CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 40589/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento di rigetto dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma, per quanto interessa in questa sede, ha rigettato l'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali avanzata da [OSCURATO:PERSONA]. Riteneva ostativi alla concessione del beneficio più ampio la pendenza a carico del Marchetti di un procedimento penale per i reati di lesioni colpose e danneggiamento, i plurimi pregiudizi di polizia nonché una denuncia di falso sporta nel 2019. Rimarcava che, comunque, il condannato non aveva proposto idonea attività lavorativa o a carattere risocializzante. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'interessato, a mezzo del difensore fiduciario, chiedendone l'annullamento sulla base di due motivi. 2.1. Con il primo denuncia violazione di legge in relazione all'erronea valutazione delle risultanze del casellario giudiziale, dei carichi pendenti e delle informazioni di polizia. L'ordinanza impugnata ha valorizzato la pendenza giudiziaria per fatti reato commessi nell'anno 2011, senza considerare le ripetute sollecitazioni inoltrate dall'imputato per definire il procedimento in tempi brevi, contestualmente rinunziando alla prescrizione. Ha attributo rilievo a informazioni di polizia relative ad episodi risalenti, mai sfociati in procedimenti penali, per di più indicati in termini generici. 2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla valutazione della mancanza di idonea attività lavorativa. Il Tribunale ha ignorato che il condannato, ultrasettantenne, percepisce una pensione e, come risulta dalla documentazione allegata all'istanza, è impegnato quotidianamente nell'assistenza della moglie invalida e della cognata, ultraottantenne e non autosufficiente, in assenza di altri familiari. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Ai fini della concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova, pur non potendosi prescindere, dalla natura e_dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta serbata dal condannato in epoca successiva. Nel giudizio prescritto dall'art. 47 ord. pen. è indispensabile l'esame dei comportamenti attuali del condannato perché non è sufficiente verificare l'assenza di indicazioni negative, ricavabili senz'altro dal passato (si pensi ai precedenti penali), ma è necessario accertare in positivo la presenza di elementi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva. Si deve, pertanto, avere riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per i quali è stata inflitta la condanna in esecuzione, per verificare concretamente se sussistano, o no, sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che ne rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa; ciò non significa acquisire dai risultati dell'osservazione della personalità la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo, al contrario, sufficiente l'avvio di tale processo critico (ex plurimis, Sez. 1, n. 31809 del 09/07/2009, Gobbo, Rv. 244322,e, più di recente, Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602). Tra gli indicatori utilmente apprezzabili in tale ottica, possono essere annoverati l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l'adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l'attaccamento al contesto familiare e l'eventuale buona prospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., Rv. 273985). Il Tribunale di sorveglianza, nell'esaminare le informazioni e le relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato, non è, in alcun modo, vincolato dai giudizi di idoneità ivi espressi, ma è tenuto soltanto a considerare le riferite informazioni sulla personalità e lo stile di vita dell'interessato, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative e ai profili di pericolosità dell'interessato, secondo il criterio della gradualità nella concessione di benefici penitenziari che governa l'ammissione ai benefici penitenziari (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016); detto criterio, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, risponde ad un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario specie quando risulta documentato un non irrilevante vissuto criminale (Sez. 1, n. 5689 del 18/11/1998, dep. 1999, Foti, Rv. 212794). 2. Discostandosi dai richiamati principi, Il Tribunale di sorveglianza, pur dando atto che la condotta illecita accertata con la condanna in esecuzione era isolata ed era stata commessa in epoca assai risalente (nel 2003 e nel 2006), ha valorizzato nel giudizio prognostico sull'utilità della misura elementi fattuali privi di reale efficacia dimostrativa (le pendenze giudiziarie o non risultano dagli atti di causa o che sono state definite in senso favorevole al condannato) e ne ha travisati altri (l'unica pendenza giudiziaria è relativa a fatti di modesta gravità al cui accertamento processuale il condannato ha mostrato interesse assumendo l'estraneità con allegazioni concrete). Quanto all'assenza di attività lavorativa non ha tenuto conto della circostanza che il condannato era impossibilitato a svolgerla in ragione non solo dell'età avanzata ma anche perché impegnato nell'attività, anche essa dotata di natura risocializzante, di assistenza dei familiari. D'altra parte, lo svolgimento di un'attività lavorativa è soltanto uno degli elementi idonei a concorrere alla formazione del giudizio prognostico favorevole al reinserimento sociale del condannato, ma non può rappresentare una condizione ostativa di accesso alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale qualora l'interessato non possa prestare tale attività per ragioni di età o di salute, ben potendo essere surrogata da altre socialmente utile, anche di tipo volontaristico (Sez. 1, n. 1023 del 30/10/2018, dep. 2019, Fusillo, Rv. 274869). 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo esame da svolgersi attenendosi ai richiamati principi di diritto e sanando i rilevati vizi motivazionali. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] deciso,