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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2022

Cassazione n. 08033/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Taranto con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di sei mesi di reclusione per avere violato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di un anno, per non essere stata trovata in casa in occasione di un controllo notturno.

Invero, dall'annotazione di [OSCURATO:PERSONA] risultava che l'imputata non avesse fornito alcuna giustificazione in merito alla violazione del divieto di non rincasare successivamente alle ore 21:00, non potendosi ricostruire da quanto tempo la ricorrente si fosse allontanata dal domicilio.

Inoltre, appurato che la violazione era stata commessa a pochi giorni dall'applicazione della misura, la Corte di appello rilevava la precisa volontà della Favale di non volerne rispettare le prescrizioni, e dunque riteneva inapplicabile la disciplina di cui all'art. 131 bis cod. pen.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, deducendo violazione di legge, relativamente agli artt. 129, 125 e 546 cod. proc. pen., con conseguente vizio di motivazione.

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al dedotto motivo di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto detto ricorso - assolutamente generico - è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché l'invocata declaratoria di proscioglimento non è supportata da alcun elemento concreto ed è priva di qualsiasi connessione alle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

All'inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrenl:e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Taranto con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di sei mesi di reclusione per avere violato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di un anno, per non essere stata trovata in casa in occasione di un controllo notturno. Invero, dall'annotazione di [OSCURATO:PERSONA] risultava che l'imputata non avesse fornito alcuna giustificazione in merito alla violazione del divieto di non rincasare successivamente alle ore 21:00, non potendosi ricostruire da quanto tempo la ricorrente si fosse allontanata dal domicilio. Inoltre, appurato che la violazione era stata commessa a pochi giorni dall'applicazione della misura, la Corte di appello rilevava la precisa volontà della Favale di non volerne rispettare le prescrizioni, e dunque riteneva inapplicabile la disciplina di cui all'art. 131 bis cod. pen. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, deducendo violazione di legge, relativamente agli artt. 129, 125 e 546 cod. proc. pen., con conseguente vizio di motivazione. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al dedotto motivo di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto detto ricorso - assolutamente generico - è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché l'invocata declaratoria di proscioglimento non è supportata da alcun elemento concreto ed è priva di qualsiasi connessione alle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. All'inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrenl:e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 08033/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris