CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2022
Cassazione n. 21008/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] considerato che il ricorso presentato nell'interesse di Antonino [OSCURATO:PERSONA], che con unico motivo ha dedotto la violazione di norme processuali poste a pena di nullità, non può dirsi specifico, in quanto ad esso non è compiegata l'istanza di differimento per legittimo impedimento per contestuale impegno professionale del difensore (come dedotto, inviata a mezzo posta elettronica certificata) che non avrebbe trovato accoglimento e detta istanza non è neppure presente in atti, ragion per cui non occorre immorare oltre sulle modalità di presentazione di essa; rilevato, peraltro, che l'imputato consta esser stato assistito da due difensori (l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA]) e l'impedimento in discorso - come si trae dal ricorso - sarebbe stato addotto soltanto da uno di costoro (l'avv. [OSCURATO:PERSONA]) e, dunque, non avrebbe potuto conseguirne alcun differimento (Sez. 2, n. 10064 del 19/12/2012 - dep. 2013, Berlich, Rv. 254875 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Stefincy141, út)1 [OSCURATO:PERSONA] CANCED_EMA 3 4