunale di Pescara e condannato la ricorrente alla i mesi nove e. reclusione ed eure 9•DC,20 di multa per i delitto di furto; [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 69 cod. pen. e 125 cod. proc. pen. - è manifestamente infondato, perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con i! dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità. In particolare, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito ., sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione deil'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea e realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931): nel caso in esame, in linea con tale principio, la valutazione delia Corte territoriale rende conto della negazione ru della D revalenza della circostanza attenuante in raqione dei precedenti penali specifici della [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q„ M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese p,-ocessuali e della somma di tremila eum in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 dicembre 2025 Il consigl e estensore [OSCURATO:PERSONA]